Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

23 Gennaio 2026 in Domande e risposte

L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.

Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza. 

Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.

La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.

Soggetto di cui si lamenta il comportamento

Soggetto a cui fare reclamo

Soggetto a cui fare ricorso

Impresa d’assicurazione

Impresa d’assicurazione

Impresa d’assicurazione

Agente o intermediario a titolo accessorio

Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*

Agente o intermediario a titolo accessorio

Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Produttore diretto

Impresa d’assicurazione per la quale opera*

Impresa d’assicurazione per la quale opera

Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio

Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*

Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera

Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

FONTE Portale Arbitro Assicurativo

* Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.

Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

13 Gennaio 2026 in Domande e risposte

Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.

I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.

Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato. 

Si può presentare ricorso all'AAS contro:

  1. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
  2. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
  3. una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).

Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.

Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:

  • 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
  • 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
  • 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.

La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?

3 Dicembre 2025 in Domande e risposte

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. 

Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.

Leggi anche IMU 2025: guida completa al saldo da pagare entro il 16 dicembre

Comodato d’uso gratuito: condizioni per lo sconto IMU 2025

Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2025 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

3 Ottobre 2025 in Domande e risposte

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli Enti impositori quali ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, e Comuni.

Quando il contribuente riceve una cartella può agire secondo quanto previsto dalla legge, vediamo come comportarsi

Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

Il conntribuente può:

  • pagare con il servizio “Paga online” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Se il pagamento viene effettuato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’importo da pagare corrisponde esattamente alla cifra indicata nella prima pagina della cartella stessa; in caso contrario, sono applicati gli interessi di mora calcolati
    automaticamente dal servizio all’atto del pagamento
  • rateizzare: la rateizzazione viene concessa da AdeR ai soggetti che ne fanno richiesta in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate in relazione a quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27/12/2024. In particolare, è possibile ottenere la dilazione dei pagamenti: 
    • o direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate o compilando il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso nel caso di richieste di dilazione che devono essere documentate ossia quelle di importo superiore a 120 mila euro oppure di importo inferiore a tale limite qualora, in quest’ultimo, si richieda la dilazione per un numero superiore a 84 rate
  • presentare una richiesta di sospensione legale della riscossione a AdeR: se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, è possibile chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
    • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
    • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
    • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
    • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
    • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate Riscossione non ha preso parte.

Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

17 Luglio 2025 in Domande e risposte

L'agenzia delle Entrate con una FAQ di luglio replica ad un contribuente con dubbi sulla possibile detrazione degli interessi passivi di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

In particolare il soggetto dovendosi trasferire all'estero per motivi di lavoro domandava quanto segue: Ho acquistato in Italia un immobile da destinare ad abitazione principale contraendo un mutuo per l’acquisto e spostandovi la residenza. A seguito di trasferimento all’estero per motivi di lavoro posso ancora detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo?         

Vediamo replica e chiarimenti ADE.              

Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

L'agenzia con una faq del 17 luglio ha ricordato che l'articolo 15  comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori

Attenzione al fatto che, spiega l'agenzia, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. 

Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dal predetto articolo 15, comma 1, lett. b), del Tuir, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenz

Per approfondire tale aspetto è possibile consultare la Circolare n 17/2015.                 

Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?

17 Luglio 2025 in Domande e risposte

L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato delle FAQ relativa alla riammissione allla Rottamazione quater.

In particolare, si replica a quesiti per i riammessi che entro il 31 luglio dovranno pagare la prima o unica rata di quanto dovuto secondo i piani di pagamento che la stessa Agenzia della Riscossione ha inviato ai richiedenti entro il 30 giugno scorso.

Si ricorda inoltre che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Tra le FAQ si replica a chi domandava cosa succeda rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda di riammissione.

Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?

Viene chiarito che in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

  •  non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Attestazione Revisore di Sostenibilità: i 5 crediti sono necessari per il 2024 e il 2025?

9 Luglio 2025 in Domande e risposte

Il MEF ha pubblicato in data 7 luglio due nuove faq nella sezione dei revisori della sostenibilità.

Con la FAQ n 30 veniva domandato quanto segue: il revisore dei conti che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità sia nel corso del 2024 che nel corso del 2025?

Attestazione revisore di sostenibilità. chiarimenti sui crediti 2024-2025

La replica del MEF è negativa. 

Come stabilito dalla circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024, nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025. 

Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi. 

Attestazione revisore di sostenibilità: i crediti in eccesso valgono per i crediti come revisore dei conti?

In una secondo quesito si domandava se i cinque eventuali crediti acquisiti da chi ne ha già maturati altri cinque nel 2024 possano, nel 2025 essere utili ai fini dell'assolvimento dei crediti degli iscritti al registro dei revisori dei conti.

La risposta del MEF con FAQ n 31 è affermativa.

Viene chiarito che nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025. 

NASpI: come si calcola il requisito delle 30 giornate di lavoro?

18 Giugno 2025 in Domande e risposte

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025 e la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025 – hanno chiarito come vanno conteggiate le 30 giornate di lavoro  richieste per accedere alla NASpI.

La prima ha stabilito che contano anche le giornate svolte in rapporti conclusi con dimissioni volontarie, se ricadono nei 12 mesi precedenti.

