Attestazione Revisore di Sostenibilità: i 5 crediti sono necessari per il 2024 e il 2025?

9 Luglio 2025 in Domande e risposte

Il MEF ha pubblicato in data 7 luglio due nuove faq nella sezione dei revisori della sostenibilità.

Con la FAQ n 30 veniva domandato quanto segue: il revisore dei conti che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità sia nel corso del 2024 che nel corso del 2025?

Attestazione revisore di sostenibilità. chiarimenti sui crediti 2024-2025

La replica del MEF è negativa. 

Come stabilito dalla circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024, nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025. 

Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi. 

Attestazione revisore di sostenibilità: i crediti in eccesso valgono per i crediti come revisore dei conti?

In una secondo quesito si domandava se i cinque eventuali crediti acquisiti da chi ne ha già maturati altri cinque nel 2024 possano, nel 2025 essere utili ai fini dell'assolvimento dei crediti degli iscritti al registro dei revisori dei conti.

La risposta del MEF con FAQ n 31 è affermativa.

Viene chiarito che nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025. 

NASpI: come si calcola il requisito delle 30 giornate di lavoro?

18 Giugno 2025 in Domande e risposte

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025 e la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025 – hanno chiarito come vanno conteggiate le 30 giornate di lavoro  richieste per accedere alla NASpI.

La prima ha stabilito che contano anche le giornate svolte in rapporti conclusi con dimissioni volontarie, se ricadono nei 12 mesi precedenti.

La seconda ha precisato che per “lavoro effettivo” si intendono tutte le giornate retribuite e con contributi, anche senza prestazione materiale (come ferie o riposi), mentre vanno esclusi i periodi di sospensione per maternità, malattia o CIG a zero ore.

vediamo meglio i dettagli dei due casi affrontati dai giudici di legittimità

Conteggio giornate per Naspi dopo le dimissioni: il caso

Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati. 

Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore  licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile, cui INPS negava il diritto all’indennità NASpI 

Il ricorso  del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.

 I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa. 

Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.

La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. 

In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:

  • sono  in stato di disoccupazione involontaria, 
  • possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
  •  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede  dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.

La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.

Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione

Con la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha fornito un chiarimento decisivo sul significato di “30 giornate di lavoro effettivo” richieste dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per ottenere l’indennità NASpI. Secondo i giudici, il concetto di “lavoro effettivo” va inteso in senso giuridico, non semplicemente come presenza fisica o attività lavorativa concreta svolta dal dipendente.

La Cassazione ha affermato che devono essere considerate valide tutte le giornate per cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e su cui sono stati versati i contributi. Fanno quindi parte del conteggio le giornate di ferie e di riposo retribuito, anche se non corrispondono a prestazioni lavorative materiali. Questi momenti, infatti, sono parte integrante del normale svolgimento del rapporto di lavoro e mantengono attivo l’obbligo del datore di lavoro di versare la retribuzione e i contributi.

Inoltre, la Corte ha stabilito che l'arco di tempo di  riferimento (i 12 mesi precedenti la disoccupazione)non deve comprendere i periodi in cui il rapporto di lavoro è formalmente sospeso per cause tutelate dalla legge, come:

  •  la malattia, 
  • la maternità, 
  • la cassa integrazione a zero ore,
  •  i congedi parentali o 
  • i permessi per assistere familiari con disabilità. 

Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè esclusi dal calcolo dei 12 mesi, senza che ciò penalizzi il lavoratore.

Infine, i giudici sottolineano che questa interpretazione è necessaria per garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela previdenziale. Penalizzare il lavoratore per periodi di assenza tutelati, oppure per non aver svolto attività materiale durante giorni comunque retribuiti e contribuiti, sarebbe contrario al diritto a un trattamento equo in caso di disoccupazione.

