FER X Definitivo 2026: chi sono i beneficiari degli incentivi?

13 Ottobre 2026 in Domande e risposte

Il FER X Definitivo è il meccanismo di sostegno dedicato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

La guida operativa del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblicata il 6 ottobre, relativa all'utilizzo del portale FER-X Definitivo, chiarisce quali soggetti possono presentare le richieste di accesso agli incentivi e partecipare alle procedure competitive.

In particolare, l'accesso al meccanismo di supporto attraverso le procedure pubbliche competitive è riservato agli impianti a fonte rinnovabile con potenza nominale cumulata superiore a 1 MW. Il GSE mette a disposizione, tramite bando, specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.

Leggi anche: FER X definitivo 2026: al via le domande per gli incentivi, ecco le scadenze

Chi può beneficiare degli incentivi FER X Definitivo 2026?

Secondo la guida GSE, possono richiedere l'accesso al meccanismo di sostegno i soggetti richiedenti o produttori, persone fisiche o giuridiche, responsabili della realizzazione dell'intervento e dell'esercizio dell'impianto.

Il soggetto richiedente deve essere titolare del titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione, oppure alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o rifacimento, nonché del preventivo di connessione alla rete. Deve inoltre essere intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsto dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio e del contratto di connessione o allacciamento alla rete elettrica.

La guida precisa che sono abilitati alla creazione di una nuova richiesta sul portale FER-X Definitivo le seguenti categorie di soggetti:

Società o altri enti;

Ditte individuali;

Imprese o enti privati costituiti all'estero;

Pubbliche amministrazioni.

Il soggetto richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso ai meccanismi di supporto previsti dal DM FER-X Definitivo.

Per la presentazione delle richieste è inoltre possibile avvalersi di un soggetto delegato, al quale viene conferito il potere di rappresentanza per le attività previste dalla procedura.

È importante distinguere il soggetto beneficiario dagli altri utenti che operano sul portale: la guida individua anche il procuratore speciale e il referente, ai quali sono attribuite specifiche funzioni operative.

Bollo auto 2027: quando spetta la doppia esenzione in famiglia?

13 Ottobre 2026 in Domande e risposte

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026, ha introdotto, all'articolo 2, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il 2027.

L'agevolazione riguarda le persone fisiche che risultano soggetti passivi del bollo per autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. 

È inoltre necessario che il veicolo sia regolarmente assicurato.

L'esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027 e può riguardare un solo veicolo per persona fisica.

Se un contribuente possiede più autovetture che rispettano i requisiti, il beneficio spetta a quella con la potenza inferiore.

In caso di pari potenza, viene esentata l'autovettura per la quale sarebbe dovuto l'importo minore del bollo.

La disposizione contempla anche motocicli e ciclomotori, alle condizioni specificamente previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto.

In molti si stanno domandando se l'esenzione si moltiplichi in famiglia, ossia se ad esempio due coniugi possiedono due vetture, spetta raddoppiata? Vediamo la replica dalle risposte ai dubbi frequenti dell'ACI, soggetto gestore della misura.

Leggi anche Bollo auto abolito nel 2027: una macchina o moto a persona             

Bollo auto: quando spetta la doppia esenzione in famiglia?

La presenza di due autovetture nello stesso nucleo familiare non impedisce di ottenere due esenzioni, purché i veicoli facciano capo a due contribuenti distinti ed entrambi rispettino i requisiti previsti dalla normativa.

A chiarirlo sono le FAQ pubblicate il 18 settembre 2026 da L'Automobile, rivista dell'ACI, che affrontano espressamente il caso nella domanda n. 11, dedicata alla possibilità di ottenere due esenzioni nella stessa famiglia.

Secondo il chiarimento, se il marito e la moglie sono ciascuno intestatari esclusivi di un'autovettura agevolabile e risultano rispettivamente tenuti al pagamento del relativo bollo, entrambi possono beneficiare dell'esenzione per il proprio veicolo.

Il limite di un solo veicolo esente, infatti, si applica alla singola persona fisica e non all'intero nucleo familiare.

