ENPAPI: quali sono i contributi 2026 e quando scadono?

14 Agosto 2026 in Domande e risposte
E' apparso in GU il 13 agosto 20265 l'avviso che i  ministeri vigilanti hanno approvato la delibera ENPAPI di dicembre 2025  che fissa il contributo per la maternità  20265 a 73,39 euro 

Ricordiamo di seguito tutti  i contributi previdenziali dovuti per la gestione principale e gestione separata.

Enpapi gestione principale: iscrizione e contributi

L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di

  •  titolari di partita IVA
  • – associati ad uno studio professionale
  • – soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo

Per iscriversi è necessario compilare il form online disponibile nella sezione “Iscrizione all’Ente/Iscriviti” presente nel box in alto a destra dell’homepage del sito.

La domanda deve essere inviata all’Ente entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività libero professionale.

Se l’invio venisse effettuato oltre tale termine:

  • Caso 1: invio dal 61° giorno entro il 90° giorno si incorrerà in una sanzione di € 20,00.
  • Caso 2: invio oltre il 91° giorno si incorrerà in una sanzione di € 100,00.

L’Ente ufficializza l’istanza inviando la notifica di iscrizione all’interno dell’area riservata, alla quale si accede tramite SPID o CIE, e all’indirizzo PEC di riferimento.

L’iscritto è tenuto a comunicare  ogni variazione dei dati anagrafici. In particolare, si ricorda l’obbligo di comunicare il recapito telefonico e il proprio indirizzo PEC, in quanto L’iscritto – in fase di trasmissione dei dati reddituali – può selezionare un’aliquota superiore a quella minima obbligatoria, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale; tale opzione, è valida per il solo anno in cui viene richiesta ed è rinnovabile.rappresentano i principali canali di comunicazioni unitamente all’area riservata.

Enpapi gestione separata

L’iscrizione all Gestione separata è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l’attività libero professionale in qualità di:

  • • titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
  • • titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)

Per iscriversi è necessario compilare il form online disponibile nella sezione “Iscrizione all’Ente/Iscriviti” presente nel box in alto a destra dell’homepage del sito.

A differenza della Gestione Principale, la Gestione Separata non prevede l’applicazione di un regime sanzionatorio sui termini di invio della domanda.

Ad ogni modo, sarebbe opportuno inviare la domanda tempestivamente.

L’Ente ufficializza l’istanza inviando la notifica di iscrizione all’interno dell’area riservata, alla quale si accede tramite SPID o CIE, e all’indirizzo PEC di riferimento.

Anche per il 2026, il contributo soggettivo obbligatorio  degli infermieri professionali , 

  • non iscritti ad altre gestioni previdenziali da versare è pari  al 33%  sul  reddito netto professionale 
  • se iscritti ad altre gestioni previdenziali  al 24%

(al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat , pari, per il 2026 , € 122.295,00

 È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari,  ad euro 1.600,00 annui. 

 Il contributo integrativo è fissato al 4% sul volume d'affari con eccezione di prestazioni verso la pubblica amministrazione per la quale l'aliquota resta al 2%.

 È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a  150 euro  annui.

 Il contributo di maternità è determinato ogni anno sulla base delle indennità di maternità erogate nell'anno precedente e va versato con gli acconti bimestrali.

Ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, pari a:

• € 18.808,00 per l’anno 2026

Scadenze contributi infermieri

I contributi previdenziali vanno versati come segue:

– 4 rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso alle date seguenti: 

10 febbraio, 

10 aprile, 

10 giugno, 

10 agosto

– 3 rate pari ciascuna ad 1/3 dell’importo a conguaglio, determinato tra quanto versato a titolo di acconto e quanto dovuto  sulla base della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari presentata attraverso il Modello UNI

 L’ammontare di ciascuna delle prime 4 rate è ottenuto sommando:

 – il 25% del contributo soggettivo minimo

– il 25% del contributo integrativo minimo

– il 25% del contributo di maternità

ATTENZIONE Le scadenze bimestrali delle 4 rate in acconto sono puramente indicative e non sono soggette a sanzioni, l’unico termine ultimo per il versamento della contribuzione relativa all’anno precedente e sanzionabile è quello del 10 dicembre.

Le 3 rate a conguaglio non sono maggiorate da interessi di dilazione e devono essere versate entro e non oltre la scadenza del 10 dicembre. 

