Rottamazione quinquies, una rata saltata non basta: quando si perde davvero l’agevolazione

29 Agosto 2026 in Domande e risposte

La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.

Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.

Rottamazione quinquies: cosa succede se salto una rata?

Domanda
Ho aderito alla Rottamazione quinquies scegliendo il pagamento rateale. Cosa succede se non pago una rata o verso un importo inferiore a quello dovuto? Perdo subito i benefici della definizione agevolata?

Risposta
No, nel caso di pagamento rateale il mancato o insufficiente versamento di una sola rata non determina automaticamente la perdita della Rottamazione quinquies.

La decadenza dai benefici scatta in tre casi:

  • mancato o insufficiente pagamento della rata unica;
  • mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano.

La legge di Bilancio 2026 considera infatti inefficace la definizione agevolata quando ricorre una di queste condizioni.

Leggi anche Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto             

Se salto la prima rata perdo la Rottamazione quinquies?

Nel caso in cui sia stato scelto il pagamento rateale, il mancato pagamento della prima rata, da solo, non comporta la decadenza immediata.

La perdita dei benefici si verifica soltanto quando risultano non pagate o pagate in modo insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando l’omissione riguarda l’ultima rata del piano.

Questo significa che una singola rata non versata non rende immediatamente inefficace la definizione, a meno che non si tratti dell’ultima scadenza prevista.

Cosa succede se non pago la rata unica?

Per chi ha scelto di pagare tutto in un’unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro la scadenza prevista comporta la perdita della Rottamazione quinquies.

La rata unica è fissata al 31 luglio 2026. Se il pagamento non viene effettuato, oppure viene eseguito solo in parte, la definizione agevolata diventa inefficace. 

Cosa succede dopo la decadenza?

La decadenza fa venir meno i vantaggi della Rottamazione quinquies. In particolare:

  • gli importi già pagati restano acquisiti come acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
  • possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • possono proseguire le procedure esecutive già iniziate prima della domanda;
  • i debiti interessati non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973.

Le somme versate, quindi, non vengono restituite, ma vengono imputate al debito residuo, che torna esigibile secondo le regole ordinarie.

Il pagamento parziale vale come rata non pagata?

Sì. Ai fini della decadenza, il versamento insufficiente è equiparato al mancato pagamento.

Di conseguenza, se il contribuente paga solo una parte dell’importo dovuto per una rata, quella scadenza viene considerata non correttamente adempiuta. La definizione diventa inefficace quando l’insufficienza riguarda la rata unica, due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata. 

In sintesi: quando si perde la Rottamazione quinquies?

La Rottamazione quinquies si perde quando il contribuente:

  • non paga, o paga solo in parte, la rata unica;
  • non paga, o paga in modo insufficiente, due rate anche non consecutive;
  • non paga, o paga in modo insufficiente, l’ultima rata.

Una sola rata saltata durante il piano, se non è l’ultima, non determina invece la decadenza immediata.

Iperammortamento: quali regole ci sono per i beni in leasing?

28 Luglio 2026 in Domande e risposte

L'iperammortamento misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 vale anche per i beni in leasing. 

Il GSE nel pacchetto di FAQ pubblicate recentemente a supporto delle imprese beneficiarie ha chiarito degli aspetti, vediamo quali.

Iperammortamento e laesing: faq del GSE

Come si indica se un bene è stato acquistato tramite leasing? 

Per ciascun bene va indicato se l'acquisto è avvenuto con contratto di leasing, anche parziale. Se "Sì", si compila l'Importo del leasing (≤ costo di acquisizione del bene). Se "No", vanno indicati la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo del bene, e l'importo totale degli acconti; la percentuale di acconto è calcolata automaticamente.

A cosa serve lo step "Fatture"?

Permette di associare fatture o contratti di leasing ai beni di Allegato IV, Allegato V o agli Impianti FER con stato "Confermato", selezionando per ciascuna voce il codice del bene (o "Spese non ammissibili") e il relativo importo.

Quali vincoli valgono sugli importi di fatture e leasing? 

Per ciascun bene confermato acquistato senza leasing, l'importo complessivo delle fatture associate deve essere almeno pari all'Importo totale dell'acconto indicato per il bene. Per i beni acquisiti tramite leasing, la somma degli importi dei leasing associati deve essere pari al 100% del Costo di acquisizione del bene.