Pertanto, se entrambi i coniugi possiedono un'automobile a benzina o gasolio di potenza non superiore a 80 kW, regolarmente assicurata, e soddisfano le altre condizioni previste dall'articolo 2 del D.L. n. 162/2026, ciascuno può beneficiare dell'agevolazione per il proprio veicolo.

Diversamente, se entrambe le automobili fanno capo allo stesso contribuente, l'esenzione può essere riconosciuta per una sola delle due, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda invece le automobili cointestate, la stessa rivista dell'ACI segnala la necessità di ulteriori chiarimenti applicativi: la semplice presenza di due intestatari non consente di presumere automaticamente il diritto a una doppia esenzione.

Visto di conformità: quali documenti allegare con Vi.diCo.Web dal 2027?

7 Ottobre 2026 in Domande e risposte

Dal 5 ottobre 2026 è attivo nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate il nuovo servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, attraverso il quale i professionisti possono trasmettere online la comunicazione preventiva necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.

La nuova procedura, disciplinata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259305 del 22 settembre 2026, diventerà obbligatoria dall’11 gennaio 2027: da tale data la comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web.

Il servizio guida il professionista nella compilazione della comunicazione, nell’inserimento dei dati relativi alla copertura assicurativa e alle eventuali strutture utilizzate per la trasmissione delle dichiarazioni e nel caricamento della documentazione richiesta dalla normativa.

Quali documenti devono essere allegati alla comunicazione per il visto di conformità tramite Vi.diCo.Web?

Per presentare la comunicazione attraverso Vi.diCo.Web, il professionista deve predisporre la documentazione prevista dall’articolo 21, comma 2, lettera a), del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare, tra i documenti necessari rientrano:

  • copia della polizza assicurativa prevista per l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e per il rilascio del visto di conformità. La garanzia deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa, compreso il massimale minimo previsto dall’articolo 22 del D.M. n. 164/1999;
  • dichiarazione relativa all’assenza di provvedimenti di sospensione dall’Ordine professionale di appartenenza;
  • dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999, tra i quali rientrano, ad esempio, l’assenza di condanne o procedimenti penali per reati di natura finanziaria e tributaria e l’assenza di gravi e reiterate violazioni in materia contributiva e tributaria;
  • copia di un documento di identità in corso di validità, quando necessaria in relazione alle dichiarazioni sostitutive sottoscritte con firma autografa.

Oltre agli allegati, nella procedura devono essere indicati i dati delle garanzie assicurative stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto e, se presenti, i dati delle strutture delle quali il professionista si avvale per la trasmissione delle dichiarazioni.

La documentazione viene trasmessa, insieme alla comunicazione, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista.

Vi.diCo.Web può essere utilizzato anche successivamente al primo invio.

Il professionista può infatti presentare integrazioni e comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi o dei documenti già trasmessi.

Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Rientra quindi tra gli aggiornamenti da gestire tramite il servizio anche la modifica della documentazione relativa alla copertura assicurativa. La piattaforma consente inoltre di comunicare l’eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità e di verificare lo stato di lavorazione della pratica e l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.

Pertanto, anche se il servizio è già disponibile dal 5 ottobre 2026, la data da tenere presente è l’11 gennaio 2027, a partire dalla quale Vi.diCo.Web rappresenterà l’unica modalità ammessa per trasmettere la comunicazione relativa all’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità

Sicurezza: il rappresentante dei lavoratori può essere coordinatore di progettazione?

5 Ottobre 2026 in Domande e risposte

Il cumulo tra RLS e CSP non è vietato in modo espresso dal d.lgs. 81/2008. Secondo la Commissione interpelli, però, i due ruoli sono incompatibili quando l'impresa esegue direttamente i lavori in cantiere con propri dipendenti.

Nell'organizzazione della sicurezza aziendale capita spesso che più incarichi si concentrino sulla stessa persona, soprattutto nelle imprese di dimensioni contenute o con poche figure tecniche qualificate. Il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 81/2008, regola in modo dettagliato i compiti di ciascun soggetto del sistema di prevenzione. Prevede però pochi divieti espressi di cumulo. Il più noto è quello dell'articolo 50, comma 7: chi svolge le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non può essere nominato responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Per altre combinazioni di ruoli la norma tace, e la soluzione va ricavata dai principi generali e dalla funzione di ciascun incarico. È il caso del rapporto tra RLS e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), affrontato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l'interpello n. 4/2026, approvato nella seduta del 24 settembre 2026.