Dichiarazione reddituale

La dichiarazione telematica obbligatoria dei redditi definitivi 2025 (Modello UNI/2026)  da effettuare  esclusivamente in via telematica attraverso l’Area Riservata, entro il 10 settembre , ai fini del conguaglio dei contributi.

ATTENZIONE la dichiarazione reddituale è obbligatoria anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali  non siano state presentate o contengano importi pari a zero o negativi.

La sanzione per  omessa infedele o ritardata comunicazione del reddito, ei casi in cui la dichiarazione dia luogo a maggiore contribuzione, è:

  • pari a € 10,00  – per comunicazione entro 7° giorno
  • pari a € 50,00 – per comunicazione entro il  90° giorno
  • pari a € 100,00  – per comunicazione dopo il 90° giorno.

Codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E, ha autorizzato il versamento dei contributi mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise, con i seguenti codici tributo:

• E001 – contributi obbligatori correnti

• E002 – contributi obbligatori pregressi

• E003 – contributi oggetto di recupero tramite azione legale

• E004 – differenze contributive

• E005 –  anticipo rateazione

• E006 – rata debito rateizzato

• E007 – rata contributi sospesi per calamità naturali

• E008 – contributi dovuti per accertamento ispettivo

• E009 – sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo

• E010 – sanzioni civili

• E011 – contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia

• E012 – spese legali

Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF 2026?

13 Agosto 2026 in Domande e risposte

L’iscrizione all’ ENPAF –   ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi  sono  obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso  stabilito annualmente dalla cassa,  che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.

Va ricordato inoltre  che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno  è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno

Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).

Contributi previdenziali ENPAF 2026

Gli importi dei contributi annuali 2026, in forma ordinaria e ridotta,  e   suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità ,  sono  riassunti nell tabella seguente:

Contributo Previdenza Assistenza Maternità TOTALE
Intero 5.388,00 31,00 11,00 5.430,00
Doppio 10.776,00 31,00 11,00 10.818,00
Triplo 16.164,00 31,00 11,00 16.206,00
Riduzione del 33,33% 3.592,00 31,00 11,00 3.634,00
Riduzione del 50% 2.694,00 31,00 11,00 2.736,00
Riduzione dell’85% 808,00 31,00 11,00 850,00
Solidarietà 3% (dipendenti) 162,00 31,00 11,00 204,00
Solidarietà 1% (disoccupati) 54,00 31,00 11,00 96,00

Contributi ENPAF Pagamento e scadenze

I contributi di previdenza, assistenza e maternità  vengono  riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono  inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo enpaf@pecpopso.it entro il mese di maggio

I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online. 

la scadenza delle tre rate è fissata al:

  • 30 giugno, 
  • 31 luglio e 
  • 31 agosto.

 Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo  avviso di pagamento con scadenza 30 giugno

ENPAF quali sono le riduzioni contributive?

  • Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
  • Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
  • Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
  • Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
  • Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
  • Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it

Rottamazione quinquies, cosa succede se salti una rata: quando si decade davvero?

31 Luglio 2026 in Domande e risposte

La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.

Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.

Rottamazione quinquies: cosa succede se salto una rata?

Domanda
Ho aderito alla Rottamazione quinquies scegliendo il pagamento rateale. Cosa succede se non pago una rata o verso un importo inferiore a quello dovuto? Perdo subito i benefici della definizione agevolata?

Risposta
No, nel caso di pagamento rateale il mancato o insufficiente versamento di una sola rata non determina automaticamente la perdita della Rottamazione quinquies.

La decadenza dai benefici scatta in tre casi:

  • mancato o insufficiente pagamento della rata unica;
  • mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano.

La legge di Bilancio 2026 considera infatti inefficace la definizione agevolata quando ricorre una di queste condizioni.

Leggi anche Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto             

Se salto la prima rata perdo la Rottamazione quinquies?

Nel caso in cui sia stato scelto il pagamento rateale, il mancato pagamento della prima rata, da solo, non comporta la decadenza immediata.

La perdita dei benefici si verifica soltanto quando risultano non pagate o pagate in modo insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando l’omissione riguarda l’ultima rata del piano.

Questo significa che una singola rata non versata non rende immediatamente inefficace la definizione, a meno che non si tratti dell’ultima scadenza prevista.

