Prezzo carburanti: quanto incidono le accise e l’IVA?

14 Aprile 2026 in Domande e risposte

Il Governo ha approvato in data 18 marzo un Decreto carburanti urgente per fronteggiare il caro prezzi derivante dalla guerra in Iran.

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n 64 dello stesso giorno.

Per 20 giorni a partire da oggi saranno ridotte le tasse su:

  • benzina,
  • GPL, 
  • gasolio

con riduzione del prezzo al distributore sulle strade.

Leggi qui l'approfondimento: Riduzione delle accise dal 19 marzo nel Decreto carburanti.

Inoltre, in data e aprile è pubblicato sulla GU n 78/2026 un nuovo Decreto carburanti bis, DL n 42/2026 con la proroga dello sconto fino al 1° maggio.

Ma la domanda più comune diffusa tra i cittadini che ogni giorno fronteggiano le spese di vita quotidiana è: quanto incidono le tasse sul prezzo dei carburanti?

Vediamolo di seguito nella infografica realizzata dai dati ufficiali pubblicate dal Ministero delle Finanze.

Quanto incidono le accise sul prezzo dei carburanti?

Vediamo il confronto tra i prezzi dei carburanti delle ultime settimane in base alle tabelle ufficali del MASE:

Per un confronto di seguito la tabella pre-decreto carburanti sempre dall'osservatorio del MASE

Attenzione al fatto che le tabelle vengono aggiornate ogni martedì dopo le ore 12

Bilancio 2025: entro quando va approvato dai soci?

9 Aprile 2026 in Domande e risposte

La campagna bilanci 2026 sta per entrare nel vivo, e in attesa della pubblicazione della guida annuale di unioncamere vediamo quali sono i termini per l'approvazione del bilancio dal parte dei soci, in modo da prepararsi al successivo deposito dello stesso presso il Registro imprese.

Bilancio 2025: entro quando va approvato?

Secondo le regole generali, il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 dalle società di capitali deve essere approvato dai soci entro il 30 aprile 2026, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero in un termine più ampio, non superiore a 180 giorni laddove si sia in presenza di specifiche esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 15/2003 ha evidenziato che: “la clausola statutaria che consente la presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art.2364 e, per rinvio, dall’art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso”.

Il documento dei Notai specifica che la maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l’approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, contenuta nell’art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell’art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l’accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall’art. 2428, le ragioni della dilazione.
Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie.
I notai concludono specificando che sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell’assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

9 Aprile 2026 in Domande e risposte
Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendali
 In assenza di specificazione nel contratto collettivo  la legge fa riferimento a un "periodo  fissato dagli usi o secondo equità".
Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito  non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza.  (Si tratta dei  periodi di aspettativa  normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).
Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo,  si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo . 
Nella stessa sentenza   si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966".

 

Periodo di comporto e persone disabili

Da segnalare uno specifico orientamento della Cassazione che riguarda le persone disabili, 

Recentemente ad esempio la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

La decisione è stata in parte messa in discussione dalla Corte di Giustizia europea che ha  affermato come il comporto previsto dai CCNL non  sia di per sé discriminatorio, resta l’obbligo di accomodamenti ragionevoli verificati dal giudice (sentenza C-5/24 dell’11 .9. 2025)

Contributi Biologi 2026 in scadenza il 30 aprile: quali sono i minimi?

8 Aprile 2026 in Domande e risposte

La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB  è parametrata all'anzianità di iscrizione.

 La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare. 

Per il 2026 : 

  • il contributo soggettivo a conguaglio  è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo  aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%. 
  • Il contributo integrativo sul volume di affari  è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).

 Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni,  annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.

Biologi contributi minimi ENPAB 2026 – Pagamenti

 Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi  dovuti a ENPAB  nel 2026

Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali

Soggettivo Integrativo Maternità Totali
€1.309,00 € 106,00 € 136,00 € 1.551,00

Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%

Soggettivo Integrativo Maternità Totali
€654,00 € 106,00 € 136,00 € 896,50

In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .

