Spese università non statali: quanto posso detrarre nel 730?

30 Marzo 2026 in Domande e risposte

Nel pieno della campagna dei dichiarativi 2026, vediamo quanto si può detrarre nel 730 o nel modello redditi PF per le spese della frequenza delle università non statali.

A tal proposito, con Decreto MUR del 30 dicembre 2025 pubblicato sulla GU n 27 del 27 marzo sono state pubblicate le tabelle di riferimento per le spese detraibili sostenute per la frequenza di università non statali.

Si ricorda appunto che, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute

La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale o su un importo massimo stabilito annualmente (per ciascuna facoltà universitaria) con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’università non statale, appunto l'ultimo dei quali datato 30 dicembre 2025.

La spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per la  frequenza  dei  corsi  di laurea,  laurea  magistrale  e  laurea

magistrale a ciclo unico delle università non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'ateneo  presso  il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi  indicati nella seguente tabella.

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

Area disciplinare corsi istruzione

zona geografica nord

zona geografica centro

zona geografica sud e isole

Medicina

euro 3.900

euro 2.900

euro 2.650

Sanitaria

euro 4.100

euro 3.100

euro 3.050

Scientifico tecnologica

euro 3.700

euro 2.900

euro 2.600

Umanistico sociale

euro 3.200

euro 2.750

euro 2.550

Bilancio abbreviato: chi lo presenta?

27 Marzo 2026 in Domande e risposte

Il Bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente per perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.

Esso si compone di tre parti: 

  1. Stato Patrimoniale,
  2. Conto Economico 
  3. Nota integrativa. 

Il Bilancio d'esercizio deve essere dopositato secondo termini precisi che la tabella di seguito riassume fornendo degli esempi.

In base a quanto stabilito nello statuto, i soci approvano annualmente il bilancio entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio, ed entro 30 gg. dalla data di approvazione, l'amministratore provvede al deposito dello stesso presso il Registro Imprese competente.

Scadenza al 31 dicembre Approvazione entro 120 giorni, 30 aprile Deposito entro 30 giorni dalla approvazione, massimo 30 maggio
Scadenza al 31 dicembre  Approvazione entro 180 giorni, 30 giugno Depoosito entro 30 giorni dalla approvazione massimo 30 luglio

Attenzione al fatto che, a seguito dell'abolizione del libro soci, le Società a Responsabilità Limitata non sono più tenute al deposito dell'elenco soci.

Le Sps sono tenute invece a riconfermare l'assetto societario relativo all'esercizio precedente se non ha subito variazioni, oppure a depositare le variazioni intervenute nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'anno precedente e la data di approvazione del bilancio in deposito.

Leggi anche Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze   

Bilancio abbreviato: chi lo presenta?

Il bilancio in forma abbreviata può essere al solito redatto dalle Società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):

  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Il bilancio abbreviato è composto da:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Nota Integrativa.

Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?

25 Marzo 2026 in Domande e risposte

Entro il 20 aprile come sappiamo deve essere effettuato il primo collagamento virtuale tra la cassa e il pos a disposizione dell'esercente.

In particolare in proposito le entrate hanno ufficializzato l'avvio della procedura dal 5 marzo con un comunicato stampa che riepilogava anche tutte le regole in proposito e tutti gli strumenti messi a disposione dallle Entrate per provvedere.

Tra gli strumenti utili vi sono delle FAQ che ora risultano aggiornate al 25 marzo e che contengono dubbi su specifici quesiti, vediamo gli ultimi due pubblicati.

Cassa e POS: cosa indicare per il pagamento differito

Veniva domandato se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avvenga in un momento successivo, quale modalità di pagamento debba ssere indicata sul documento commerciale
La cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si intende effettuata al momento della consegna del bene ai sensi dell’articolo 6, del d.P.R. n. 633/72. 

Pertanto, si suggerisce di verificare che il registratore di cassa telematico abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a “Contante” “Elettronico” “Ticket”, anche “NonPagato” al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima modalità di pagamento.

Collegamento Cassa e POS: quando si indica il dispositivo ambulante?

Il titolare di un’impresa che esegue prestazioni direttamente presso l’abitazione dei clienti ed è in possesso di un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede della propria azienda e possiede più POS per incassare i corrispettivi al momento della
prestazione deve indicare “Dispositivo ambulante” in fase di collegamento?

Le Entrate hanno risposto negativamente precisando che  essendo il registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell’azienda, i POS (fisici o virtuali) utilizzati per incassare i corrispettivi direttamente al domicilio dei clienti dovranno essere collegati all’unico registratore di cassa telematico indicando l’indirizzo dell’unità locale dove è collocato il medesimo. 

La modalità “Dispositivo ambulante” va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico è utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale

CU 2026 non ricevuta: cosa fare?

18 Marzo 2026 in Domande e risposte

Ai fini della dichiaraizone dei redditi 2026 anno di imposta 2025 i dipendenti dovevano ricevere dal proprio datore di lavoro la Certificazione Unica 2026.