Cosa succede se non pago la rata unica?

Per chi ha scelto di pagare tutto in un’unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro la scadenza prevista comporta la perdita della Rottamazione quinquies.

La rata unica è fissata al 31 luglio 2026. Se il pagamento non viene effettuato, oppure viene eseguito solo in parte, la definizione agevolata diventa inefficace. 

Cosa succede dopo la decadenza?

La decadenza fa venir meno i vantaggi della Rottamazione quinquies. In particolare:

  • gli importi già pagati restano acquisiti come acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
  • possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • possono proseguire le procedure esecutive già iniziate prima della domanda;
  • i debiti interessati non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973.

Le somme versate, quindi, non vengono restituite, ma vengono imputate al debito residuo, che torna esigibile secondo le regole ordinarie.

Il pagamento parziale vale come rata non pagata?

Sì. Ai fini della decadenza, il versamento insufficiente è equiparato al mancato pagamento.

Di conseguenza, se il contribuente paga solo una parte dell’importo dovuto per una rata, quella scadenza viene considerata non correttamente adempiuta. La definizione diventa inefficace quando l’insufficienza riguarda la rata unica, due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata. 

In sintesi: quando si perde la Rottamazione quinquies?

La Rottamazione quinquies si perde quando il contribuente:

non paga, o paga solo in parte, la rata unica;

non paga, o paga in modo insufficiente, due rate anche non consecutive;

non paga, o paga in modo insufficiente, l’ultima rata.

Una sola rata saltata durante il piano, se non è l’ultima, non determina invece la decadenza immediata.

Cassa e pos: come fare se si chiude per ferie?

30 Luglio 2026 in Domande e risposte

Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderanno una pausa di chiusura per le ferie.

A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.

Ferie del commenciate: cosa fare con la cassa?

L'Agenzia della Entrate sulla pagina preposta del proprio sito in relazione ai corrispettivi telematici chiarisce quanto segue.

Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione è l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file.

Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.

Attenzione, in relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, ad esempio per le ferie,  l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.

Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e quindi di comunicarla a priori, è possibile informare preventivamente l’Agenzia impostando l’RT in “fuori servizio”, con lo specifico codice 608 (magazzino/periodo di inattività), comunicando l’inizio del periodo di inattività. 

In questo caso l’RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

Pertanto, per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio. Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.

Allegati:

Iperammortamento: quali regole ci sono per i beni in leasing?

28 Luglio 2026 in Domande e risposte

L'iperammortamento misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 vale anche per i beni in leasing. 

Il GSE nel pacchetto di FAQ pubblicate recentemente a supporto delle imprese beneficiarie ha chiarito degli aspetti, vediamo quali.

Iperammortamento e laesing: faq del GSE

Come si indica se un bene è stato acquistato tramite leasing? 

Per ciascun bene va indicato se l'acquisto è avvenuto con contratto di leasing, anche parziale. Se "Sì", si compila l'Importo del leasing (≤ costo di acquisizione del bene). Se "No", vanno indicati la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo del bene, e l'importo totale degli acconti; la percentuale di acconto è calcolata automaticamente.

A cosa serve lo step "Fatture"?

Permette di associare fatture o contratti di leasing ai beni di Allegato IV, Allegato V o agli Impianti FER con stato "Confermato", selezionando per ciascuna voce il codice del bene (o "Spese non ammissibili") e il relativo importo.

Quali vincoli valgono sugli importi di fatture e leasing? 

Per ciascun bene confermato acquistato senza leasing, l'importo complessivo delle fatture associate deve essere almeno pari all'Importo totale dell'acconto indicato per il bene. Per i beni acquisiti tramite leasing, la somma degli importi dei leasing associati deve essere pari al 100% del Costo di acquisizione del bene.

Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

21 Luglio 2026 in Domande e risposte

Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche che operano come privati ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.

Il GSE ha predisposto una sezione dedicata alle regole per tali redditi e per quelli che competono le imprese.

Leggi anche Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato             

Prima di leggere le istruzioni per il 730 e il Redditi PF 2026, ricordiamo che il MEF con Decreto 21 gennaio 2025 ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024 e pertanto dovrebbero essere validi anche per l'anno di imposta 2025, dichiarazione 2026.

Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili dall'anno scorso, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024 e identicamente dovrebbero essere disponibili anche per la precompilata 2026.

Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità è disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025. 

Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2025 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2026.

Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).

Di seguito una check listi di riepilogo.

Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

Le Entrate con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:

  • nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",

  • nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.

Scarica qui la checklist con un riepilogo delle differenze tra i redditi dei privati e quelli delle imprese, e la tassazione.

Quando arrivano i rimborsi del 730?

2 Luglio 2026 in Domande e risposte

Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026, dichiarazione dei dipendenti e pensionati.

Per tali soggetti, in base alle risultanze del 730, ci si chiede da quando arriveranno i rimborsi, se spettanti.

A tal proposito è bene specificare che, in linea generale, dal mese di luglio al mese di novembre, il sostituto di imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. 

Leggi anche 730/2026: senza sostituto per i rimbrosi dal Fisco.

730/2025: quando arrivano i rimborsi?

Il Caf o il professionista consegnano al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,  prima dell’invio della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 settembre, all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati:

  • i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta,
  • e le somme che saranno trattenute.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve: 

  • effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 
  • o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Attenzione al fatto che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate  entro:

  • il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, 
  • ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

730/2025: i pagamenti

In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti il sostituto trattiene la prima rata.  

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

TEC e salario giusto: quali voci sono da considerare?

29 Giugno 2026 in Domande e risposte

Con la conversione in legge del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026 conv in legge 112 2026) , il legislatore ha chiarito in modo definitivo cosa si intende per Trattamento Economico Complessivo (TEC), il parametro centrale per determinare il "salario giusto" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

La risposta breve: il TEC non coincide con il solo minimo tabellare. 

È una misura più ampia, che aggrega tutte le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale applicabile, escludendo soltanto le componenti variabili e discrezionali individuali. In altre parole non sono compresi i superminimi.

Ecco i dettagli.

Cosa include il TEC: la definizione nel decreto 1 maggio convertito in legge

L'art. 7, comma 4-bis del decreto 62 2026  stabilisce che il TEC è composto da:

  • Voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dal CCNL di riferimento
  • Mensilità aggiuntive (es. tredicesima, quattordicesima)
  • Indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo
  • Prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti (non quelle individuali)
  • Altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL

Sono escluse in modo esplicito le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, ovvero:

  • premi individuali, 
  • bonus una tantum, 
  • incentivi ad personam.

Perché il TEC supera i “minimi tabellari”

Prima dell'intervento legislativo, la giurisprudenza utilizzava i minimi tabellari dei CCNL come unico parametro per valutare la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. La novità del DL 62/2026 è la codificazione di una soglia più alta e più articolata

La definizione di TEC adottata dalla legge di conversione di fatto  risulta più ampia rispetto a quanto spesso fissato dagli stessi CCNL.

Sul piano pratico, questo significa che un datore di lavoro non può più limitarsi a corrispondere il minimo tabellare di categoria per considerarsi in linea con l'art. 36 Cost.: occorre verificare che il pacchetto retributivo complessivo — incluse tredicesime, indennità contrattuali fisse e welfare collettivo — raggiunga il livello del TEC definito dal contratto leader del settore.

Come si individua il contratto leader come parametro per il TEC

Il TEC di riferimento  va individuato dunque  in base al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, identificato attraverso un criterio "merceologico" che considera:

  • Il settore e la categoria produttivi di riferimento
  • L'attività principale o prevalente esercitata
  • La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro

Nei settori privi di copertura contrattuale, il riferimento è il CCNL il cui ambito applicativo sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata.

Accesso agli incentivi: il TEC individuale requisito minimo

Importante tenere presente  che il comma 5 dell'art. 7  del decreto 1 Maggio subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto (agevolazioni contributive alle assunzioni) al rispetto  del principio per cui il  trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore al TEC definito secondo il CCNL di riferimento 

Questa disposizione ha una ricaduta immediata sulla gestione  del personale: prima di applicare qualsiasi incentivo all'assunzione, il datore di lavoro deve verificare che la retribuzione offerta — nel suo complesso — sia allineata al TEC del contratto leader di settore.

 Un'eventuale inadeguatezza, anche corretta in sede giudiziaria successivamente, non retroagisce sui presupposti delle agevolazioni già fruite, secondo quanto precisato  anche dal Ministro Calderone in sede parlamentare.

Dichiarazione di successione: come presentarla via web?

