Assegno unico bloccato: cosa fare?

18 Marzo 2026 in Domande e risposte

Se il tuo assegno unico risulta bloccato, niente panico: nella maggior parte dei casi si tratta di problemi facilmente risolvibili. Vediamo cosa significa e quali sono i passaggi da seguire per ottenere rapidamente lo sblocco.

INPS sostiene che le cause più comuni del blocco del pagamento sono:

  • IBAN errato o non conforme
  • Domanda incompleta o con dati mancanti
  • Pratica “in evidenza al cittadino”
  • Mancata integrazione di documenti richiesti

Ad esempio, l’INPS segnala spesso il blocco con messaggi come “pagamento bloccato per IBAN errato” oppure “domanda AUU in evidenza al cittadino”.

I passaggi per risolvere il blocco

Per risolvere il problema devi intervenire direttamente sulla tua domanda. Ecco i passaggi:

1. Accedi al portale INPS

Entra nella tua area personale MyINPS usando:

  • SPID
  • CIE
  • CNS

2. Controlla lo stato della domanda

Verifica se la pratica è:

  • in lavorazione
  • bloccata
  • in evidenza al cittadino

3. Correggi eventuali errori

Le azioni più frequenti sono:

aggiornare o correggere l’IBAN

integrare dati mancanti

allegare documenti richiesti

4. Segui la videoguida INPS

L’INPS mette a disposizione una videoguida personalizzata che spiega passo passo cosa fare per sbloccare la pratica e completare correttamente la domanda .

5. Contatta un patronato (se necessario)

Se hai fatto domanda tramite patronato, è consigliabile rivolgersi allo stesso per le modifiche o integrazioni perche puo essere difficile intervenire sulla richiesta diretta 

Un consiglio utile

Per evitare ritardi futuri:

  • aggiorna i tuoi contatti (email e cellulare) su MyINPS
  • attiva le notifiche e i servizi proattivi

In questo modo riceverai subito eventuali segnalazioni e potrai intervenire tempestivamente.

Come accedere alla videoguida

ll video multimediale personalizzato e interattivo  sull'Assegno Unico  è  presente nell'area personale degli utenti che hanno fatto richiesta di Assegno Unico e anticipa le risposte alle seguenti domande ricorrenti:

La mia domanda presentata nel 2022 è ancora valida?”;

“Cosa devo fare per sbloccare la mia domanda se risulta nello ‘In evidenza al cittadino’?”;

“Come posso sbloccare il pagamento dell’Assegno unico e universale?”;

“In quali altri casi devo variare o integrare la domanda?”.

Il contenuto della video guida è personalizzato con indicazioni specifiche  in base alle ragioni dei blocchi rilevati.

E' presente anche  un pop up di approfondimento con informazioni su altre prestazioni per la famiglia che l’utente può aprire durante la fruizione del video.

MODALITÀ DI ACCESSO PER L’UTENTE E SERVIZI DI NOTIFICA

I genitori ricevono un’email o un SMS (ai contatti indicati nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS) che li informa dell’eventuale blocco della domanda o del pagamento, invitandoli ad accedere all’avviso su MyINPS con il link alla video guida personalizzata.

Effettuato l’accesso a MyINPS con le proprie credenziali, l’utente trova nella bacheca la notifica dell’avviso, al quale accedere per aprire la video guida.

L’avviso di MyINPS, con il link alla video guida, viene notificato anche tramite app INPS Mobile e app IO.

IVA 2026: chi è esonerato?

13 Marzo 2026 in Domande e risposte

Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno 2025.

Entro il 16 marzo i soggetti obblicati devono invece versare l'IVA a debito determinata con la dichiarazione annuale.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Modello IVA 2026  e le relative istruzioni.

Chi è esonerato da questo adempimento? Vediamo quali contribuenti non devono provvedere.

IVA 2026: chi è esanerato?

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. ATTENZIONE questo esonero non si applica se il contribuente:           
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Leggi anche Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio per il riepilogo delle regole per chi deve invece adempiere.

Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28

25 Febbraio 2026 in Domande e risposte

II  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

 nelle seguenti misure: 

  • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
  • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
  • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
  • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

  • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
  •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

  •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

Contributo integrativo

È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

Contributo di maternità  è  ancora da definie 

Contributo Modulare Volontario

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

Scadenze Contributi minimi obbligatori

  • 1° rata – 28 febbraio
  • 2° rata – 30 aprile 
  • 3° rata – 30 giugno
  • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

 (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

  •   30 settembre  
  •   31 dicembre 

Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

  •  30 settembre 

Contributi volontari/facoltativi 

  • 31 dicembre 

Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

  1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
  2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
  • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
  • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
  • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
  • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

Contributi Enpap psicologi 2026: quanto si paga e come?