Chi non l'ha ricevuta ha due possibilità per averla, vediamo quali

CU 2026 non ricevuta: cosa fare per averla?

Al fine di ricevere la CU 2026 non inviata dal datore di lavoro il dipendente può inviare via PEC un sollecito al sostituto d'imposta o verificare se essa è presente nel Cassetto Fiscale

Entro il 16 marzo (prima scadenza secondo il calendario degli invii) i datori di lavoro erano tenuti a procedere con la consegna delle CU 2026 ai lavoratori, dipendenti e autonomi.

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello CU 2026 nviato all’Agenzia delle Entrate confluiscono nel modello 730 precompilato e mostrano il reddito pecepito dal proprio datore di lavoro.

Qualora quest'ultimo non ha provveduto nei tempi all'invio, il contribuente può sollecitare l’azienda via PEC o raccomandata.

Se nonostante il sollecito, è possibile presentare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, per accertare che l’omissione non sia generata da irregolarità commesse dall’azienda sul versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

Occorre ricordare che la mancata consegna delle CU è soggetta a sanzioni e per ogni modello omesso, inviato in ritardo o con errori, si applica una somma pari a 100 euro, fino al limite massimo di 50.000 euro all’anno per sostituto d’imposta.

Può accadere ovviamente che la mancata consegna non sia generata da illeciti commessi dal datore di lavoro, ma semplicemente dovuta da problemi tecnici per l'invio o per mera dimenticanza.

In ogni caso se la CU non arriva dall’azienda, è possibile scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui infatti l’omissione deriva da una mera dimenticanza – e quindi se la Certificazione Unica è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

Nella sezione Consultazioni, del cassetto fiscale alla voce Dichiarazioni fiscali, sarà possibile consultare e scaricare autonomamente le certificazioni di proprio interesse, da utilizzare per la corretta compilazione del modello 730 o Redditi 2026.

 

Assegno unico bloccato: cosa fare?

18 Marzo 2026 in Domande e risposte

Se il tuo assegno unico risulta bloccato, niente panico: nella maggior parte dei casi si tratta di problemi facilmente risolvibili. Vediamo cosa significa e quali sono i passaggi da seguire per ottenere rapidamente lo sblocco.

INPS sostiene che le cause più comuni del blocco del pagamento sono:

  • IBAN errato o non conforme
  • Domanda incompleta o con dati mancanti
  • Pratica “in evidenza al cittadino”
  • Mancata integrazione di documenti richiesti

Ad esempio, l’INPS segnala spesso il blocco con messaggi come “pagamento bloccato per IBAN errato” oppure “domanda AUU in evidenza al cittadino”.

I passaggi per risolvere il blocco

Per risolvere il problema devi intervenire direttamente sulla tua domanda. Ecco i passaggi:

1. Accedi al portale INPS

Entra nella tua area personale MyINPS usando:

  • SPID
  • CIE
  • CNS

2. Controlla lo stato della domanda

Verifica se la pratica è:

  • in lavorazione
  • bloccata
  • in evidenza al cittadino

3. Correggi eventuali errori

Le azioni più frequenti sono:

aggiornare o correggere l’IBAN

integrare dati mancanti

allegare documenti richiesti

4. Segui la videoguida INPS

L’INPS mette a disposizione una videoguida personalizzata che spiega passo passo cosa fare per sbloccare la pratica e completare correttamente la domanda .

5. Contatta un patronato (se necessario)

Se hai fatto domanda tramite patronato, è consigliabile rivolgersi allo stesso per le modifiche o integrazioni perche puo essere difficile intervenire sulla richiesta diretta 

Un consiglio utile

Per evitare ritardi futuri:

  • aggiorna i tuoi contatti (email e cellulare) su MyINPS
  • attiva le notifiche e i servizi proattivi

In questo modo riceverai subito eventuali segnalazioni e potrai intervenire tempestivamente.

Come accedere alla videoguida

ll video multimediale personalizzato e interattivo  sull'Assegno Unico  è  presente nell'area personale degli utenti che hanno fatto richiesta di Assegno Unico e anticipa le risposte alle seguenti domande ricorrenti:

La mia domanda presentata nel 2022 è ancora valida?”;

“Cosa devo fare per sbloccare la mia domanda se risulta nello ‘In evidenza al cittadino’?”;

“Come posso sbloccare il pagamento dell’Assegno unico e universale?”;

“In quali altri casi devo variare o integrare la domanda?”.

Il contenuto della video guida è personalizzato con indicazioni specifiche  in base alle ragioni dei blocchi rilevati.

E' presente anche  un pop up di approfondimento con informazioni su altre prestazioni per la famiglia che l’utente può aprire durante la fruizione del video.

MODALITÀ DI ACCESSO PER L’UTENTE E SERVIZI DI NOTIFICA

I genitori ricevono un’email o un SMS (ai contatti indicati nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS) che li informa dell’eventuale blocco della domanda o del pagamento, invitandoli ad accedere all’avviso su MyINPS con il link alla video guida personalizzata.