L'approvazione  da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB  del 28.11.2024,  concernente  la   determinazione   del  contributo di maternita' per l'anno  2024,  in  misura  pari  a  euro 136 pro-capite è stata pubblicata in GU il 7 aprile 2026 .

Come fare il pagamento 

È disponibile nella Area riservata il bollettino PagoPA per il pagamento della prima delle due rate dei contributi minimi Enpab dovuti per il 2026 seguendo i percorso:

Homepage → Servizi in evidenza → Servizi di pagamento → PagoPA → Visualizza avvisi PagoPA → Contributi Minimi 2026 – I rata

Scadenze:

• 1ª rata: 30 aprile

• 2ª rata: 30 giugno (il secondo bollettino sarà disponibile in prossimità della scadenza)

Biologi comunicazione reddituale

La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene  esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".

L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software

Scadenze contributi Biologi

scadenza 

Tipo di Versamento 

30 aprile 

1ª rata contributo minimo anno in corso 

30 giugno 

2ª rata contributo minimo anno in corso 

15 ottobre 

presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente 

31 ottobre

Unica soluzione oppure
 1ª rata conguaglio * dovuta a saldo

30 novembre

2ª rata conguaglio dovuta a saldo 

30 dicembre

3ª rata conguaglio dovuta a saldo 

30 gennaio

4ª rata conguaglio dovuta a saldo 

Modalità di versamento dei contributi e sanzioni

Per il  2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito  (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze  indicate  dalla procedura software.

I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.

I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

ATTENZIONE   Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente

Allegati:

Quali sono i contributi e le scadenze 2026 per i veterinari?

6 Aprile 2026 in Domande e risposte

E' stata approvata con nota publicata in GU il 2 parile 2026, la delibera che fissa il contributo di maternità  2026 per i veterinari .

L'importo è pari a 100 euro 

Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.

Contributi minimi ENPAV veterinari 2026

Contributo Soggettivo minimo:  Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui

RIDUZIONI

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
  • III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo

Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo

Contributo Integrativo minimo:

Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età  le agevolazioni sono:

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
  • II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
  • III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo

Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario 

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo

Contributo di Solidarietà minimo:

Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF,  ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav

Contributo di Maternità:

Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui , approvato con  nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 0002982/VET-L-130 (delibera  n.  35/IXCDA  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'ENPAV in data 18 settembre 2025).

Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni

Tutti gli iscritti agli Albi professionali  dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale.  Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .

La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.

Sanzioni

Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.

Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.

Contributi percentuali

Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1,  il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti. 

Contributo Soggettivo percentuale:

È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito  per attività riguardanti la professione veterinaria.

È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):

  • 17,50% fino a € 108.550,00
  • 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)

ATTENZIONE I Medici Veterinari  iscritti per tutto l'anno 2024  con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.

Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.

Contributo Integrativo percentuale:

Incremento del 2% che tutti gli iscritti  devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.

Il 2% deve essere applicato:

  • sul volume annuale d'affari
  • sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
  • sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
  • sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa

Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.

Contributo di Solidarietà percentuale:

È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi  devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.

È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.

Le scadenze di versamento

I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate: 

  • 31 maggio e 
  • 31 ottobre.

I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.

RATEIZZAZIONE

In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno

È possibile scegliere di pagare in:

  • 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
  • 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)

Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.

Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?

25 Marzo 2026 in Domande e risposte

Entro il 20 aprile come sappiamo deve essere effettuato il primo collagamento virtuale tra la cassa e il pos a disposizione dell'esercente.

In particolare in proposito le entrate hanno ufficializzato l'avvio della procedura dal 5 marzo con un comunicato stampa che riepilogava anche tutte le regole in proposito e tutti gli strumenti messi a disposione dallle Entrate per provvedere.

Tra gli strumenti utili vi sono delle FAQ che ora risultano aggiornate al 25 marzo e che contengono dubbi su specifici quesiti, vediamo gli ultimi due pubblicati.

Cassa e POS: cosa indicare per il pagamento differito

Veniva domandato se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avvenga in un momento successivo, quale modalità di pagamento debba ssere indicata sul documento commerciale
La cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si intende effettuata al momento della consegna del bene ai sensi dell’articolo 6, del d.P.R. n. 633/72. 