API: quali sono i servizi web per parlare col Fisco

23 Luglio 2026 in Domande e risposte

Il Catalogo dei servizi di interoperabilità delle Entrate, per i contribuenti e per gli intermediari, è organizzato in due sezioni: 

  • “Servizi disponibili” elenca i servizi che è possibile attivare per l’utilizzo in modalità API
  • “Servizi attivati” che elenca i servizi già attivati. 

In particolare, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi online per:

  • il corretto adempimento degli obblighi fiscali, 
  • la consultazione della propria posizione fiscale 
  • la richiesta di servizi e assistenza.

I contribuenti possono usufruire di questi servizi in modalità web accedendo, previa autenticazione, alla propria area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure, tramite lo scambio di file contenenti i dati e documenti fiscalmente rilevanti, attraverso i canali telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia ( Fisconline e Entratel).

Alcuni dei servizi disponibili possono essere utilizzati anche dagli intermediari fiscali quali:

  • commercialisti, CAF, consulenti del lavoro, tributaristi
  • per conto dei contribuenti che li abbiano autorizzati a farlo con specifica delega.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i propri servizi anche in modalità interoperabile, secondo il modello Application Programming Interface – API, nell’ambito della Piattaforma

In tal modo i dati, gli atti e i documenti possono essere acquisiti nei sistemi gestionali direttamente dagli archivi dell’Agenzia. 

Analogamente i contribuenti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate dati, atti e documenti direttamente dai propri sistemi gestionali.

La guida ADE pubblicata il 22 luglio specifica che è possibile fruire di un servizio solo dopo la sua attivazione e l’accettazione delle condizioni di utilizzo. 

L’attivazione prevede lo scarico delle “credenziali del servizio”, elementi necessari per l’integrazione nei sistemi gestionali.

Vediamo come attivare un servizio.

API: come attivare un servizio di interoperabilità del Fisco

Per attivare un servizio è necessario seguire i seguenti passaggi:

  1. verificare tra i servizi disponibili,
  2. cliccare sul pulsante “Attiva”,
  3. visualizzare e accettare le condizioni di utilizzo del servizio che sono proposte e confermare la richiesta di attivazione

Attenzione al fatto che gli operatori incaricati possono attivare i servizi di interoperabilità per conto del soggetto incaricante solo dopo essere stati autorizzati dai propri gestori alla linea “Catalogo servizi di interoperabilità”, disponibile nella funzionalità “Funzioni relative agli incaricati”, nell’area riservata del soggetto che li ha autorizzati.

Occorre sottolineare che, in caso di accesso alla propria area riservata con credenziali Fisconline o Entratel, per attivare e disattivare un servizio è necessario inserire anche il proprio PIN personale.
Dopo la conferma è possibile scaricare un file contenente le credenziali necessarie ad accedere al servizio (tra queste il
client-secret). 

Le credenziali sono personali e riservate, vanno integrate e gestite all’interno dei propri sistemi gestionali secondo modalità che variano in base a peculiari caratteristiche tecniche.

Infine, una volta attivato, il servizio viene “spostato” nella sezione “Servizi attivati” dove sono disponibili le funzionalità per:

1) scaricare la documentazione tecnica, necessaria per integrare il servizio nel proprio sistema gestionale, pulsante;

2) generare o ri-generare i codici da utilizzare per la configurazione dei servizi integrati nei propri sistemi gestionali;

3) disattivare il servizio;

4) visualizzare il numero massimo di chiamate effettuabili per il servizio attivato

Iperammortamento 2026, via alla conferma: come inviarla al GSE entro 60 giorni

22 Luglio 2026 in Domande e risposte

Dal 21 luglio il MIMIT con Decreto ha dato il via alla comunicazioni di conferma degli investimenti per l’accesso all’agevolazione del nuovo Piano Transizione 5.0 o iper ammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026.Le comunicazioni vanno inviate con una specifica procedura la GSE soggetto gestore vediamo di seguito come.

Scarica anche il modello necessario dal 21 luglio ed entro 60 gg per la comunicazione di conferma dell'iperammortamento.           

Come inviare le comunicazioni di conferma degli investimenti per iperammotamento

Per accedere all'iperammortamento l'impresa deve trasmettere innanzitutto una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Successivamente, per ogni comunicazione preventiva va trasmessa la relativa conferma dell'investimento.

Tale comunicazione va inviata, per decreto MIMIT, a partire dal 21 luglio e per 60 giorni dalla conferma dell'accettazione.

