PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per gli inadempienti?

19 Marzo 2025 in Domande e risposte

Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti relativi all'obbligo dei PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo. 

Vediamo le regole sotto il profilo sanzionatorio per chi non adempie.

Leggi anche PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT per provvedere

PEC amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede?

La Nota in oggetto ha specificatamente sottolienato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società la norma istitutiva dell'obbligo " la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del più volte menzionato decretolegge n. 185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"

 

Allegati:

Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

12 Marzo 2025 in Domande e risposte

Con una FAQ del 12 marzo le Entrate hanno risposto ad un contribuente che domandava se esista una bonus per la sostituzione del box doccia.

Vediamo cosa prevede il merito la Legge di Bilancio 2025.

Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

Con FAQ le Entrate hanno specificato che la Legge di Bilancio 2025 prevede, al comma 55, che per le spese relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell'art 16 bis del TUIR, sostenute nel 2025, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese complessive fino a un ammontare non superiore a 96,000 euro per unità immobiliare, solo qualora i predetti interventi configurino un’attività di manutenzione straordinaria

La stessa detrazione è aumentata al 50% delle spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, ma può essere una spesa agevolabile qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno. Tale aspetto è stato già chiarito dalla Circolare ADE n 3/2016.

Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

11 Marzo 2025 in Domande e risposte

La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.

Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.

In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.

Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
  Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

4 Febbraio 2025 in Domande e risposte

Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

  1. "Non obbligatorio "o
  2. " esenzione giustificata"

e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

Vediamo le risposte  in dettaglio.

Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

  1. "Non obbligatorio "o
  2. " esenzione giustificata"

nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

ISEE 2025, come si richiede

31 Gennaio 2025 in Domande e risposte

ISEE sta per Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento istituito nel 1998 per valutare  la situazione economica delle famiglie. Si tratta di  un valore che viene calcolato dall'INPS sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc. 

Al disotto di determinate soglie, la certificazione ISEE  garantisce l'accesso ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali come ad esempio:   posti negli asili  nido pubblici, alloggi di edilizia popolare, sconti nelle tasse universitarie, contributi per l'asilo nido, Bonus bebé,  Reddito di Cittadinanza , Reddito di Emergenza per COVID 19, Assegno di inclusione 

 Nel 2017 l'ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure,   con migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio.    Sono stati anche differenziati diversi tipi di ISEE,  utili per differenti finalità:

  1. ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, 
  2. ISEE “socio-sanitario”, 
  3. ISEE “socio-sanitario residenze”, 
  4. ISEE “università”, 
  5. ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

Come ottenere l'ISEE: compilazione DSU

Per ottenere la propria certificazione ISEE aggiornata  è necessario innanzitutto

  – essere in possesso   dello SPID o della Carta nazionale dei servizi o della Carta di identità digitale CIE

2 – Poi è necessario  compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

 L’INPS calcola infatti l’ ISEE sulla base della DSU (e anche di altre informazioni  acquisite dall’Agenzia delle Entrate) e lo rende disponibile al  dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU. 

Il modello della DSU è stato rinnovato più volte:  trovi qui il nuovo modello e le istruzioni valide dal 1 gennaio 2024 (DM 13.12.2023

ISEE i documenti necessari

Per la compilazione della DSU  per l'ISEE  (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

  • codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
  • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso  si risieda in affitto;
  • documenti che attestano i redditi percepiti  nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero  Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD ed eventualmente:
    • documenti o certificazioni relative a redditi esenti , indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero,  borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli;
    • dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;
  • documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a 
    • depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;
    • giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;
    • patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio  per lavoratori autonomi e società;
    • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE
  • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
  • Targa o estremi di registrazione al PRA  di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, in caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare anche 

  • certificati di invalidità;
  • spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

Calcolo ISEE

Il calcolo ISEE si ottiene dal rapporto tra la somma dei redditi/patrimoni e la scala di equivalenza con i seguenti parametri

n. componenti famiglia parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Sono previste anche le seguenti maggiorazioni 

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli,
  • 0,35 in caso di quattro figli,
  • 0,5 in caso di almeno cinque figli;

Vedi maggiori informazioni in  ISEE, come si calcola ? 

Per avere un idea del valore del proprio ISEE, è possibile collegarsi al sito INPS WWW.INPS.IT dove  è presente uno strumento di Simulazione del calcolo dell'ISEE ordinario  (Non c'è bisogno del PIN INPS).

ATTENZIONE Il simulatore fornisce un dato indicativo, che non costituisce attestazione ISEE con valore legale.

ISEE e DSU  scadenza e rinnovi 

Dal 2019 la scadenza delle DSU presentate durante l'anno è fissata al 31 dicembre dello stesso anno (ad es. una DSU presentata il 1 agosto 2020 scade il 31 dicembre 2020).

Per non perdere il diritto alle prestazioni agevolate  per nessuna mensilita la DSU va ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Cos'è l'ISEE Corrente

Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, ma vi siano :

 in qualsiasi momento dell'anno è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente,  riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione.

L’ "ISEE corrente" ha validità di sei  mesi dal momento della presentazione della "DSU ISEE corrente".

Quali sono i nuovi limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata?

17 Novembre 2024 in Domande e risposte

Il nuovo art. 2435-bis del Codice civile (così come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) dispone i nuovi limiti entro i quali le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

In particolare, relativamente agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024 o in data successiva, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in luogo di € 4.400.000) dato dalla somma degli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D dell'attivo dello Stato patrimoniale;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in luogo di € 8.800.000) dato dall'mporto della voce A.1 del Conto economico;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità, dato dalla media giornaliera dei dipendenti occupati, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:

  • nel primo esercizio di attività, semprechè non siano superati 2 dei parametri sopra indicati,
  • e successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei parametri sopra indicati.

le imprese che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare

Il socio di una STA può essere socio investitore di una STP?