Pertanto, si suggerisce di verificare che il registratore di cassa telematico abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a “Contante” “Elettronico” “Ticket”, anche “NonPagato” al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima modalità di pagamento.

Collegamento Cassa e POS: quando si indica il dispositivo ambulante?

Il titolare di un’impresa che esegue prestazioni direttamente presso l’abitazione dei clienti ed è in possesso di un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede della propria azienda e possiede più POS per incassare i corrispettivi al momento della
prestazione deve indicare “Dispositivo ambulante” in fase di collegamento?

Le Entrate hanno risposto negativamente precisando che  essendo il registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell’azienda, i POS (fisici o virtuali) utilizzati per incassare i corrispettivi direttamente al domicilio dei clienti dovranno essere collegati all’unico registratore di cassa telematico indicando l’indirizzo dell’unità locale dove è collocato il medesimo. 

La modalità “Dispositivo ambulante” va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico è utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale

App INPS mobile: a cosa serve, come si accede?

23 Marzo 2026 in Domande e risposte

INPS Mobile è l'app ufficiale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che permette di accedere a numerosi servizi previdenziali e assistenziali direttamente da smartphone o tablet, senza recarsi agli sportelli. Per alcuni servizi sono necessarie le credenziali. 

L'app offre oltre 40 funzionalità, con un'interfaccia intuitiva e personalizzata tramite IA nella versione 4.0, pensata per lavoratori, pensionati, famiglie e disoccupati.

Vediamo piu in dettaglio quali informazioni sono disponibili e cosa si puo fare dall'APP INPS mobile

Tutti i servizi INPS mobile con e senza credenziali

I principali servizi INPS accessibili liberamente  includono simulazioni e informazioni generali come: 

  • Simulazione Calcolo Contributi Lavoro Domestico.
  • INPS Risponde.
  • Sportelli di Sede.
  • Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
  • Amministrazione trasparente.
  • Pensami (info pensioni)

I servizi che richiedono SPID, CIE o PIN dispositivo sono  invece  quelli relativi a consultazioni individualizzate come  pagamenti e domande  inviate .

Nella tabella tutti i servizi disponibili:

Senza autenticazione Con autenticazione
  • Simulazione calcolo contributi lavoro domestico
  • INPS Risponde
  • Sportelli di sede
  • Anticipo finanziario (APE)
  • Amministrazione trasparente
  • Pensami
  • Estratto conto contributivo
  • Cassetta postale
  • Estratto conto datore lavoro domestico
  • Stato pratiche dipendenti pubblici
  • Cedolino pensione
  • Domande pensione dipendenti pubblici
  • Pagamento riscatti/ricongiunzioni
  • Pagamento lavoratori domestici
  • Cassetto previdenziale
  • Domande ANF lavoratori domestici
  • Esito domande pensione
  • Domande ANF gestione separata
  • Stato domanda
  • Stato pagamenti e cedolini
  • Certificato pensione (ObisM)
  • Certificazione unica
  • Quota cedibile pensione
  • Consultazione Red Est
  • Gestione notifiche lavoro domestico
  • Esiti disoccupazione agricola
  • La mia pensione
  • Bonus nido
  • Esiti NASpI
  • Premio nascita
  • CIP – Info previdenziali
  • ANF pagamenti diretti aziende
  • Reddito/Pensione di cittadinanza
  • Simulatore ISEE
  • Invalidità civile
  • Gestione 730/4
  • ISEE
  • Assegno unico
  • Lavoro domestico
  • DURC OnLine
  • Libretto famiglia

Come si installa INPS mobile

Per scaricare e installare l'app INPS Mobile, basta accedere agli store ufficiali in base al dispositivo che si possiede : Google Play Store per Android o App Store per iOS.

Requisiti di sistema

Android: Versione 5.0 o successive; dimensione app circa 14,7-15,9 MB (ultima v4.1.8 del 11/06/2025).

iOS/iPadOS: iOS 15.0 o successive; dimensione app circa 112-113 MB (ultima v4.1.8 del 03/06/2025).