Al completamento degli investimenti l'impresa invierà una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della stessa comunicazione di conferma.

La piattaforma GSE per l'invio delle comunicazioni preventive di prenotazione si è aperta il 12 giugno e da oggi le imprese che hanno già ricevuto esito positivo sulla comunicazione preventiva possono trasmettere le comunicazioni di conferma degli investimenti entro 60 giorni.

Infine ci sarà la terza tipologia di comunicazione, che le imprese dovranno inviare invece al completamento degli investimenti e all'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028.

Il DD MIMIT ha anche specificato che un successivo decreto annuncerà i termini di apertura della piattaforma informatica per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti.

La trasmissione della comunicazione di conferma avviene attraverso l'area clienti del portale GSE.

Il portale è accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili nello stesso sito.

Attenzione al fatto che con la comunicazione di conferma vanno inviati:

  1. l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
  2. gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all'agevolazione.

La comunicazione di conferma va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della comunicazione preventiva inviata dal GSE e non può riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

21 Luglio 2026 in Domande e risposte

Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche che operano come privati ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.

Il GSE ha predisposto una sezione dedicata alle regole per tali redditi e per quelli che competono le imprese.

Leggi anche Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato             

Prima di leggere le istruzioni per il 730 e il Redditi PF 2026, ricordiamo che il MEF con Decreto 21 gennaio 2025 ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024 e pertanto dovrebbero essere validi anche per l'anno di imposta 2025, dichiarazione 2026.

Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili dall'anno scorso, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024 e identicamente dovrebbero essere disponibili anche per la precompilata 2026.

Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità è disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025. 

Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2025 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2026.

Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).

Di seguito una check listi di riepilogo.

Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

Le Entrate con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:

  • nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",

  • nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.

Scarica qui la checklist con un riepilogo delle differenze tra i redditi dei privati e quelli delle imprese, e la tassazione.

Nuova Civis: quali documenti allegare?

27 Maggio 2026 in Domande e risposte

Dal 13 maggio le Entrate hanno inaugurato il nuovo servizio CIVIS che a differenza del precedente consente una maggiore interlocuzione con il Fisco.

In particolare, è possibile chiedere nuovamente se la prima civis non è andata a buon fine.

In generale CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle entrate, disponibile nell’area riservata, che consente di gestire, in modo digitale, l’assistenza su alcune comunicazioni e atti, senza recarsi agli sportelli.
È un servizio pensato per rendere il rapporto con l’Agenzia più semplice, veloce e accessibile.
Possono utilizzare CIVIS:

  • i contribuenti
  • gli intermediari
  • i rappresentanti legali delle persone fisiche, come
    • tutori
    • curatori speciali
    •  amministratori di sostegno
    •  genitori di minori
  • le persone di fiducia.

Civis va utilizzato da chi ricevuto:

  • una comunicazione
  • un avviso telematico
  • una cartella di pagamento

derivanti da:

  • controllo automatizzato
  • liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

per chiedere assistenza direttamente online tramite il servizio CIVIS,

Nuova Civis: quali documenti allegare?

In linea generale, per chiedere assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle di pagamento non è necessario allegare alcun documento. 

Questo perché il controllo automatizzato delle dichiarazioni viene effettuato:

  • sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni già trasmesse
  • utilizzando le informazioni già disponibili nell’Anagrafe tributaria.

Per fornire chiarimenti su dati o elementi non considerati o che ritieni non siano stati valutati correttamente devi utilizzare il campo “Informazioni relative alla richiesta di assistenza”, senza allegare documenti già disponibili nei sistemi dell’Agenzia.

Non vanno allegati, ad esempio:

  • modelli di pagamento F24
  • dichiarazioni fiscali già trasmesse all’Agenzia delle entrate.

Fanno eccezione a questa regola alcuni casi particolari, per i quali sono richiesti specifici documenti non in possesso dell’Agenzia.

Scarica qui l'infografica per scoprire gli step utili alla presentazione della domanda

Contributi veterinari 2026 in scadenza il 31 maggio

22 Maggio 2026 in Domande e risposte

E' stata approvata con nota publicata in GU il 2 parile 2026, la delibera che fissa il contributo di maternità  2026 per i veterinari .

L'importo è pari a 100 euro 

Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.

