NASpI: come si calcola il requisito delle 30 giornate di lavoro?

18 Giugno 2025 in Domande e risposte

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025 e la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025 – hanno chiarito come vanno conteggiate le 30 giornate di lavoro  richieste per accedere alla NASpI.

La prima ha stabilito che contano anche le giornate svolte in rapporti conclusi con dimissioni volontarie, se ricadono nei 12 mesi precedenti.

La seconda ha precisato che per “lavoro effettivo” si intendono tutte le giornate retribuite e con contributi, anche senza prestazione materiale (come ferie o riposi), mentre vanno esclusi i periodi di sospensione per maternità, malattia o CIG a zero ore.

vediamo meglio i dettagli dei due casi affrontati dai giudici di legittimità

Conteggio giornate per Naspi dopo le dimissioni: il caso

Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati. 

Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore  licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile, cui INPS negava il diritto all’indennità NASpI 

Il ricorso  del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.

 I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa. 

Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.

La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. 

In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:

  • sono  in stato di disoccupazione involontaria, 
  • possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
  •  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede  dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.

La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.

Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione

Con la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha fornito un chiarimento decisivo sul significato di “30 giornate di lavoro effettivo” richieste dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per ottenere l’indennità NASpI. Secondo i giudici, il concetto di “lavoro effettivo” va inteso in senso giuridico, non semplicemente come presenza fisica o attività lavorativa concreta svolta dal dipendente.

La Cassazione ha affermato che devono essere considerate valide tutte le giornate per cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e su cui sono stati versati i contributi. Fanno quindi parte del conteggio le giornate di ferie e di riposo retribuito, anche se non corrispondono a prestazioni lavorative materiali. Questi momenti, infatti, sono parte integrante del normale svolgimento del rapporto di lavoro e mantengono attivo l’obbligo del datore di lavoro di versare la retribuzione e i contributi.

Inoltre, la Corte ha stabilito che l'arco di tempo di  riferimento (i 12 mesi precedenti la disoccupazione)non deve comprendere i periodi in cui il rapporto di lavoro è formalmente sospeso per cause tutelate dalla legge, come:

  •  la malattia, 
  • la maternità, 
  • la cassa integrazione a zero ore,
  •  i congedi parentali o 
  • i permessi per assistere familiari con disabilità. 

Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè esclusi dal calcolo dei 12 mesi, senza che ciò penalizzi il lavoratore.

Infine, i giudici sottolineano che questa interpretazione è necessaria per garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela previdenziale. Penalizzare il lavoratore per periodi di assenza tutelati, oppure per non aver svolto attività materiale durante giorni comunque retribuiti e contribuiti, sarebbe contrario al diritto a un trattamento equo in caso di disoccupazione.

Tabella di riepilogo

Tipologia di giornata Valida per il conteggio NASpI? Sentenza di riferimento Note
Giornate lavorative effettive (presenza al lavoro) Sì Entrambe Rientrano sempre nel computo
Giornate di ferie o riposo retribuito Sì Sent. 15660/2025 Costituiscono parte del normale svolgimento del rapporto
Giornate retribuite e con contributi ma senza attività concreta Sì Sent. 15660/2025 Ritenute “effettive” sul piano giuridico
Giornate derivanti da contratto cessato con dimissioni volontarie Sì Ord. 3593/2025 Contano se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione
Periodi di sospensione per malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. No (neutralizzati) Sent. 15660/2025 Non interrompono il diritto ma sono esclusi dal conteggio

Start up innovativa: di quali benefici gode?

9 Giugno 2025 in Domande e risposte

La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.

Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.

Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.

Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.

Start up innovativa: che requisiti deve avere?

I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.

Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • è costituita da non più di 5 anni;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  • 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  • 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Start up di quali vantaggi gode?

Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  •  Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
  • Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
  •  Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  • Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
  •  Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
  •  Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  •  Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  •  Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  •  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  •  Disciplina del lavoro flessibile
  •  Proroga del termine per la copertura delle perdite
  •  Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  •  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  •  Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
  •  Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività) 

Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura

1 Giugno 2025 in Domande e risposte

La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.

Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.

Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.

Quando si applica

Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.

Contenuto della fattura

La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:

"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."

Nel tracciato XML devono comparire:

  • <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
  • <RiferimentoNormativo> con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

Aspetti fiscali

Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.

Esempio pratico

  • Compenso: € 1.000
  • Contributo INPS 4%: € 40
  • IVA 22% su € 1.040: € 228,80
    Totale fattura: € 1.268,80
    Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)

Vediamo un esempio di fattura:

Dati del Professionista

Dott. Mario Rossi
 Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
CF: _______________
 P.IVA 01234567890
Email PEC: _______________
Codice SDI: ___________

Dati del Cliente (Ente Pubblico)

Università degli Studi di Napoli
Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
P.IVA 12345678901
Codice Univoco Ufficio: __________

Dati della Fattura

Fattura n. 78
Data emissione: 09/06/2025
Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
IBAN: _____________________
CIG: ________________
CUP: ____________________

Dettaglio Economico della Fattura

Voce

Importo

Compenso professionale

€ 1.000,00

Contributo INPS 4%

€ 40,00

Imponibile IVA

€ 1.040,00

IVA 22% (scissione dei pagamenti)

€ 228,80

TOTALE FATTURA

€ 1.268,80

Importo da incassare (IVA esclusa)

€ 1.040,00

Importo IVA trattenuto dal committente

€ 228,80

Annotazioni Obbligatorie

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972. 
L’IVA è versata dal committente. 
Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).