10 Febbraio 2026 in Domande e risposte

Sono stati resi noti i  contributi 2026 dovuti dagli psicologi alla Cassa previdenziale ENPAP. 

 Vediamo di seguito gli importi dei contributi minimi,  le riduzioni previste,  le modalità e scadenze di pagamento.

Va precisato innanzitutto che i contributi da versare annualmente all’ENPAP sono di tre  tipologie:

  1. Contributo soggettivo che corrisponde al 10% del  reddito netto, con un minimo di 856,00 euro.  Ogni anno  è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).
  2. Contributo integrativo Corrisponde al 2% del corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96) che  serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantire servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
  3. Contributo di maternità  pari a 130 euro Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. 

L'ente ha pubblicato lo scorso anno  una guida passo passo per la procedura di calcolo online e versamento, che può essere effettuato  con uno dei seguenti 4 sistemi. (v. Ultimo paragrafo)

  • PagoPA 
  • Modello F24 
  • Bonifico bancario 
  • Carta di credito ENPAP.

Contributi psicologi: come fare la dichiarazione reddituale

Per l'invio della dichiarazione   entro il 1 ottobre di ciascun anno, è necessario:

  • accedere all' Area Riservata e selezionare la voce “Comunicazioni reddituali e saldo”.
  •  Cliccare su “inserisci comunicazione reddituale”, seleziona anno in corso 
  • inserire i dati reddituali dell’anno   precedente (reddito netto e corrispettivi lordi) e selezionare la percentuale di contributi pensionistici da versare, scegliendo un’aliquota tra il 10% e il 30% del reddito professionale netto

ATTENZIONE per la scelta migliore ai fini previdenziali  è presente un simulatore del “guadagno fiscale“.

Ultimata la compilazione della comunicazione annuale si ottiene  l'importo dovuto e  le diverse modalità di  versamento.

In caso di inserimento di dati reddituali errati, è possibile presentare una nuova comunicazione  che sostituisce  la precedente.

ATTENZIONE  La tardiva compilazione comporta l’applicazione di sanzioni.

Aliquote contributi previdenziali e maternità psicologi 2026

Si ricorda che sono dovuti:

  • un contributo soggettivo del 10% (minimo  di euro 856,00)  sul reddito professionale  fino a 103.055 euro e 
  • un contributo integrativo  del 2% sul volume d'affari
  • Il contributo soggettivo puo essere volontariamente aumentato fino al 30% con incrementi di 2 punti percentuali.

Gli iscritti dal 1. 1 .  2025 non  sono  tenuti al versamento dell'acconto né alla dichiarazione 

Contributo Base di calcolo Aliquota indicata Regola acconto Minimo/Importo fisso
Soggettivo Reddito netto professionale 10% (5% in casi specifici di pensione ENPAP con decorrenza 2025) 70% del contributo dovuto € 856,00 (salvo riduzioni)
Integrativo Corrispettivi lordi 2% 70% del contributo dovuto € 66,00
Maternità Versamento per intero € 130,00 (a confermare)

Riduzioni del contributo soggettivo minimo psicologi

Per il  contributo minimo soggettivo , sono previste riduzioni (da selezionare correttamente e da confermare nella successiva comunicazione reddituale). 

In particolare, in sede di acconto è possibile versare un minimo ridotto a seconda dei requisiti 2025. 

Riduzione minimo soggettivo Importo minimo Quando spetta (2025)
50% del minimo € 428,00 Lavoro dipendente (anche part-time) oltre la libera professione; oppure ultra 57enni pensionati di altro ente; oppure inattività ≥ 6 mesi per malattia/inabilità o maternità “a rischio”; oppure pensione ENPAP con decorrenza 2025
1/3 del minimo € 286,00 Iscritti ENPAP a partire dal 2023 (o anni successivi)
1/5 del minimo € 172,00 Reddito netto professionale 2025 inferiore a € 1.712,00

Tutte le condizioni e gli importi di riduzione sono riportati nelle istruzioni.

Attenzione : i redditi inseriti nel previsionale servono solo per calcolare l’acconto e non valgono come dichiarazione formale; la comunicazione reddituale resta obbligatoria entro il 1° ottobre 2026 e lì va richiesta espressamente la riduzione utilizzata in acconto. Se poi non spettava, ENPAP ricalcola l’acconto in misura ordinaria con possibili sanzioni e interessi sulla differenza.