Contributi minimi ENPAV veterinari 2026

Contributo Soggettivo minimo:  Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui

RIDUZIONI

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
  • III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo

Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo

Contributo Integrativo minimo:

Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età  le agevolazioni sono:

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
  • II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
  • III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo

Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario 

Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo

Contributo di Solidarietà minimo:

Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF,  ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav

Contributo di Maternità:

Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui , approvato con  nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 0002982/VET-L-130 (delibera  n.  35/IXCDA  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'ENPAV in data 18 settembre 2025).

Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni

Tutti gli iscritti agli Albi professionali  dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale.  Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .

La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.

Sanzioni

Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.

Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.

Contributi percentuali

Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1,  il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti. 

Contributo Soggettivo percentuale:

È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito  per attività riguardanti la professione veterinaria.

È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):

  • 17,50% fino a € 108.550,00
  • 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)

ATTENZIONE I Medici Veterinari  iscritti per tutto l'anno 2024  con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.

Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.

Contributo Integrativo percentuale:

Incremento del 2% che tutti gli iscritti  devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.

Il 2% deve essere applicato:

  • sul volume annuale d'affari
  • sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
  • sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
  • sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa

Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.

Contributo di Solidarietà percentuale:

È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi  devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.

È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.

Le scadenze di versamento

I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate: 

  • 31 maggio e 
  • 31 ottobre.

I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.

RATEIZZAZIONE

In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno

È possibile scegliere di pagare in:

  • 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
  • 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)

Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.

Collegamento POS-RT: come si annulla un pos dismesso?

13 Maggio 2026 in Domande e risposte

Dal 5 marzo è attivo il servizio online per gli operatori che devono provvedere al nuovo adempimento di collegamento virtuale tra la cassa e il pos in uso presso i loro esercizi commerciali.

Il nuovo obbligo è in vigore dal 1° gennaio e l'Agenzia ha diffuso i vari strumenti utili agli operatori per orientarsi in questo periodo transitorio e poi procedere al collegamento.

In proposito, le Entrate hanno reso disponibili, una guida con molte casistiche e faq aggiornate di volta in volta con risposte ai dubbi frequenti.

Tra le domande a cui le Entrate hanno risposto vi è la seguente: "Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line?"

Vediamo la replica e vediamo anche come comportarsi se si annulla un POS in uso o si utilizza una nuova cassa.

Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere?

Le Entrate hanno chiarito che gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Per le attivazioni successive leggi anche Collegamento POS e RT: quali sono le sanzioni se non si provvede?

Pertanto, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio è stato collegato entro 45 giorni dal 5 marzo datta di attivazione del servizio per provvedere e quindi entro il 20 aprile.
Attenzioine al fatto che, in caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS o di una nuova cassa in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.

L’aggiornamento dei collegamenti è necessario nel caso di:

  • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso, 
  • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso, 
  • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso e/o dismissione di un POS o di un RT.

Collegamento POS-RT: come si annulla un POS dismesso?

Come detto in sintesi anche la restituzione di un POS all’operatore finanziario richiede una comunicazione.

A tal proposito è necessario eliminare il collegamento tra lo strumento utilizzato per incassare i pagamenti elettronici e il registratore telematico.

L’operazione va gestita tramite il portale Fatture e Corrispettivi, usando il servizio online gestione collegamenti.

Occorre accedere alla sezione di riepilogo dei propri collegamenti e poi procedere con l’eliminazione di un abbinamento, cliccando sull’icona dedicata.

Nella lista appariranno tutti i dati utili a identificare il POS restituito, da escludere. 

Successivamente, si deve provvedere all’eliminazione dello strumento dai dispositivi associati all’utente.

Eliminato il collegamento, il POS da restituire si troverà nell’elenco dei dispositivi non collegati, a cui il servizio online dedica un’apposita sezione.

Per eliminare lo strumento si dovrà procedere con la chiusura tramite l’icona del lucchetto, indicando come motivazione la restituzione dell’apparecchio e specificando la data di fine utilizzo.

In sintesi quando si dismette un pos occorre:

  • annullare il collegamento tra POS e cassa,
  • eliminare del tutto l’associazione con l’utente e con il gestore dell’attività.

Contributi Enasarco 2026 in scadenza il 20 maggio: aliquote, minimi e massimali

8 Maggio 2026 in Domande e risposte

La Fondazione ENASARCO ha  pubblicato i nuovi  importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali validi per il 2026. L'aggiornamento e stato effettuato 

a seguito della pubblicazione, da parte dell’ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all1,4% 

Si ricorda che la prima  scadenza del versamento dei contributi Enasarco  è prevista per il 20 maggio 2026.