17 Giugno 2026 in Domande e risposte

Chi deve presentare la dichiarazione di successione in modo più rapido e semplice può farlo grazie alla versione precompilata web.

Il nuovo servizio online propone una dichiarazione di successione già parzialmente compilata con i dati in possesso dell’Agenzia. 

Per presentarla, si può accedere all’area riservata con:

  • Spid, 
  • carta d’identità elettronica o Cns, 

e successivamente controllare le informazioni inserite, modificarle, se necessario, e completare l’invio in pochi passaggi.        

Vediamo una sintesi dei passaggi e una comoda infografica di riepilogo.

Dichairazione precompilata di successione via web: come fare

La Dichairazione precompilata di successione web è facile e veloce.

Dal sito delle Entrate, si accede in area riservata con le tue credenziali, come sopra specificato, non serve installare programmi.

Il sistema calcola automaticamente le imposte di successione dovute e consente anche di pagarle subito insieme alla trasmissione.  Inoltre, permette di richiedere direttamente la voltura catastale degli immobili.

L’Agenzia ricorda che la dichiarazione va inviata entro 12 mesi dalla data del decesso. 

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 entra in gioco anche l’autoliquidazione:

  • è il contribuente a calcolare e versare l’imposta, 
  • entro 90 giorni dalla scadenza prevista per l’invio della dichiarazione. 

L’Amministrazione chiarisce anche le modalità di pagamento, con la possibilità di rateizzare le somme dovute se si superano determinate soglie, e riepiloga le principali novità normative introdotte di recente.

In ogni caso, resta sempre possibile farsi assistere da un professionista o da un Caf, oppure rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per la trasmissione.          

Scarica qui il file per la dichiarazione di successione precompilata web e procedi in autonomia.

Iperammortamento 2026: quali comunicazioni inviare?

28 Maggio 2026 in Domande e risposte

Dovrebbe essere in dirittura d'arrivo in GU il Decreto attuativo MIMIT-MEF con le regole per richiedere e mantenere l'agevolazione per i beni d'impresa introdotta dalla legge di bilancio 2026.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 427-436) ha reintrodotto il cosiddetto iperammortamento, uno strumento di agevolazione fiscale rivolto alle imprese che investono in tecnologia digitale e in impianti per la produzione di energia rinnovabile ad uso proprio.

L'iperammortamento non è un credito d'imposta e non genera liquidità immediata. Si tratta di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF, non IRAP), che si traduce in una deduzione extracontabile più elevata rispetto al costo reale del bene. In pratica, a fronte di un investimento effettivo, il fisco consente di dedurre un importo superiore al costo reale, distribuito lungo il periodo di ammortamento.

Le aliquote di maggiorazione, calcolate su base annuale (non triennale), sono:

Quota investimento per annualità Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro +180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro +100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro +50%
Oltre 20 milioni di euro nessuna agevolazione

Gli investimenti agevolabili riguardano i beni strumentali nuovi 4.0 inclusi negli Allegati IV e V della legge (macchinari, robot, sistemi di manifattura avanzata e beni immateriali connessi) e gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo della struttura produttiva.

Scarica la nostra cheklist, resta aggiornato su scadenze e documenti da preparare per l'iperammortamento.

Iperammortamento 2026: chi può accedere e come

Possono accedere all'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciale (anche impresa familiare o azienda coniugale)
  • società di persone (snc, sas) e di capitali (spa, srl, sapa)
  • società cooperative ed enti con oggetto commerciale
  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

Sono invece esclusi: i professionisti e gli esercenti arti e professioni, i soggetti in regime forfetario, le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'accesso non è automatico: il beneficio si perfeziona solo attraverso l'invio di apposite comunicazioni telematiche al GSE tramite la piattaforma gse.it (Area Clienti, accessibile con SPID o CIE).

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste comporta la perdita definitiva del beneficio. Gli investimenti agevolabili sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Le 5 comunicazioni sono cinque:

  • le prime tre servono ad accedere al beneficio (preventiva → conferma entro 60 gg dall'esito GSE → completamento entro il 15/11/2028), 
  • le ultime due sono il nuovo obbligo di monitoraggio annuale introdotto su richiesta della Ragioneria dello Stato (20 gennaio e 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della fruizione).

Scarica qui check list utile sull'iperammortamento.