Passi per Android

  • Apri Google Play Store.
  • Cerca "INPS Mobile".
  • Tocca "Installa" (gratuita); attendi il download.

Passi per iOS

  • Apri App Store.
  • Cerca "INPS Mobile".
  • Tocca il pulsante cloud con freccia per scaricare.

Dopo l'installazione, meglio aggiornare sempre l'app per nuove funzionalità e sicurezza; è compatibile anche con tablet Huawei e iPad.

INPS mobile : situazione Cassa integrazione tra le novità

Dal 20 marzo l’app “INPS Mobile” è stata implementata con una nuova funzionalità denominata “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)”, rivolta ai soggetti potenzialmente destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

Il servizio “CIS” fornisce la visione completa  dello stato delle domande di integrazione salariale nelle quali risulti presente il nominativo dell’utente che fa richiesta, nonché dei pagamenti erogati direttamente dall’INPS all’utente medesimo.

Una volta effettuato l’accesso all’app “INPS Mobile”, previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2 o CIE 3.0), l’utente può consultare lo stato delle domande e dei relativi pagamenti.

INPS precisa che le informazioni si riferiscono ai dati consolidati alla giornata precedente a quella in cui si fa la consultazione online.      

Assegno unico bloccato: cosa fare?

18 Marzo 2026 in Domande e risposte

Se il tuo assegno unico risulta bloccato, niente panico: nella maggior parte dei casi si tratta di problemi facilmente risolvibili. Vediamo cosa significa e quali sono i passaggi da seguire per ottenere rapidamente lo sblocco.

INPS sostiene che le cause più comuni del blocco del pagamento sono:

  • IBAN errato o non conforme
  • Domanda incompleta o con dati mancanti
  • Pratica “in evidenza al cittadino”
  • Mancata integrazione di documenti richiesti

Ad esempio, l’INPS segnala spesso il blocco con messaggi come “pagamento bloccato per IBAN errato” oppure “domanda AUU in evidenza al cittadino”.

I passaggi per risolvere il blocco

Per risolvere il problema devi intervenire direttamente sulla tua domanda. Ecco i passaggi:

1. Accedi al portale INPS

Entra nella tua area personale MyINPS usando:

  • SPID
  • CIE
  • CNS

2. Controlla lo stato della domanda

Verifica se la pratica è:

  • in lavorazione
  • bloccata
  • in evidenza al cittadino

3. Correggi eventuali errori

Le azioni più frequenti sono:

aggiornare o correggere l’IBAN

integrare dati mancanti

allegare documenti richiesti

4. Segui la videoguida INPS

L’INPS mette a disposizione una videoguida personalizzata che spiega passo passo cosa fare per sbloccare la pratica e completare correttamente la domanda .

5. Contatta un patronato (se necessario)

Se hai fatto domanda tramite patronato, è consigliabile rivolgersi allo stesso per le modifiche o integrazioni perche puo essere difficile intervenire sulla richiesta diretta 

Un consiglio utile

Per evitare ritardi futuri:

  • aggiorna i tuoi contatti (email e cellulare) su MyINPS
  • attiva le notifiche e i servizi proattivi

In questo modo riceverai subito eventuali segnalazioni e potrai intervenire tempestivamente.

Come accedere alla videoguida

ll video multimediale personalizzato e interattivo  sull'Assegno Unico  è  presente nell'area personale degli utenti che hanno fatto richiesta di Assegno Unico e anticipa le risposte alle seguenti domande ricorrenti:

La mia domanda presentata nel 2022 è ancora valida?”;

“Cosa devo fare per sbloccare la mia domanda se risulta nello ‘In evidenza al cittadino’?”;

“Come posso sbloccare il pagamento dell’Assegno unico e universale?”;

“In quali altri casi devo variare o integrare la domanda?”.

Il contenuto della video guida è personalizzato con indicazioni specifiche  in base alle ragioni dei blocchi rilevati.

E' presente anche  un pop up di approfondimento con informazioni su altre prestazioni per la famiglia che l’utente può aprire durante la fruizione del video.