RLS e coordinatore per la progettazione: cosa fanno

L'istanza è stata presentata da un'organizzazione sindacale del settore delle costruzioni. Il quesito riguarda un lavoratore dipendente cui la stessa azienda attribuisce contemporaneamente il ruolo di RLS e quello di CSP. Si chiede se questo cumulo sia compatibile con il d.lgs. 81/2008 e con i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli su cui si fonda il sistema di prevenzione.

Per rispondere, la Commissione ricostruisce il quadro normativo delle due figure.

L'RLS, secondo l'articolo 2, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. L'articolo 50 gli assegna poteri di consultazione, informazione e controllo. In particolare, l'RLS:

  • deve essere consultato in via preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione della prevenzione;
  • riceve la documentazione aziendale relativa ai rischi e alle misure adottate;
  • formula proposte, segnala i rischi individuati;

può rivolgersi alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure del datore di lavoro.

Inoltre non può subire pregiudizio per l'attività svolta e gode delle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Il CSP opera invece nella fase che precede l'apertura del cantiere. L'articolo 91 prevede che, durante la progettazione dell'opera e prima della richiesta delle offerte, il CSP rediga il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e predisponga il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. L'incarico gli viene conferito dal committente o dal responsabile dei lavori, come previsto dalle definizioni dell'articolo 89.

Infine, l'articolo 100, comma 4, impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di consegnare ai rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Incompatibilità tra RLS e CSP: quando scatta e perché

La Commissione riconosce che nessuna norma vieta in modo esplicito il cumulo tra RLS e CSP. Ritiene tuttavia che un'incompatibilità sussista in un'ipotesi precisa: quando la società opera direttamente nel cantiere, nella fase esecutiva, con i propri lavoratori. Se invece l'impresa non esegue i lavori con personale proprio, il problema non si pone.

Il ragionamento si fonda su due argomenti.

  1. Primo argomento: il conflitto di funzioni. Se l'impresa lavora in cantiere con propri dipendenti, l'RLS esercita le sue prerogative anche nei confronti dei lavoratori impegnati nell'opera. Le scelte compiute come CSP, cioè quelle tradotte nel PSC, potrebbero quindi essere condizionate dal ruolo di rappresentante. Allo stesso modo, la funzione di controllo dell'RLS rischierebbe di perdere efficacia, perché dovrebbe valutare misure da lui stesso progettate. Questa sovrapposizione compromette l'autonomia di giudizio e l'imparzialità richieste dal ruolo di rappresentanza.
  2. Secondo argomento: la struttura dell'articolo 100. Consegnare il PSC ai rappresentanti per la sicurezza serve a permettere loro di esercitare in modo consapevole le prerogative di informazione e consultazione. Questo meccanismo presuppone che chi riceve il piano e chi lo ha redatto siano soggetti distinti. Se le due figure coincidono, la consultazione si svuota: l'RLS si troverebbe a esaminare un documento di cui è autore, senza alcuna reale funzione di verifica.

Indicazioni operative. Le imprese che eseguono direttamente i lavori in cantiere con proprio personale dovrebbero evitare di affidare l'incarico di CSP al dipendente che svolge le funzioni di RLS. In alternativa, dovrebbero individuare un diverso rappresentante. Nelle situazioni in cui l'impresa non interviene nella fase esecutiva con propri lavoratori, il cumulo non incontra l'ostacolo indicato dalla Commissione. Resta comunque opportuno verificare in concreto l'assenza di interferenze tra i due ruoli.

Il Voucher Cloud & Cybersecurity è cumulabile con l’iperammortamento 2026?

4 Ottobre 2026 in Domande e risposte

Il Voucher Cloud & Cybersecurity, misura che deve ancora partire, è concesso in regime de minimis e, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM 18 luglio 2025, può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti. 

Per l'iperammortamento, l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. 

La base di calcolo dell'iperammortamento deve inoltre essere assunta al netto delle sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili. 