Effettuato l’accesso a MyINPS con le proprie credenziali, l’utente trova nella bacheca la notifica dell’avviso, al quale accedere per aprire la video guida.

L’avviso di MyINPS, con il link alla video guida, viene notificato anche tramite app INPS Mobile e app IO.

Bando agrisole 2025: chi sono i beneficiari?

1 Marzo 2026 in Domande e risposte

Il Bando Agrisole 2025 pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio con il Decreto Masaf del 17 dicembre contiene tutte le regole generali per presentare le domande per l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne. 

Vediamo i termini per le domande e i beneficiari.

Bando agrisole 2025: chi sono i beneficiari?

I Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

  • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • le imprese agroindustriali;
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Tali soggetti possono inviare le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 dell'avviso.

Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28

25 Febbraio 2026 in Domande e risposte

II  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

 nelle seguenti misure: 

  • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
  • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
  • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
  • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

  • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
  •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

  •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

Contributo integrativo

È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

Contributo di maternità  è  ancora da definie 

Contributo Modulare Volontario

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

Scadenze Contributi minimi obbligatori

  • 1° rata – 28 febbraio
  • 2° rata – 30 aprile 
  • 3° rata – 30 giugno
  • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

 (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

  •   30 settembre  
  •   31 dicembre 

Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

  •  30 settembre 

Contributi volontari/facoltativi 

  • 31 dicembre 

Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

  1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
  2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
  • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
  • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
  • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
  • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?

10 Febbraio 2026 in Domande e risposte

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è  un contributo mensile concesso  per 5 mesi er nascite,  affidamenti preadottivi e  adozioni senza affidamento alle madri che  che  non hanno accesso ad altre indennità di maternità  e con ISEE inferiore ad una certa soglia,  pagato dall'INPS (art. 66  legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni.  Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo . 

La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026  con la variazione dell'indice ISTAT  pari allo 1,4%. 

Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.

Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali  dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .

Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo

La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica  la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM  21 dicembre 2000).

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,  dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Assegno di maternità: chi ha diritto?

L'assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (ad es. se hanno   meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:

  • parto,
  • adozione o
  • affidamento preadottivo, 

sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno) 

Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto  viene assicurato un importo integrativo.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso  in  famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono

Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:

  • la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
  • autocertificazione in cui si dichiara  sotto la propria responsabilità:
  • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
  • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
  • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
  • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

ATTENZIONE : le questure  rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente  per non superare il termine di sei mesi. inoltre  le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono  richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .

Assegno di maternità: Le fonti normative

L’assegno di maternità di base o dei Comuni  è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Contributi Ragionieri: prima rata in scadenza – quali sono aliquote e minimi 2026?

9 Febbraio 2026 in Domande e risposte

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :

  1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
  2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori)   alle seguenti scadenze fisse: 

  • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
  • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
  • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
  • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
  • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

Le altre scadenze da ricordare:

  • 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
  • 16 settembre  quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
  • 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2026 a € 123.886,17  (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

E’ dovuto nel 2026  un contributo soggettivo minimo pari a  € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.

I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

  •  versano il 50% dell’importo e ,  
  • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it 

Contributo soggettivo supplementare

Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00  che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00

Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

Contributo Integrativo

Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.

Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a €  939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.

ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

Contributo di Maternità

12,00 euro anche per il 2026

Modalità di pagamento e causali contributo F24

I contributi si pagano :

  1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
  2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
  3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

  • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
  • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
  • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
  • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
  • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
  • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
  • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
  • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA

Tabella di riepilogo contributi e scadenze

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

CONTRIBUTO

IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

ALIQUOTA

DICHIARAZIONE

SCADENZE

 

 

Soggettivo

 

 

Minimi

Dal 15% al 25% 

Modello A/19 

Entro il 31/07/2023

 

Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

  • 16/09/2026

Saldo eccedenze entro il:

  • 16/12/2026.

Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

  • 17/02/2025;
  • 16/04/2025;
  • 16/06/2025
  • 16/07/2025
  • 16/10/2025

 3.771,10 euro.

Soggettivo supplementare

636,00  euro 

0,75% sul reddito professionale netto

 

Integrativo minimo

 

 939,06  euro

4%

 

Maternità

 

Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?

5 Febbraio 2026 in Domande e risposte

La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.

Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.

Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?

La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies ossia la “decadenza” dai relativi benefici in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
    di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero deicarichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973

Invece, nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

Tale chiarimento è stato riportato dalla Riscossione in una FAQ e poi confermata dall'Ader durante Telefisco 2026.

Viene chiarito che i casi di decadenza dalla rottamazione quinquies sono tre, alternativi: 

a) il mancato pagamento della rata unica, in scadenza a luglio prossimo; 

b) il mancato pagamento di due rate anche non consecutive;

c) il mancato pagamento dell’ultima rata.

Nulla è previsto per l’omissione che riguardi la prima rata, nell’ipotesi in cui il debitore abbia scelto un piano dilazionato di corresponsione del dovuto.