MODALITÀ DI ACCESSO PER L’UTENTE E SERVIZI DI NOTIFICA

I genitori ricevono un’email o un SMS (ai contatti indicati nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS) che li informa dell’eventuale blocco della domanda o del pagamento, invitandoli ad accedere all’avviso su MyINPS con il link alla video guida personalizzata.

Effettuato l’accesso a MyINPS con le proprie credenziali, l’utente trova nella bacheca la notifica dell’avviso, al quale accedere per aprire la video guida.

L’avviso di MyINPS, con il link alla video guida, viene notificato anche tramite app INPS Mobile e app IO.

CU 2026 non ricevuta: cosa fare?

18 Marzo 2026 in Domande e risposte

Ai fini della dichiaraizone dei redditi 2026 anno di imposta 2025 i dipendenti dovevano ricevere dal proprio datore di lavoro la Certificazione Unica 2026.

Chi non l'ha ricevuta ha due possibilità per averla, vediamo quali

CU 2026 non ricevuta: cosa fare per averla?

Al fine di ricevere la CU 2026 non inviata dal datore di lavoro il dipendente può inviare via PEC un sollecito al sostituto d'imposta o verificare se essa è presente nel Cassetto Fiscale

Entro il 16 marzo (prima scadenza secondo il calendario degli invii) i datori di lavoro erano tenuti a procedere con la consegna delle CU 2026 ai lavoratori, dipendenti e autonomi.

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello CU 2026 nviato all’Agenzia delle Entrate confluiscono nel modello 730 precompilato e mostrano il reddito pecepito dal proprio datore di lavoro.

Qualora quest'ultimo non ha provveduto nei tempi all'invio, il contribuente può sollecitare l’azienda via PEC o raccomandata.

Se nonostante il sollecito, è possibile presentare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, per accertare che l’omissione non sia generata da irregolarità commesse dall’azienda sul versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

Occorre ricordare che la mancata consegna delle CU è soggetta a sanzioni e per ogni modello omesso, inviato in ritardo o con errori, si applica una somma pari a 100 euro, fino al limite massimo di 50.000 euro all’anno per sostituto d’imposta.

Può accadere ovviamente che la mancata consegna non sia generata da illeciti commessi dal datore di lavoro, ma semplicemente dovuta da problemi tecnici per l'invio o per mera dimenticanza.

In ogni caso se la CU non arriva dall’azienda, è possibile scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui infatti l’omissione deriva da una mera dimenticanza – e quindi se la Certificazione Unica è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

Nella sezione Consultazioni, del cassetto fiscale alla voce Dichiarazioni fiscali, sarà possibile consultare e scaricare autonomamente le certificazioni di proprio interesse, da utilizzare per la corretta compilazione del modello 730 o Redditi 2026.

 

Sezione CT della Certificazione Unica: a cosa serve?

13 Marzo 2026 in Domande e risposte

Entro il 16 marzo occorre inviare la CU 2026 relativa alle certificaizoni per redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi. Leggi anche CU 2026: il calendario degli invii per tutte le altre scadenze.

Le istruzioni al Modello CU 2026 specificano che il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,
    ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno
    alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi
    ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni
    lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi

Vediamo in dettaglio che cos'è il quadro CT.

Sezione CT della Certificazione Unica: a cosa serve?

Nel Modello cu 2026 occorre barrare la casella “Quadro CT” nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.

Chi deve compilare la  comunicazione: 

  •  i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  •  la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Chi non deve compilare la comunicazione:

  • i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica.

Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva gia` in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.

Qualora i dati delle certificazioni siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT e` verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.

Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro
DB Compilato).
Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo (solo record H).

Quadro CT della CU: come si compila?

Nel quadro CT Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica per consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B)Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e` possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.
Il sostituto deve barrare la casella se e` un utente Fisconline; se, invece, e` un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro “codice sede Entratel”.
SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A) I sostituti d’imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e` possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730- 4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2 il corrispondente “codice sede Entratel“ dell’intermediario.
Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4, l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.
In questa sezione e` presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d’imposta delegante.
La sezione B deve essere compilata da ciascuna societa` del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l’utenza telematica della societa` abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre societa` appartenenti allo stesso gruppo.