Tabella di riepilogo

Tipologia di giornata Valida per il conteggio NASpI? Sentenza di riferimento Note
Giornate lavorative effettive (presenza al lavoro) Entrambe Rientrano sempre nel computo
Giornate di ferie o riposo retribuito Sent. 15660/2025 Costituiscono parte del normale svolgimento del rapporto
Giornate retribuite e con contributi ma senza attività concreta Sent. 15660/2025 Ritenute “effettive” sul piano giuridico
Giornate derivanti da contratto cessato con dimissioni volontarie Ord. 3593/2025 Contano se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione
Periodi di sospensione per malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. No (neutralizzati) Sent. 15660/2025 Non interrompono il diritto ma sono esclusi dal conteggio

Adesione CPB: il cambio di ATECO è causa di cessazione?

6 Giugno 2025 in Domande e risposte

Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo Correttivo del CPB e di altri adempimento fiscali.

Tra le norme vi è quella che accoglie la richiesta di proroga per l'adesione al CPB che slitta ora da luglio al 30 settembre.

Relativamente all'adesione al CPB, in generale, veniva domandato se il cambio del codice ATECO sia causa di cessazione dal patto con Fisco per l'anno 2024-2025. 

Vediamo la replica dell'ADE con una FAQ del 28 maggio scorso.

Adesione CPB 2024-2025: il cambio di ATECO è causa di cessazione?

Veniva domandato se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all articolo 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB. 

Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art 21 comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
Fermo restando che, il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPBin quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.

Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

26 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

  • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
  • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
  • non impiega lavoro irregolare o minorile.

La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

  • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
  • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
  • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
  • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

  1. sulla  regolarità dell'azienda e
  2. sulla competenza del consulente

Vantaggi per le imprese e procedura

Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

  • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
  • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
  • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
  • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

  • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
  • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
  • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

– prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

– pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

– gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

– utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

– audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

Concordato preventivo biennale: quale reddito conta per le detrazioni IRPEF?

19 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio con molti chiarimenti sull'Irpef 2025.

Tra questi si confermano le novità in tema di aliquote e scaglioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e si confermano anche i bonus per l'Irpef dei dipendenti. Leggi anche Chiarimenti ADE sull'Irpef 2025             

Relativamente al CPB concordato preventivo biennale, le Entrate specificano invece che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

In altre parole, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 4/E i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo:

  • delle detrazioni per lavoro dipendente;
  • della no tax area e dei bonus IRPEF;
  • del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro);
  • e di ogni beneficio basato su soglie di reddito, anche non tributario (es. ISEE).

Questo vale anche se, in dichiarazione, si applica un reddito concordato: per l’Agenzia delle Entrate, il valore da usare per stabilire la spettanza delle agevolazioni resta sempre il reddito effettivo.

Bilancio d’esercizio 2024: entro quando va depositato?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

Il codice civile stabilisce che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio.

In via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni

Per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non è stata riproposta la norma che prevedeva lo slittamento automatico a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio; pertanto il bilancio 2024 è stato approvato, salva l’esistenza delle particolari esigenze, nel termine ordinario del 30 aprile 2025.

Successivamente, il bilancio va depositato ad opera degli amministratore presso il Registro delle Imprese, entro quando?

Vediamo sinteticamente il calendario di approvazione e deposito del bilancio di esercizio 2024.

Bilancio d'esercizio 2024: entro quando va presentato?

L'approvazione del bilancio di esercizio prevede varie fasi che possono essere cosi sintetizzate:

  1. Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione,
  2. Trasmissione del bilancio all'organo di controllo,
  3. Deposito del bilancio presso la sede della società,
  4. Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio,
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese.

Il bilancio d'esercizio, in via ordinaria, approvato entro il 30 aprile 2025 e pertanto il relativo deposito presso il registro delle imprese dovrà avvenire entro trenta giorni dalla sua approvazione ossia:

  • entro il 30 maggio,
  • oppure entro il 30 luglio prossimo se il bilancio è stato approvato entro i 180 giorno dalla chiusura dell'esercizio 2024.