Contributi psicologi: modalità di versamento e causali

E' possibile rateizzare sia l'acconto che il saldo, fino a 150 giorni oltre la scadenza con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,225% mensile (2,70% annuo), effettuando le diverse tranches di versamenti, con importi a propria scelta.

Come anticipato, i versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

  • PagoPA
    Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP.
  • F24
    Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
    A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:
    causale descrizione causale
    ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi (acconto e/o saldo)
    EINT da utilizzare per il versamento degli interessi
    ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni
    ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio
    EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente

    In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
    • nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno di competenza del contributo da versare nel formato “aaaa” (“0000”) o ripetere l’anno di competenza del contributo nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
    • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
  • Bonifico bancario
    Per il pagamento tramite bonifico bancario, è necessario utilizzare le seguenti coordinate bancarie:
    beneficiario     ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma
     IBAN  IT02Y0569603211000077000X83
     BIC/SWIFT POSOIT22
    causale unica

    Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento.

    Ad esempio per i redditi 2020 dovrai indicare:
    codice fiscale iscritto R20

  • Carta di credito ENPAP
    Questa modalità è riservata agli iscritti già in possesso di Carta di Credito ENPAP, che potranno effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata, seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Pagamenti on line”. 

Versamento acconto oltre i termini

In caso di mancato versamento dei contributi dovuti in acconto per l’anno 2025 entro la scadenza del 2 marzo 2026,

è possibile entro 150 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il 30 luglio 2026, effettuare in una o più soluzioni il  versamento dell’importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.

Dopo tale data gli interessi va aggiunta una sanzione.

  • dal 3 marzo 2026 al 30 luglio 2026 gli  Interessi  sono pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
  • dal 31 luglio 2026 (fuori termine) gli interessi pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.

QUI IL FILE DI ISTRUZIONI per i versamenti oltre i termini.

Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?

10 Febbraio 2026 in Domande e risposte

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è  un contributo mensile concesso  per 5 mesi er nascite,  affidamenti preadottivi e  adozioni senza affidamento alle madri che  che  non hanno accesso ad altre indennità di maternità  e con ISEE inferiore ad una certa soglia,  pagato dall'INPS (art. 66  legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni.  Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo . 

La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026  con la variazione dell'indice ISTAT  pari allo 1,4%. 

Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.

Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali  dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .

Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo

La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica  la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM  21 dicembre 2000).

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,  dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Assegno di maternità: chi ha diritto?

L'assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (ad es. se hanno   meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:

  • parto,
  • adozione o
  • affidamento preadottivo, 

sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno) 

Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto  viene assicurato un importo integrativo.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso  in  famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono

Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:

  • la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
  • autocertificazione in cui si dichiara  sotto la propria responsabilità:
  • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
  • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
  • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
  • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

ATTENZIONE : le questure  rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente  per non superare il termine di sei mesi. inoltre  le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono  richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .

Assegno di maternità: Le fonti normative

L’assegno di maternità di base o dei Comuni  è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Rottamazione quinquies: quali debiti ci rientrano?

2 Febbraio 2026 in Domande e risposte

Dal 20 gennaio è possibile aderire alla rottamazione quinquies dal sito della Riscossione.

In sintesi ci sono due modalità per aderire alla agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2026:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Rottamazione quinquies: quali sono i debiti ci rientrano?

Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio in area riservata sono già visualizzabili i soli debiti definibili e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla Rottamazione-quinquies.
Puoi comunque richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest’ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto informativo contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di 20 gennaio 2026 adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale)

Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

23 Gennaio 2026 in Domande e risposte

L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.

Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza. 

Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.

La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.

Soggetto di cui si lamenta il comportamento

Soggetto a cui fare reclamo

Soggetto a cui fare ricorso

Impresa d’assicurazione

Impresa d’assicurazione

Impresa d’assicurazione

Agente o intermediario a titolo accessorio

Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*

Agente o intermediario a titolo accessorio

Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Produttore diretto

Impresa d’assicurazione per la quale opera*

Impresa d’assicurazione per la quale opera

Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio

Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*

Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera

Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

FONTE Portale Arbitro Assicurativo

* Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.

Come si calcola l’ISEE?

20 Gennaio 2026 in Domande e risposte
Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie  sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:
  1. redditi e 
  2. patrimonio,
che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Per questo, anche un reddito medio-alto,  se presente in una famiglia molto numerosa,  può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.
I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU  che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..)  , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.
L'algoritmo di calcolo è stato  modificato  da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
  1. si calcola l’ISE,  che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
  2.  si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.