11 Novembre 2024 in Domande e risposte

Con il Pronto Ordini n 78 del 29 ottobre il cui oggetto è iscrizione STP – Socio investitore STP già socio professionista STA – Incompatibilità ex art. 10, c. 6, Legge n.183/2011  il CNDCEC replica ad un quesito sui soci investitori di STP.

Il socio di una STA: può essere anche socio investitore di una STP?

L’Ordine di Roma chiede chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione di una Società tra Professionisti che conta tra i soci non professionisti un avvocato già socio professionista di una Società tra Avvocati. 

In particolare, l’Ordine scrivente pone il seguente quesito: “Posto che l’art. 10, c. 6, della legge n. 183 del 2011, rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” prevede che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”, e l’esercizio della professione forense in forma societaria è disciplinato da una specifica normativa di settore prevista nell’art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ai fini dell’interpretazione della richiamata disposizione sul regime delle incompatibilità, si ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio Nazionale in merito all’inclusione, o meno, delle Società tra Avvocati, nella categoria delle Società tra Professionisti”. 

Il CNDCEC ricorda che con riguardo alla partecipazione del socio avvocato in STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella speciale recata dall’art. 5 della legge n. 247/2012, al tempo vigente 

Si è chiarito che attualmente la disciplina della STA è contenuta nell’art. 4-bis della legge n. 247/20122, espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria

Il pronto ordini evidenzia anche che la materia è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (SS.UU.19 luglio 2018 n. 19282) la quale ha ritenuto che il carattere speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall’art. 10 della legge n. 183/2011 3. 

L’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito a STP costituite ex lege n. 183/2011 esercitare l’attività forense in forma societaria; tuttavia, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi a una STP ex lege n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tale società la tipica e riservata attività forense.

Con riguardo all’ipotesi della partecipazione a una STP ex lege n. 183/2011 da parte di un avvocato in qualità di socio non professionista che, al contempo, rivesta anche la qualifica di socio professionista in una STA ex art. 4-bis, legge n. 247/2012, sembrerebbe potersi ritenere che non si incorra nella incompatibilità prevista dall’ art. 10, comma 6, della n. 183/2011 secondo cui “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti”, poiché in tale evenienza, essendo la STA soggetta alla disciplina speciale recata della menzionata legge n. 247/2012, non trova applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011.

B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?

1 Novembre 2024 in Domande e risposte

Il Ministero del Turismo ha prorogato al 2025 gli obblighi inerenti il CIN affitti brevi.

In particolare, con avviso del 22 ottobre è stato disposto che entro il 1° gennaio 2025 è necessario munirsi del CIN richiedendolo sulla apposita piattaforma istituita dal Minstero, nota come BDRS ufficialmente operativa dallo scorso 3 settembre.

Tra le norme del CIN, per le strutture ricettive turistiche o di affitto breve, vi sono anche gli obblighi inerenti ai dispositivi di sicurezza che gli immobili devono avere in dotazione, tra questi, anche gli estintori.

A proposito della proroga, il 22 ottobre, sono state anche aggiornate le FAQ che replicano ai dubbi sugli adempimenti previsti per i dispositivi di sicurezza.

Tra queste, con una faq si replica al seguente quesito: "I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?"
La risposta del Ministero è negativa, vediamo ulteriori dettagli.

B&B o Affittacamere devo avere gli estintori?

Con FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Turismo si specifica che secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo di estintori e di dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio, solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di:

  • locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017),
  • o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi

e quindi per i B&B non è necessario.

Attenzione però al fatto che, specifica il Ministero, ciò non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza. 

Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?

29 Ottobre 2024 in Domande e risposte

In prossimità della scadenza del 31 ottobre per l'adesione al CPB da parte dei contribuenti forfettari e dei contribuenti ISA, le Entrate hanno pubblicato una serie di ulteriori chiarimenti con FAQ, ultimi dei quali i due quesiti cui si risponde il giorno 28 ottobre.

In particolare, attingendo dai quesiti del 25 ottobre, vediamo la replica ADE sulla omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2021/2023 e 224/2025.

Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?

Si chiedeva appunto se l'omessa dichiaraizone IRAP fosse o meno causa di esclusione dal CPB.

Le Entrate, confermano che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce  al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

Condanna con sentenza in giudicato: esclude dal CPB?

28 Ottobre 2024 in Domande e risposte

E' in scadenza la misura agevolativa rivolta ai contribuenti forfettari e agli ISA nota come CPB conconrdato preventivo biennale.

Salvo, proroga più volte smentita dai rappresentanti del governo, l'adesione al patto col Fisco dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre prossimo.

In attesa del termine le entrate hanno pubblicato una ulteriore trance di FAQ in replica ad altrettanti dubbi dei contribuenti.

In particolare si replica ad un quesito su una eventuale causa di esclusione, ossia, 

Esclusione dal CPB: occorre il giudicato della sentenza di condanna?

Con una FAQ si replica ad un contribuente che domanda se ai fini dell'esclusione del CPB occarra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se sia sufficiente una sentenza non definitiva.

Le Entrate con risposta del 25 ottobre hanno evidenziato che la risposta è da ricercare nei chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare n 18/2024, nella quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante  “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo  biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».

Ricordiamo infine che l'art 11 comma 1 lett b) del decreto CPB prevede tra le cause di esclusione la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al Dlgs n 74/2000 nonchè uno dei reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi 3 periodi di imposta antecendenti a quelli di applicazione del CPB stesso.