La Circolare INPS n. 69 del 22 giugno 2026, illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari nel settore agricolo per l'anno 2026.
Le regole si articolano in funzione della tipologia di lavoratore e della gestione previdenziale di appartenenza del prosecutore volontario.
Di seguito una guida operativa ai punti salienti, con le tabelle aggiornate.
Lavoratori agricoli dipendenti: aliquota IVS 2026
Per i lavoratori agricoli dipendenti — sia a tempo determinato che indeterminato — autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 ovvero successivamente, l'aliquota da applicare è quella stabilita per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) con decorrenza 1° gennaio 2026, pari al 30,50%, così suddivisa:
- Quota pensione: 30,39%
- Aliquota base: 0,11%
I coefficienti di riparto sono identici per entrambe le categorie di autorizzati (cfr. Circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026):
| Tipo autorizzazione | Aliquota base | Coeff. riparto | Quota pensione | Coeff. riparto | Totale IVS |
|---|---|---|---|---|---|
| Entro il 30/12/1995 | 0,11% | 0,003607 | 30,39% | 0,996393 | 30,50% |
| Dal 31/12/1995 | 0,11% | 0,003607 | 30,39% | 0,996393 | 30,50% |
Nota operativa: Rispetto al 2025 (aliquota totale al 30,30%), si registra un incremento di 0,20 punti percentuali, interamente ascrivibile alla quota pensione che passa dal 30,19% al 30,39%.
Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali 2026
Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (IAP), i contributi volontari sono determinati per classi di reddito settimanale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 233/1990, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il contributo settimanale è calcolato sommando:
- la quota pensione (22% del reddito medio imponibile),
- l'addizionale L. n. 233/1990 (2% del reddito medio imponibile),
- l'addizionale L. n. 160/1975 (€ 0,80 × 3 = € 2,40 fissi).
Importi minimi settimanali garantiti (art. 10, comma 2, L. n. 233/1990):
€ 68,21 settimanali per autorizzazioni accordate entro il 31 dicembre 1995
€ 80,77 settimanali per autorizzazioni accordate dopo il 31 dicembre 1995
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP – Decorrenza 1° gennaio 2026
| Classe | Fascia di reddito settimanale | Reddito medio imponibile | Quota pensione 22% RM | Addiz. L. 233/1990 2% RM | Addiz. L. 160/1975 (€ 0,80 × 3) | Contributo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Fino a € 273,78 | € 273,78 | € 60,24 | € 5,48 | € 2,40 | € 68,12 (a) |
| 2ª | Da € 273,79 a € 365,04 | € 319,41 | € 70,28 | € 6,39 | € 2,40 | € 79,07 (a) |
| 3ª | Da € 365,05 a € 456,30 | € 410,67 | € 90,35 | € 8,22 | € 2,40 | € 100,97 |
| 4ª | Oltre € 456,30 | € 501,93 | € 110,43 | € 10,04 | € 2,40 | € 122,87 |
(a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a: € 68,21 se l'autorizzazione è stata accordata entro il 31/12/1995; € 80,77 se accordata dal 1°/01/1996.
Attenzione: Per le classi 1ª e 2ª, verificare sempre il superamento della soglia minima garantita prima di liquidare il contributo effettivo.
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Contributi integrativi volontari ex art. 4 D.P.R. n. 1432/1971
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In forza dell'art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate annue e corrisponde al contributo obbligatorio in vigore per l'anno di riferimento.
Per il 2026 l'importo è quindi calcolato sull'imponibile contributivo (retribuzioni effettivamente percepite) applicando l'aliquota IVS del FPLD pari al 30,50%.
Si ricorda che dall'entrata in vigore dell'art. 01, comma 4, del D.L. n. 2/2006 (conv. L. n. 81/2006) non trovano più applicazione le retribuzioni medie convenzionali ex art. 28 D.P.R. n. 488/1968 per questa categoria (cfr. Circolare INPS n. 57 del 14 aprile 2006).
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari , continuano invece ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali, in virtù dell'interpretazione autentica fornita dalla legge n. 296/2006.
I salari medi convenzionali per il 2026 sono stati fissati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026
Le aliquote applicabili sono quelle dei lavoratori dipendenti per il 2026 (30,50% totale IVS, come al paragrafo 1).
I valori retributivi di riferimento per province sono riportati nella tabella dell'Allegato n. 1 alla circolare.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 184/1997, si applicano due regimi distinti a seconda della data di autorizzazione.
1- Autorizzati prima del 12 luglio 1997
Per i contribuenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997, gli importi sono aggiornati all'indice del costo della vita sulla base della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originariamente assegnata. Le tabelle dettagliate sono riportate nell'Allegato n. 2 alla circolare.
2- Autorizzati dal 12 luglio 1997
Per le domande accolte con decorrenza 2026, il contributo volontario settimanale è la somma di due componenti:
Contributo integrativo, dato da:
- Importo fisso a carico del concedente in regime obbligatorio: € 23,29
- Quota IVS sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente la domanda: aliquota 9,34% (8,84% operai agricoli + 0,50% ex art. 3 L. n. 297/1982)
Contributo base:
- Quota IVS sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente la domanda: aliquota 0,11%
Coloni e mezzadri reinseriti AGO – coefficienti di ripartizione (18ª Classe)
| Componente | Coefficiente |
|---|---|
| Base IVS | 0,005817 |
| Quota pensione | 0,994183 |
| Totale | 1,000000 |
Coloni e mezzadri AGO – contributo volontario (autorizzati dal 12/07/1997)
| Componente | Aliquota / importo | Base di calcolo |
|---|---|---|
| Importo fisso a carico del concedente (regime obbligatorio) | € 23,29 | Importo fisso |
| Contributo integrativo – quota IVS operai agricoli | 8,84% | Media retribuzioni anno precedente la domanda |
| Maggiorazione art. 3, L. n. 297/1982 | 0,50% | |
| Aliquota integrativa totale | 9,34% | Media retribuzioni anno precedente la domanda |
| Contributo base – quota IVS | 0,11% | Media retribuzioni anno precedente la domanda |