Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura

1 Giugno 2025 in Domande e risposte

La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.

Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.

Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.

Quando si applica

Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.

Contenuto della fattura

La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:

"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."

Nel tracciato XML devono comparire:

  • <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
  • <RiferimentoNormativo> con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

Aspetti fiscali

Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.

Esempio pratico

  • Compenso: € 1.000
  • Contributo INPS 4%: € 40
  • IVA 22% su € 1.040: € 228,80
    Totale fattura: € 1.268,80
    Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)

Vediamo un esempio di fattura:

Dati del Professionista

Dott. Mario Rossi
 Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
CF: _______________
 P.IVA 01234567890
Email PEC: _______________
Codice SDI: ___________

Dati del Cliente (Ente Pubblico)

Università degli Studi di Napoli
Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
P.IVA 12345678901
Codice Univoco Ufficio: __________

Dati della Fattura

Fattura n. 78
Data emissione: 09/06/2025
Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
IBAN: _____________________
CIG: ________________
CUP: ____________________

Dettaglio Economico della Fattura

Voce

Importo

Compenso professionale

€ 1.000,00

Contributo INPS 4%

€ 40,00

Imponibile IVA

€ 1.040,00

IVA 22% (scissione dei pagamenti)

€ 228,80

TOTALE FATTURA

€ 1.268,80

Importo da incassare (IVA esclusa)

€ 1.040,00

Importo IVA trattenuto dal committente

€ 228,80

Annotazioni Obbligatorie

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972. 
L’IVA è versata dal committente. 
Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).

Indicazioni per XML FatturaPA

– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
 – <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

 

Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

26 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

  • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
  • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
  • non impiega lavoro irregolare o minorile.

La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

  • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
  • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
  • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
  • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

  1. sulla  regolarità dell'azienda e
  2. sulla competenza del consulente

Vantaggi per le imprese e procedura

Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

  • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
  • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
  • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
  • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

  • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
  • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
  • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

– prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

– pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

– gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

– utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

– audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

Concordato preventivo biennale: quale reddito conta per le detrazioni IRPEF?

19 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio con molti chiarimenti sull'Irpef 2025.

Tra questi si confermano le novità in tema di aliquote e scaglioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e si confermano anche i bonus per l'Irpef dei dipendenti. Leggi anche Chiarimenti ADE sull'Irpef 2025             

Relativamente al CPB concordato preventivo biennale, le Entrate specificano invece che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

In altre parole, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 4/E i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo:

  • delle detrazioni per lavoro dipendente;
  • della no tax area e dei bonus IRPEF;
  • del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro);
  • e di ogni beneficio basato su soglie di reddito, anche non tributario (es. ISEE).

Questo vale anche se, in dichiarazione, si applica un reddito concordato: per l’Agenzia delle Entrate, il valore da usare per stabilire la spettanza delle agevolazioni resta sempre il reddito effettivo.

Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

Entro il 30 maggio vanno depositati i bilanci 2024 approvati entro il 30 aprile scorso.

Ricordiamo infatti che secondo il codice civile il bilancio va depositato 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Vediamo gli imprti da corrispondere per il deposito presso il Registro delle imprese.

Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

Come specificato dalla Guida Unoncamere 2025 gli importi per il deposito dei bilanci in liquidazione sono i seguenti:

  •  diritti di segreteria € 62,40;
  • imposta di bollo € 65,00.

Inoltre, durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL.

Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.

Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori. 

Bilancio d’esercizio 2024: entro quando va depositato?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

Il codice civile stabilisce che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio.

In via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni

Per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non è stata riproposta la norma che prevedeva lo slittamento automatico a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio; pertanto il bilancio 2024 è stato approvato, salva l’esistenza delle particolari esigenze, nel termine ordinario del 30 aprile 2025.

Successivamente, il bilancio va depositato ad opera degli amministratore presso il Registro delle Imprese, entro quando?

Vediamo sinteticamente il calendario di approvazione e deposito del bilancio di esercizio 2024.

Bilancio d'esercizio 2024: entro quando va presentato?

L'approvazione del bilancio di esercizio prevede varie fasi che possono essere cosi sintetizzate:

  1. Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione,
  2. Trasmissione del bilancio all'organo di controllo,
  3. Deposito del bilancio presso la sede della società,
  4. Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio,
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese.

Il bilancio d'esercizio, in via ordinaria, approvato entro il 30 aprile 2025 e pertanto il relativo deposito presso il registro delle imprese dovrà avvenire entro trenta giorni dalla sua approvazione ossia:

  • entro il 30 maggio,
  • oppure entro il 30 luglio prossimo se il bilancio è stato approvato entro i 180 giorno dalla chiusura dell'esercizio 2024.

Per tutte le istruzioni scarica qui la Guida Unioncamere 2025..

Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?

23 Aprile 2025 in Domande e risposte

In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge. 

Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.

Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?

Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.

La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.

Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.

Quando è legittima una riduzione della retribuzione?

La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.

Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.

Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.

La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.

Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare

La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:

  • Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
  • Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
  • Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.

Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.

Rottamazione quater: se riammessi valgono i pagamenti post decadenza?

14 Aprile 2025 in Domande e risposte

In ragione della possibilità di essere riammessi alla Rottamazione quater se decaduti, prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Ia Riscossione, oltre alle istruzioni pratiche per presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile prossimo (Leggi anche: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile) ha pubblicato una serie di chiarimenti con FAQ.

Veniva domandato se in caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”

La replica dell'ADER è affermativa.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si ricorda che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Rottamazione quater: riammissione per quali debiti?

14 Aprile 2025 in Domande e risposte

Il Decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater.

Sono previste specifiche condizioni per potersene avvalere, in proposito leggi: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile.

Vediamo per quali debiti si può richiedere la riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile prossimo.

Rottamazione quater: riammissione per quali debiti ?

Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. 

Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

11 Aprile 2025 in Domande e risposte

Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

 Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

Dopo l’inserimento:

  • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
  • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4

31 Marzo 2025 in Domande e risposte

Gli iscritti all'EPPI –  cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali  alle date seguenti:

  • 15 dicembre primo acconto
  • 15 aprile, secondo acconto 
  • 30 settembre  saldo e presentazione dichiarazione reddituale

I contributi da versare sono:

  • contributo soggettivo
  • contributo integrativo
  • di maternita'

Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi

La percentuale del contributo soggettivo  da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024  è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%

Per l’anno 2024

  • il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
  •  il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.

Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.

Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.

La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.

Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.

Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.

I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.

Contributo di maternità EPPI

Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.

La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.

Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.

Contributi periti industriali come versare?

Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .

Per il Versamento il codice causale contributo  "E068"  è stato riconfermato  il 22 settembre 2023  con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate 

In sede di compilazione del modello F24, la causale  va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

  • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
  • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Si ricorda che  è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.

I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.

Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI

Come detto entro il 30 settembre  di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife con il  Modello EPPI 03 

È disponibile nell’Area Riservata  anche una Guida dedicata alla compilazione 

Bando sostegno salute 2025

Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025  il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.

È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:

  • assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
  • interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
  • assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
  • assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
  • assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
  • degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
  • concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.

Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.