Indicazioni per XML FatturaPA

– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
 – <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

 

Concordato preventivo biennale: quale reddito conta per le detrazioni IRPEF?

19 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio con molti chiarimenti sull'Irpef 2025.

Tra questi si confermano le novità in tema di aliquote e scaglioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e si confermano anche i bonus per l'Irpef dei dipendenti. Leggi anche Chiarimenti ADE sull'Irpef 2025             

Relativamente al CPB concordato preventivo biennale, le Entrate specificano invece che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

In altre parole, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 4/E i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo:

  • delle detrazioni per lavoro dipendente;
  • della no tax area e dei bonus IRPEF;
  • del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro);
  • e di ogni beneficio basato su soglie di reddito, anche non tributario (es. ISEE).

Questo vale anche se, in dichiarazione, si applica un reddito concordato: per l’Agenzia delle Entrate, il valore da usare per stabilire la spettanza delle agevolazioni resta sempre il reddito effettivo.

PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

La Legge n. 207/2024 Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori delle società, che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese. 

Le imprese costituite in forma societaria erano già tenute a comunicare il domicilio digitale della società al Registro delle Imprese dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore nel 2020. Da quest’anno, l’obbligo previsto in passato per le società, viene esteso alla PEC degli amministratori dell’impresa, che dovranno comunicare un recapito di posta elettronica “proprio ed esclusivo dell’amministratore”.

A tal fine il MIMIT ha indicato le relative istruzioni.

In proposito leggi: PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT. 

PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, per comunicare la PEC amministratori, possono utilizzare:

  • il Portale Telemaco di Infocamere (Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un'identità  digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2),
  • il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l’iscrizione dell’impresa.

Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione “in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025”.

La comunicazione della PEC dell’amministratore può avvenire anche online, accedendo al portale della Camera di Commercio competente oppure utilizzando il servizio di Comunicazione PEC di Ufficio Camerale.

Rottamazione quater: riammissione per quali debiti?

14 Aprile 2025 in Domande e risposte

Il Decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater.

Sono previste specifiche condizioni per potersene avvalere, in proposito leggi: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile.

Vediamo per quali debiti si può richiedere la riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile prossimo.

Rottamazione quater: riammissione per quali debiti ?

Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. 

Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

Rottamazione quater: se riammessi valgono i pagamenti post decadenza?

14 Aprile 2025 in Domande e risposte

In ragione della possibilità di essere riammessi alla Rottamazione quater se decaduti, prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Ia Riscossione, oltre alle istruzioni pratiche per presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile prossimo (Leggi anche: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile) ha pubblicato una serie di chiarimenti con FAQ.

Veniva domandato se in caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”

La replica dell'ADER è affermativa.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si ricorda che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

11 Aprile 2025 in Domande e risposte

Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

 Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

Dopo l’inserimento:

  • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
  • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

12 Marzo 2025 in Domande e risposte

Con una FAQ del 12 marzo le Entrate hanno risposto ad un contribuente che domandava se esista una bonus per la sostituzione del box doccia.

Vediamo cosa prevede il merito la Legge di Bilancio 2025.

Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

Con FAQ le Entrate hanno specificato che la Legge di Bilancio 2025 prevede, al comma 55, che per le spese relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell'art 16 bis del TUIR, sostenute nel 2025, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese complessive fino a un ammontare non superiore a 96,000 euro per unità immobiliare, solo qualora i predetti interventi configurino un’attività di manutenzione straordinaria. 

La stessa detrazione è aumentata al 50% delle spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, ma può essere una spesa agevolabile qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno. Tale aspetto è stato già chiarito dalla Circolare ADE n 3/2016.

Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?

27 Novembre 2024 in Domande e risposte

Il Modello RLI serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:

  • la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili,
  • comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri,
  • per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca,
  • per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto,
  • la rinegoziazione del canone. 

Il 26 novembre le entrate hanno anche disposto un aggiornamento del modello, per tutte le novità leggi anche: Contratti di locazione: Modello RLI aggiornato al 26 novembre.

Vediamo cosa occorre fare se si comunica la risoluzione di un contratto oltre l'anno.

Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?

Il Modello RLI può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta: 

  • direttamente (in tal caso deve essere in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi Telematici) 
  • oppure tramite un intermediario abilitato.

A tal fine può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile

sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Nel modello però, a seconda dell'adempimento per cui si presenta l'RLI vengono specificate relative istruzioni.

In merito alla Risoluzione del contratto, le istruzioni specificano che occorre indicare:

  • il codice 4 nella casella “Adempimenti successivi”, 
  • indicare la data relativa all’adempimento selezionato e gli estremi del contratto

In presenza di un corrispettivo, deve essere compilato l’apposito campo (nel caso in cui è prevista la risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo va indicato il codice 7). Compilare, inoltre, la casella “Tipologia di regime” seguendo le istruzioni riportate più avanti.

Attenzione al fatto che, nel caso di risoluzione tardiva, effettuata oltre l’anno, l’adempimento non può essere fatto telematicamente ma è necessario rivolgersi all’ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione dell’atto.

Si rimanda al modello RLI e istruzioni per tutte le altre informazioni del caso.