La seconda ha precisato che per “lavoro effettivo” si intendono tutte le giornate retribuite e con contributi, anche senza prestazione materiale (come ferie o riposi), mentre vanno esclusi i periodi di sospensione per maternità, malattia o CIG a zero ore.

vediamo meglio i dettagli dei due casi affrontati dai giudici di legittimità

Conteggio giornate per Naspi dopo le dimissioni: il caso

Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati. 

Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore  licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile, cui INPS negava il diritto all’indennità NASpI 

Il ricorso  del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.

 I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa. 

Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.

La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. 

In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:

  • sono  in stato di disoccupazione involontaria, 
  • possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
  •  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede  dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.

La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.

Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione

Con la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha fornito un chiarimento decisivo sul significato di “30 giornate di lavoro effettivo” richieste dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per ottenere l’indennità NASpI. Secondo i giudici, il concetto di “lavoro effettivo” va inteso in senso giuridico, non semplicemente come presenza fisica o attività lavorativa concreta svolta dal dipendente.

La Cassazione ha affermato che devono essere considerate valide tutte le giornate per cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e su cui sono stati versati i contributi. Fanno quindi parte del conteggio le giornate di ferie e di riposo retribuito, anche se non corrispondono a prestazioni lavorative materiali. Questi momenti, infatti, sono parte integrante del normale svolgimento del rapporto di lavoro e mantengono attivo l’obbligo del datore di lavoro di versare la retribuzione e i contributi.

Inoltre, la Corte ha stabilito che l'arco di tempo di  riferimento (i 12 mesi precedenti la disoccupazione)non deve comprendere i periodi in cui il rapporto di lavoro è formalmente sospeso per cause tutelate dalla legge, come:

  •  la malattia, 
  • la maternità, 
  • la cassa integrazione a zero ore,
  •  i congedi parentali o 
  • i permessi per assistere familiari con disabilità. 

Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè esclusi dal calcolo dei 12 mesi, senza che ciò penalizzi il lavoratore.

Infine, i giudici sottolineano che questa interpretazione è necessaria per garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela previdenziale. Penalizzare il lavoratore per periodi di assenza tutelati, oppure per non aver svolto attività materiale durante giorni comunque retribuiti e contribuiti, sarebbe contrario al diritto a un trattamento equo in caso di disoccupazione.

Tabella di riepilogo

Tipologia di giornata Valida per il conteggio NASpI? Sentenza di riferimento Note
Giornate lavorative effettive (presenza al lavoro) Entrambe Rientrano sempre nel computo
Giornate di ferie o riposo retribuito Sent. 15660/2025 Costituiscono parte del normale svolgimento del rapporto
Giornate retribuite e con contributi ma senza attività concreta Sent. 15660/2025 Ritenute “effettive” sul piano giuridico
Giornate derivanti da contratto cessato con dimissioni volontarie Ord. 3593/2025 Contano se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione
Periodi di sospensione per malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. No (neutralizzati) Sent. 15660/2025 Non interrompono il diritto ma sono esclusi dal conteggio

Start up innovativa: di quali benefici gode?

9 Giugno 2025 in Domande e risposte

La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.

Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.

Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.

Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.

Start up innovativa: che requisiti deve avere?

I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.

Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • è costituita da non più di 5 anni;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  • 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  • 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Start up di quali vantaggi gode?

Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  •  Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
  • Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
  •  Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  • Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
  •  Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
  •  Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  •  Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  •  Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  •  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  •  Disciplina del lavoro flessibile
  •  Proroga del termine per la copertura delle perdite
  •  Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  •  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  •  Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
  •  Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività) 

Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura

1 Giugno 2025 in Domande e risposte

La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.

Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.

Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.

Quando si applica

Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.

Contenuto della fattura

La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:

"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."

Nel tracciato XML devono comparire:

  • <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
  • <RiferimentoNormativo> con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

Aspetti fiscali

Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.

Esempio pratico

  • Compenso: € 1.000
  • Contributo INPS 4%: € 40
  • IVA 22% su € 1.040: € 228,80
    Totale fattura: € 1.268,80
    Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)

Vediamo un esempio di fattura:

Dati del Professionista

Dott. Mario Rossi
 Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
CF: _______________
 P.IVA 01234567890
Email PEC: _______________
Codice SDI: ___________

Dati del Cliente (Ente Pubblico)

Università degli Studi di Napoli
Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
P.IVA 12345678901
Codice Univoco Ufficio: __________

Dati della Fattura

Fattura n. 78
Data emissione: 09/06/2025
Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
IBAN: _____________________
CIG: ________________
CUP: ____________________

Dettaglio Economico della Fattura

Voce

Importo

Compenso professionale

€ 1.000,00

Contributo INPS 4%

€ 40,00

Imponibile IVA

€ 1.040,00

IVA 22% (scissione dei pagamenti)

€ 228,80

TOTALE FATTURA

€ 1.268,80

Importo da incassare (IVA esclusa)

€ 1.040,00

Importo IVA trattenuto dal committente

€ 228,80

Annotazioni Obbligatorie

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972. 
L’IVA è versata dal committente. 
Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).

Indicazioni per XML FatturaPA

– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
 – <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"