La cumulabilità può assumere rilievo, in particolare, per alcune spese di cybersecurity. Tra le spese ammesse al Voucher figurano infatti firewall, router e switch sicuri, dispositivi IPS e software di cybersecurity; analogamente, gli Allegati IV e V della legge n. 199/2025 comprendono, al ricorrere dei requisiti previsti dalla disciplina dell'iperammortamento, infrastrutture hardware di sicurezza informatica e software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti.

Non tutte le spese ammesse al Voucher, tuttavia, sono automaticamente agevolabili anche con l'iperammortamento. 

Quest'ultimo è riconosciuto per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali compresi negli Allegati IV e V e in possesso dei requisiti richiesti, compresa l'interconnessione. La presenza di un servizio IaaS, PaaS, SaaS o di assistenza tra le spese ammesse al Voucher non determina quindi, di per sé, la sua ammissibilità all'iperammortamento. 

In sintesi, il cumulo è possibile quando la stessa soluzione possiede autonomamente i requisiti di entrambe le agevolazioni, fermo restando che la medesima quota di costo non può essere finanziata due volte e che la base di calcolo dell'iperammortamento deve essere ridotta dei contributi ricevuti sui medesimi costi.

Si vedrà se il GSE o il MIMIT gestori delle due agevolazioni provvederanno a chiarire in modo puntuale il quesito.

Scarica qui il pdf del confronto operativo.

Contributi Dottori Commercialisti 2026: quali importi e quando si pagano?

2 Ottobre 2026 in Domande e risposte

Il ministero del lavoro ha finalmente approvato, con nota del 17 settembre pubblicata in GU il 1 ottobre 2026,   la delibera della Cassa previdenza commercialisti riguardante il contributo per la maternità fissato a euro 79,09 pro-capite, per l'anno 2026, che va versato con le eccedenze sui minimi entro il 20 dicembre p.v.. 

Di seguito ricordiamo tutti i contributi dovuti le modalità e le scadenze  di quest'anno.

Contributi soggettivi dottori commercialisti 2026

I contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:

  • preiscrizione
  • soggettivo 
  • integrativo (a carico della clientela) del 4%
  • contributo di maternità.

(v. tabella sotto per minimi e massimali)

Il contributo  per la preiscrizione può essere scelto tra  3 importi, annualmente rivalutati, che  sono stati gia fissati per il 2026 a 

  • 701 euro
  • 1406  euro
  • 2810 euro

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro 30,00 per ciascuna annualità precedente l’anno di presentazione della domanda. 

ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito  ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore .

Il contributo di maternità dovuto dai commercialisti  per il 2025  era pari a € 74,92. Si attende  ancora la delibera e l'autorizzazione ministeriale per il 2026.Il pagamento va effettuato entro il 20 dicembre.

CONTRIBUTI SOGGETTIVI  Importi minimi e aliquote

I contributi soggettivi  dal 2017 al 2026  per i dottori commercialisti iscritti   sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):

Anni

Aliquota contributo soggettivo

Limite reddituale

Contributo minimo soggettivo

Aliquota Contributo integrativo

Contributo minimo integrativo

Contributo di maternità

2026 Dal 12% al 100% € 209.300,00 3.180,00 4% € 954,00 € non definito
2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 € 74,92
2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09
2023 Dal 12% al 100%  186.300    2.825     4% € 848  € 74,70

2022

Dal 12% al 100%

€ 178.250

€ 2.700

4%

€ 810

€ 77,33

2021

Dal 12% al 100%

€ 177.850

€ 2.690

4%

€ 807

€ 74,56

2020

Dal 12% al 100%

€ 177.650

€ 2.685

4%

€ 806

€ 73,40

2019

Dal 12% al 100%

€ 175.700

€ 2.655

4%

€ 797

€ 75

2018

Dal 12% al 100%

€ 174.100

€ 2.630

4%

€ 789

€ 79

2017

Dal 12% al 100%

€ 173.050

€ 2.610

4%

€ 783

€ 95

Scadenze e modalità di versamento 2026


Le scadenze prevedono che : 

  1. entro il 31 maggio  va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
  2. entro il 31 ottobre va versata la seconda rata .

 Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono  utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.

Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:

  • il servizio PCM;
    L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. 
  • i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
    I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).

Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti  anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali: 

  • anno

    Termini pagamento contributi minimi

    Termine comunicazione dati reddituali

    Termine pagamento eccedenze contributive

    2025

     31/05/2026
    (rata unica/1° rata minimi)

    31/10/2026
    (2° rata minimi)

    01/12/2026
    I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)

    le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate,

    • in rata unica o prima rata entro il 20/12/2026
    • oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
      • 20 dicembre – rata unica/prima rata;
      • 31 marzo – seconda rata 
      • 30 giugno – terza rata;
      • 30 settembre – quarta rata 

    I contributi  possono essere pagati con:

    • addebito diretto tramite SDD da richiedere attraverso il servizio online PCM disponibile nel mese di aprile, oppure
    • servizio online PPC per generare (alternativamente) il documento di pagamento PagoPA, MAV o Modello F24. Il documento di pagamento una volta generato è disponibile nella sezione documenti dell’area riservata. Una volta scelta la tipologia di documento di pagamento PagoPA, MAV o Modello F24 non è possibile emettere un nuovo documento di pagamento diverso da quello inizialmente scelto.

    ATTENZIONE  da maggio 2026 la generazione dei documenti di pagamento MAV è temporaneamente sospesa a seguito di molteplici problematiche tecniche interne a BPER Banca 

Scarica la guida ufficiale

A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA

Durc: cos’è, come funziona, a chi richiederlo – FAQ

28 Settembre 2026 in Domande e risposte

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è la certificazione che attesta se un'impresa o un lavoratore autonomo è in regola con i versamenti dovuti a INPS, INAIL e, per il settore edile, alle Casse Edili. Si tratta di uno strumento centrale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: viene richiesto per partecipare ad appalti pubblici, ottenere agevolazioni e sovvenzioni, e per il rilascio di permessi edilizi. Dal 2015 il documento non viene più emesso su richiesta cartacea, ma tramite una verifica telematica in tempo reale che interroga contemporaneamente le banche dati degli enti coinvolti.

La richiesta va presentata agli enti tenuti al rilascio: 

  • INPS e gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, 
  • INAIL e,
  • per il settore edile, le Casse Edili.

La verifica avviene tramite i rispettivi portali telematici, che oggi interrogano le banche dati in modo interoperabile e restituiscono l'esito in tempo reale.

La richiesta può essere presentata direttamente dall'interessato oppure tramite soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati); anche gli enti pubblici appaltanti possono effettuare la verifica in autonomia, così come banche e intermediari muniti di delega.

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2026

E' stato pubblicato l'elenco aggiornato delle violazioni che impediscono alle agevolazioni  Leggi  qui per i dettagli

Chi deve richiedere il DURC e quando serve

Sono tenuti a munirsi del DURC i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che partecipano ad appalti pubblici, ma l'obbligo si estende anche ai datori di lavoro privati che intendono fruire di benefici normativi e contributivi o di sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria. 

In sintesi:

Il documento è obbligatorio per :

  • aziende e lavoratori autonomi che partecipano ad appalti pubblici;
  • datori di lavoro privati che vogliono fruire di benefici normativi e contributivi, o di sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria, anche senza alcun appalto in corso;
  • imprese straniere operanti in Italia;
  • esercenti il commercio su aree pubbliche;
  • aziende agricole con dipendenti o lavoratori autonomi del settore;
  • chiunque debba ottenere un titolo edilizio (DIA/SCIA) o accedere a bonus fiscali legati a lavori edili, anche privati.

In sostanza, ogni volta che un'azienda deve dimostrare la propria regolarità contributiva per ottenere qualcosa dallo Stato — un contratto pubblico, ma anche un incentivo, un'agevolazione o un permesso — il DURC diventa necessario.

La richiesta può essere presentata direttamente dall'interessato oppure tramite soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati); anche gli enti pubblici appaltanti possono effettuare la verifica in autonomia, così come banche e intermediari muniti di delega.