MA ATTENZIONE  chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la  distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.

Vediamo di seguito  gli importi  aggiornati  dei contributi minimi massimali  reddituali  per il 2026, aliquote e scadenze  per 

  •  agenti e rappresentanti e 
  •  ditte preponenti  come  comunicati dalla Fondazione Enasarco

 In allegato il Regolamento in vigore .

Enasarco: contributi minimi e massimali 2025

Ecco i nuovi minimi contributivi  e massimali provvigionali:

  • per gli  agenti plurimandatari:

il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.478;

il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 515;

  • per gli agenti monomandatari:

il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.717;

il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.026.

Contributi Enasarco: scadenze e pagamento

Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :

  • 1° trimestre – 20 Maggio
  • 2° trimestre – 20 Agosto
  • 3° trimestre – 20 Novembre
  • 4° trimestre  – 20 Febbraio dell'anno successivo.

fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

Va sempre   sottolineato  che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

 Il pagamento può essere effettuato:

  • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
  • tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati. 

Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it

ENASARCO Le aliquote contributive

L'aliquota per  gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari  a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.

Come sempre  una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

L'aliquota Enasarco  2025 invece per le societa di capitali  8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%,  di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 %  a carico dell'agente/ società .

In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.

CONTRIBUZIONE ENASARCO  AGEVOLATA GIOVANI

Nel  2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale  (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei  giovani agenti   nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:

  •  agli iscritti  per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia  dopo una interruzione di oltre tre anni, 
  •  che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;  le aliquote sono quindi pari a :

  • 11% nel primo anno
  • 9% nel secondo anno  e
  • 7% nel terzo anno di attività 

Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati. 

ATTENZIONE:  L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.

In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:

Aliquota ordinaria

Aliquota  ridotta 1° anno  

Aliquota ridotta 2° anno

Aliquota ridotta 3° anno

17%

11%

9%

7%

Allegati:

Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?

6 Maggio 2026 in Domande e risposte

I dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso delle tasse direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi. 

I rimborsi a tali soggetti arrivano di norma già a partire dal mese di luglio.

Chi paga i rimborsi ai soggetti che non hanno il sostituto di imposta? 

Questi soggetti possono usare il modello 730?

730 senza sostituto: chi lo presenta?

I soggetti privi di sostituto di imposta possono utilizzare il modello 730, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.

Tali contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2025, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.

Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Rimborsi 730 senza sostituto: chi li paga?

In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate.

Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

Le coordinate IBAN del proprio conto corrente possono essere comunicate utilizzando:

  • un apposito servizio wab, disponibile nella propria Area riservata del sito internet all’Agenzia delle entrate, che consente all’interessato di inserire egli stesso i dati dell’IBAN. Dopo l’accesso all’Area riservata (utilizzando SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE, Carta di Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi), occorre seguire il percorso: Servizi / Rimborsi / Comunicazione IBAN per accredito su c/c;
  • un apposito modello (Modello richiesta accredito Persone fisiche), da compilare e che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:
    • quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza)   
    •  presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?

A partire da dicembre, viene pagato dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse a tutti coloro che hanno presentato un 730 senza sostituto di imposta e che hanno un importo del credito Irpef non superiore a 4.000 euro.

Attenzione al fatto che, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza o un rimborso maggiore di 4.000 euro con un rallentamento del pagamento del rimborso.

Per chi presenta il 730 senza sostituto di imposta l’attesa di solito è più lunga rispetto a chi si appoggia al datore di lavoro e può slittare, in alcuni casi, anche nel 2027.

Ricordiamo che il 730 senza sostituto riguarda le casistiche di chi, ad esempio, ha perso il lavoro pur essendo stato dipendente, ma anche di chi ha scelto di presentare la dichiarazione senza, pur avendo il datore di lavoro sostituto, per ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Anche se i rimborsi del 730 senza sostituto di imposta sono iniziati, diversi contribuenti lo hanno ricevuto, ma altri ancora no. 

Per ricevere in tempi più brevi il rimborso del modello 730, inoltre, è necessario che il contribuente abbia fornito anche l’Iban per l’accredito delle somme, all'atto della dichiarazione. 

In caso contrario si dovrà attendere ancora qualche mese in più per ricevere gli importi.