Isee: la formula di calcolo

La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:

ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p
In cui:
R = Reddito complessivo del nucleo familiare
PM = Patrimonio Mobiliare
PI = Patrimonio Immobiliare
p = parametro della scala di equivalenza

Isee:  la scala di equivalenza

La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1                                 1,00

2                                 1,57

3                                 2,04

4                                 2,46

5                                 2,85

Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.

A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità. 

ISEE le maggiorazioni applicabili

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

  •  0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
  • solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
  • 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.

Da segnalare le modifiche della nuova legge di bilancio

Numero di figli Maggiorazione precedente  Nuova maggiorazione (Legge Bilancio 2026)
2 figli +0,10 +0,10 (invariata)
3 figli +0,20 +0,25
4 figli +0,35 +0,40
≥ 5 figli +0,50 +0,55

Simulatore ISEE  

Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato  del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede  anche senza   identità digitale (PIN, SPID, CIE)   ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)

ATTENZIONE!
Le elaborazioni ed i dati che si ottengono con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

 

Prima casa nuove soglie 2026

In sostanza quindi l'ISEE si calcola sommando il reddito totale del nucleo familiare al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi dividendo il risultato per un parametro che tiene conto della composizione familiare. Il patrimonio immobiliare include l'abitazione principale, ma questa ha una particolare franchigia.

Per quanto riguarda la prima casa, il suo valore nel calcolo del patrimonio immobiliare ha un regime speciale: 

Dal 2026 si detrae una franchigia di 91.500 euro, che aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. 

La franchigia arriva a 120mila euro per i residenti in capoluoghi di citta metropolitane.

Sul calcolo si evidenzia che solo la parte del valore che eccede questa franchigia viene considerata, e su questa si applica una riduzione al 2/3. Inoltre, se la casa principale è gravata da un mutuo residuo, questo riduce il valore considerato nel calcolo ISEE.

Per esempio, se la prima casa vale 100.000 euro e ha un mutuo residuo, si detrae prima la franchigia , e solo la parte eccedente viene presa per il calcolo, applicando poi la riduzione a due terzi. Se il mutuo residuo è elevato, il valore patrimoniale imputato all'abitazione può anche azzerarsi.

Nella legge di bilancio 2026 questa novità viene riferita ad un ISEE solo per prestazioni sociali familiari , creando in pratica un indicatore nuovo ISF . per i dettagli applicativi si attendono comunque le istruzioni ufficiali che saranno pubblicate con il modello DSU  aggiornato.

Alcuni valori esclusi dal 2025 dall’ISEE

Dal 2025, l’assegno unico per i figli a carico NON viene più considerato nel calcolo dell' ISEE ai fini del Bonus asilo nido ,  per evitare che la misura di sostegno penalizzi le famiglie con figli

Con il DPCM n. 13/2025 (14 gennaio), applicativo dal 5 marzo 2025, sono state formalizzate le esclusioni dei titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti fino a 50.000 euro dalla componente patrimoniale mobiliare. 

La detrazione del canone di locazione (fino a 7.000 euro più 500 euro per figlio ecc.) è stata chiarita come alternativa alla detrazione prevista per i nuclei con abitazione di proprietà. 

Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

13 Gennaio 2026 in Domande e risposte

Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.

I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.

Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato. 

Si può presentare ricorso all'AAS contro:

  1. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
  2. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
  3. una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).

Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.

Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:

  • 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
  • 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
  • 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.

La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

3 Ottobre 2025 in Domande e risposte

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli Enti impositori quali ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, e Comuni.

Quando il contribuente riceve una cartella può agire secondo quanto previsto dalla legge, vediamo come comportarsi

Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

Il conntribuente può:

  • pagare con il servizio “Paga online” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Se il pagamento viene effettuato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’importo da pagare corrisponde esattamente alla cifra indicata nella prima pagina della cartella stessa; in caso contrario, sono applicati gli interessi di mora calcolati
    automaticamente dal servizio all’atto del pagamento
  • rateizzare: la rateizzazione viene concessa da AdeR ai soggetti che ne fanno richiesta in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate in relazione a quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27/12/2024. In particolare, è possibile ottenere la dilazione dei pagamenti: 
    • o direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate o compilando il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso nel caso di richieste di dilazione che devono essere documentate ossia quelle di importo superiore a 120 mila euro oppure di importo inferiore a tale limite qualora, in quest’ultimo, si richieda la dilazione per un numero superiore a 84 rate
  • presentare una richiesta di sospensione legale della riscossione a AdeR: se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, è possibile chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
    • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
    • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
    • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
    • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
    • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate Riscossione non ha preso parte.