Come funziona la verifica: DURC online, soglia di tolleranza,

Con il D.M. 30 gennaio 2015 il sistema è diventato interamente telematico: come anticipato,  inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare, la piattaforma interroga simultaneamente INPS, INAIL e, se pertinente, le Casse Edili, restituendo l'esito in tempo reale in un documento PDF con firma digitale. 

Non ogni scostamento contabile comporta un esito negativo: l'art. 3 dello stesso decreto prevede infatti una soglia di tolleranza di 150 euro, entro la quale il DURC viene comunque rilasciato come regolare.

È utile distinguere il DURC "online", il documento ufficiale richiesto da imprese ed enti esterni, dal cosiddetto DURC "interno": quest'ultimo è la verifica che l'INPS effettua d'ufficio quando un'azienda presenta una domanda di agevolazione contributiva (ad esempio per assunzioni incentivate). In questo caso non viene rilasciato alcun documento, ma l'esito condiziona direttamente la concessione o il diniego del beneficio.

Dal 23 agosto 2023 il DURC online è disponibile anche tramite App INPS Mobile (accesso con SPID o CIE, ricerca tramite codice fiscale o numero di protocollo).

Validità, irregolarità e invito a regolarizzare

Il DURC con esito positivo ha una validità di 120 giorni dalla data della verifica, salvo che emergano nel frattempo nuovi elementi di irregolarità, che possono interromperne l'efficacia ancor prima della scadenza formale.

Se il sistema rileva scoperture superiori alla soglia di tolleranza, l'esito non è immediatamente negativo: gli enti competenti inviano una PEC con il dettaglio delle irregolarità riscontrate, concedendo un termine di 15 giorni per regolarizzare la posizione o fornire elementi utili. 

Se la regolarizzazione avviene nei tempi, il DURC diventa positivo; in caso contrario, l'esito resta negativo e preclude l'accesso a pagamenti, incentivi e agevolazioni condizionati al possesso del documento.

Domande frequenti: costo, autocertificazione, edilizia privata, Procedura VERA

Il DURC ha un costo? 

No: la richiesta tramite i canali ufficiali di INPS, INAIL e Casse Edili è gratuita. Eventuali costi emergono solo se ci si avvale di un intermediario che applica una parcella per il servizio.

Può essere sostituito da un'autocertificazione?

No: nei casi in cui la normativa richiede espressamente il DURC (appalti pubblici, agevolazioni), l'autocertificazione non ha valore sostitutivo, proprio perché la verifica deve provenire dagli enti preposti.

Cosa contiene il documento?

Denominazione e codice fiscale del soggetto verificato, enti coinvolti nel controllo, data della verifica e di rilascio, esito (regolare/non regolare) ed eventuale indicazione delle irregolarità riscontrate.

Cos'è la procedura di  verifica VERA

Dal 2024 le aziende e i loro intermediari dispongono anche di uno strumento di autodiagnosi preventiva: la piattaforma VERA (Verifica Regolarità Aziendale), introdotta con il messaggio INPS n. 4693/2023 e successivamente disciplinata dalla legge 27 ottobre 2023, n. 160 (art. 8, comma 4). Si tratta di una funzione consultabile su iniziativa dell'azienda: tramite VERA è possibile visualizzare in anticipo eventuali situazioni debitorie e simulare l'esito di un futuro DURC, così da intervenire prima della scadenza. Il sistema invia inoltre una notifica automatica 30 e 15 giorni prima della scadenza del DURC in corso, per sollecitare la verifica ed evitare di scoprire un'irregolarità solo al momento della richiesta del documento successivo.

Giurisprudenza recente: DURC e decadenza dalle agevolazioni

Una serie di pronunce del 2026 ha ribadito un approccio rigoroso sulla regolarità contributiva ai fini della fruizione delle agevolazioni

  • Il termine di 15 giorni per la regolarizzazione non è meramente ordinatorio: un pagamento tardivo, anche di importo modesto, non impedisce gli effetti del DURC negativo già maturati (Cass., ord. n. 2906/2026) — vedi per i dettagli  DURC negativo: perdita benefici anche per errori minimi.
  • La regolarità contributiva non si esaurisce nel versamento delle somme dovute: anche la mancata o tardiva trasmissione dei modelli UNIEMENS costituisce un'irregolarità sostanziale e comporta la decadenza automatica dai benefici (Cass., ord. n. 21362/2026) —  vedi per i dettagli DURC e agevolazioni: non basta pagare i contributi.