Per tutte le istruzioni scarica qui la Guida Unioncamere 2025..

Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

Entro il 30 maggio vanno depositati i bilanci 2024 approvati entro il 30 aprile scorso.

Ricordiamo infatti che secondo il codice civile il bilancio va depositato 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Vediamo gli imprti da corrispondere per il deposito presso il Registro delle imprese.

Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

Come specificato dalla Guida Unoncamere 2025 gli importi per il deposito dei bilanci in liquidazione sono i seguenti:

  •  diritti di segreteria € 62,40;
  • imposta di bollo € 65,00.

Inoltre, durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL.

Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.

Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori. 

Come si definiscono le PMI? Le soglie dimensionali aggiornate

1 Maggio 2025 in Domande e risposte

La definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, recepita anche nell’ordinamento italiano, in particolare ai fini fiscali, statistici e per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni.

Le soglie individuano la dimensione dell’impresa in base a tre parametri principali:

  • Numero di dipendenti
  • Fatturato annuo
  • Totale di bilancio annuo

A partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore nuove soglie dimensionali per la classificazione delle imprese, stabilite dalla Direttiva (UE) 2023/2775

Queste modifiche hanno aggiornato i criteri precedenti (previsti dall’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE), aumentandoli del 25% per tenere conto dell'inflazione e delle evoluzioni economiche recenti.

Le nuove soglie si applicano ai fini contabili e di bilancio, mentre per l'accesso a determinati programmi di finanziamento e agevolazioni continuano a valere le definizioni previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE

Nuove soglie dimensionali in vigore dal 1° gennaio 2024

Categoria Totale attivo (euro) Ricavi netti (euro) Numero medio dipendenti
Microimpresa ≤ 450.000 ≤ 900.000 ≤ 10
Piccola impresa ≤ 5.000.000 ≤ 10.000.000 ≤ 50
Media impresa ≤ 25.000.000 ≤ 50.000.000 ≤ 250

Per determinare la categoria di appartenenza, un'impresa deve soddisfare almeno due dei tre criteri sopra indicati. Queste soglie sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, e si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 2024.

Differenze tra la Direttiva 2023/2775/UE e la Raccomandazione 2003/361/CE

È importante notare che le soglie introdotte dalla Direttiva 2023/2775/UE si riferiscono principalmente agli obblighi contabili e di bilancio.

Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti, agevolazioni e programmi specifici dell'UE, continuano a valere le definizioni di micro, piccola e media impresa stabilite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che prevedono le seguenti soglie:

Categoria Fatturato annuo (euro) Totale bilancio annuo (euro) Numero dipendenti
Microimpresa ≤ 2.000.000 ≤ 2.000.000 < 10
Piccola impresa ≤ 10.000.000 ≤ 10.000.000 < 50
Media impresa ≤ 50.000.000 ≤ 43.000.000 < 250

Pertanto, per una corretta classificazione e per determinare l'accesso a specifiche agevolazioni o obblighi contabili, è fondamentale considerare entrambe le normative e valutare quale sia applicabile in base al contesto specifico.

Plusvalenze da criptoattività: come vengono tassate le persone fisiche?

30 Aprile 2025 in Domande e risposte
Con una FAQ del 30 aprile pubblicata nella sezione del Modello 730/2025 le Entrate rispondono al seguente quesito: come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?
Prima dei dettagli si ricorda che, dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2025 per tutti i contribuenti e gli intermediari interessati.

Plusvalenze da criptoattività: tassato l’importo eccedente la franchigia

Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%. 

Viene chiarito che per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.

Le Entrate esemplificando hanno prodotto il seguente esempio:

  • se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione:
    • del quadro T del Modello 730/2025
    • o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF
  • sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.

Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

11 Aprile 2025 in Domande e risposte

Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

 Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

Dopo l’inserimento:

  • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
  • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.