Fringe benefit: cosa sono?

14 Settembre 2026 in Domande e risposte

I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.

Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano  fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.
Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di  servizi o di compensi in natura  per i quali l'art 51 comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità.

In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.

Fringe benefits:  quali sono

Come detto i fringe benefits non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi.
 Alcuni esempi possono essere:
  • l’alloggio e il vitto in famiglia  (per il portiere o per la badante o colf),  nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
  • buoni pasto o mensa aziendale
  • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
 oppure la  concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:
  • telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • autovetture o altri mezzi di trasporto;
e ancora altri servizi come:
  • Trasporto collettivo
  • asili aziendali
  • polizze assicurative
  • prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato. Il valore è determinato solitamente sulla base dei prezzi e tariffe medie indicate dalle camere di commercio.

Fringe benefit: l’evoluzione delle norme sulla soglia esente

La soglia  ordinaria prevista dal DPR 917 1986  art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi  trasformato in 258, 23 euro.

Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in  Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :

Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro

Nel 2022   il DL 115 2022 (Aiuti bis)  e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.

Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili   forme di  liberalità del datore di lavoro esenti  IRPEF

  • 200,00 euro per  bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese 
  •  rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51  comma 3 TUIR).

Con la conversione in legge del DL 48/2023 (Legge 85/2023) è stata confermata, solo per il 2023 e limitatamente ai dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro per beni in natura e servizi esenti.

Fringe benefit auto aziendali: le novità 2026

Il Decreto Correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148), in vigore dal 12 agosto 2026, interviene sull'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Le percentuali di tassazione in base al tipo di alimentazione (10% elettriche, 20% plug-in hybrid, 50% negli altri casi), introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, restano confermate e invariate.

Il correttivo introduce però due nuove maggiorazioni che si sommano al calcolo esistente:

  1. +50% sul valore imponibile per i veicoli che hanno superato il 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione (non dalla data di assegnazione al dipendente)
  2. +5% forfettario sul valore del fringe benefit già determinato, in presenza di accessori o allestimenti extra-tabelle ACI non pagati dal dipendente

Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta 2026. Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 resta in vigore, fino al quinto anno dall'immatricolazione, il regime fiscale previgente (clausola di salvaguardia), fermo restando che la maggiorazione accessori del 5% si applica comunque dal 2026 anche a questi veicoli.

Per il dettaglio del calcolo, un esempio numerico completo e la check-list operativa per il professionista, leggi l'approfondimento dedicato: Fringe benefit auto aziendali: le novità 2026 su tassazione e optional.

Revisori legali: la docenza dà diritto a crediti formativi?

13 Settembre 2026 in Domande e risposte

La Circolare MEF n. 15 del 7 settembre 2026, contenente le istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028, introduce un’importante precisazione per i professionisti che partecipano ai corsi non soltanto come discenti, ma anche in qualità di docenti.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di maturare crediti formativi attraverso l’attività di docenza, nel rispetto di specifiche condizioni e limiti.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Quanti crediti formativi spettano al revisore che svolge attività di docenza?

Secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 15/2026, i revisori legali che svolgono attività di docenza nell’ambito dei corsi ammessi ai fini della formazione continua possono conseguire un credito formativo per ogni ora di formazione impartita. Il riconoscimento è previsto fino a un massimo di 5 crediti formativi.

L’attività di docenza diventa quindi una delle modalità attraverso le quali il revisore può concorrere all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010.

Quali attività di docenza consentono di maturare i crediti?

Non qualsiasi attività didattica svolta dal revisore consente automaticamente di maturare crediti.

La Circolare individua infatti le docenze svolte nell’ambito di corsi erogati da:

  • enti formatori accreditati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Albi professionali;
  • società di revisione.

Il credito viene attribuito nella materia oggetto del corso nel quale è stata svolta la docenza.

È possibile ottenere nuovamente i crediti ripetendo lo stesso corso?

No. La Circolare MEF pone un limite specifico alla reiterazione dell’attività didattica.

Nel corso dello stesso triennio formativo, la ripetuta docenza nel medesimo corso non dà diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi.

Di conseguenza, se il revisore tiene più volte lo stesso corso durante il triennio 2026-2028, la reiterazione della medesima attività didattica non può essere utilizzata per maturare nuovi crediti.

La regola mira quindi a valorizzare, ai fini della formazione continua, l’effettivo aggiornamento professionale e non la semplice ripetizione dello stesso intervento formativo.

Chi comunica al MEF i crediti maturati con la docenza?

Un ulteriore aspetto operativo riguarda la comunicazione dei crediti formativi. Secondo le istruzioni del MEF, sono gli enti formatori a dover trasmettere al Ministero i dati relativi ai crediti maturati dai revisori, compresi quelli riconosciuti per l’attività di docenza. La trasmissione deve avvenire con cadenza almeno trimestrale.

Il revisore, pertanto, non può sostituirsi all’ente formatore nella comunicazione dei crediti maturati attraverso il corso.

Qual è l’obbligo formativo dei revisori legali nel 2026?

Il riconoscimento dei crediti per l’attività di docenza si inserisce nel più generale obbligo di formazione continua previsto per gli iscritti al Registro dei revisori legali.

Per il triennio 2026-2028, ciascun revisore deve conseguire almeno 20 crediti formativi per ogni anno, per complessivi 60 crediti nel triennio.

Almeno 10 crediti annuali devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale, ricomprese nel Gruppo A del programma annuale del MEF.

Particolari obblighi riguardano invece i revisori abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per i quali il minimo è pari a 25 crediti formativi annui.

Per questi ultimi, almeno 10 crediti devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale (Gruppo A) e almeno 10 le materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della sostenibilità (Gruppo D).

Crediti formativi per la docenza dei Revisori: riepilogo

In sintesi, nel triennio formativo 2026-2028:

  • 1 ora di docenza = 1 credito formativo;
  • possono essere riconosciuti al massimo 5 crediti per l’attività di docenza;
  • la docenza deve essere svolta nell’ambito dei corsi ammessi dalla disciplina della formazione continua;
  • il credito viene attribuito nella materia oggetto del corso;
  • la ripetizione della docenza nello stesso corso durante il triennio non genera ulteriori crediti;
  • la comunicazione dei crediti al MEF compete all’ente formatore.

La novità consente quindi di valorizzare, ai fini dell’obbligo formativo, anche l’attività svolta dal revisore in qualità di docente, ferma restando la necessità di rispettare sia il limite quantitativo previsto sia le regole relative alle materie nelle quali devono essere conseguiti i crediti.

Quali sono le modalità di formazione previste per i revisori legali nel triennio 2026-2028

8 Settembre 2026 in Domande e risposte

La Circolare n 15/2026 pubblicata dal MEF il 7 settembre contiene regole per la formazione dei revisori e viene precisato che  sostituisce le precedenti istruzioni relative al triennio 2023-2025 e si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Vediamo con quali modalità è possibile adempiere alla propria formazione.

Quali sono le modalità di formazione previste per i revisori legali nel triennio 2026-2028

La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 prevede tre diversi canali per assolvere l’obbligo di formazione continua: 

  1. la formazione erogata dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite la piattaforma FAD,
  2. la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati accreditati presso il MEF 
  3. la formazione prevista dagli Albi professionali o dalle società di revisione, purché riconosciuta come equivalente dal Ministero. I diversi canali possono essere utilizzati anche in modo complementare tra loro.

I corsi possono inoltre essere fruiti a distanza, in aula oppure in modalità mista. 

Ricordiamo che nel triennio formativo 2026-2028, i revisori legali sono tenuti ad assolvere l’obbligo di formazione continua attraverso la partecipazione a programmi di aggiornamento professionale.

L’obbligo prevede il conseguimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno, per un totale di 60 crediti nel triennio.

Si precisa inoltre che almeno 10 dei 20 crediti annuali devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale, individuate nel Gruppo A del programma annuale di formazione.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, un credito formativo corrisponde a un’ora di formazione.