CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio?

28 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari:

  • ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, 
  • a quelle destinate alle locazioni brevi,
  • oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Il 3 settembre è stato pubblicato l'avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN.

Pertanto, le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sulla obbligatorietà del CIN e sulle eventuali sanzioni, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso.

Attenzione però al fatto che il Ministero del Turismo con apposito comunicato ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per provvedere alla richiesta ed esposizione del CIN nella propria struttura, i dettagli di seguito.

CIN affitti brevi: entro quando va richiesto?

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine

Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

CIN affitti brevi: alcune faq con chiarienti

In merito al CIN il Ministero ha pubblicato diverse FAQ di chiarimento per i termini, vediamole, distinguendo chi possiede già il CIR ossia il codice identificativo regionale e chi non lo possiede, i dettagli.

  1. Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
    I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
  2. Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
    In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
  3. Una struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
  4. In una Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la tipologia struttura, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la tua struttura, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
  5. Se la propria Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale. 

Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c’è?

21 Ottobre 2024 in Domande e risposte

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche aggiornata al 2024.

Vediamo che differenza c'è tra il bollo virtuale e l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che potrebbe ingenerare confusione nei contribuenti.

Imposta di bollo fatture elettroniche: differenza col bollo virtuale?

Secondo quanto specificato nella Guida 2024 sull'imposta di bollo delle fatture elettroniche, la modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (cioè con la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali).

Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modalità virtuale 

  • sui documenti cartacei, 
  • nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo
  •  e nel versamento tramite modello F24

La società tra professionisti può accedere al CPB?

21 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Le Entrate hanno ulteriormente aggiornato la sezione delle FAQ dedicate al CPB Concordato preventivo biennale.

Ricordiamo che l'agevolazione è in scadenza il prossimo 31 ottobre e prevede un accordo con il fisco sottoposta a tassazione sostitutiva anzichè a tassazione ordinaria, secondo determinate condizioni previste dal Decreto CPB.

Vediamo se la misura è rivolta anche alle società tra professionisti.

La società tra professionisti può accedere al CPB?

 

Con FAQ si replica ad un contribuente che domandava se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, possa accedere al CPB.

Viene ricordato che l’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.

La norma subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA. 

Pertanto, si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.

Taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia.

Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo.

Ulteriori ISA, infine, sono approvati solo per i contribuenti esercenti attività d’impresa come, ad esempio, per le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, saloni di barbiere e parrucchiere, ristorazione con somministrazione, attività di mediazione immobiliare.

Pertanto viene evidenziato che la condizione per accedere è che la società sia soggetta agli Indici sintetici di affidabilità, ISA.

CIN affitti brevi: dove si deve esporre?

7 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il CIN  affitti brevi e turistici è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della pubblicazione del relativo avviso del Turismo in gazzetta ufficiale.

Dopo la piena operatività del BDRS, portale tramite il quale richiedere il codice identificativo per la propria struttura, vediamo dalle FAQ del Ministero, aggiornate al 4 ottobre, dove esporre il CIN.

CIN affitti brevi: dove si espone?

In base ad una faq del 4 ottobre il Ministero ha replicato ad un contribuente che domandava dove va esposto il CIN.

In particolare, il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'art 109 del Testo Unico sulla pubblica sicurezza (regio decreto n 773/1931) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

CIN affitti brevi: come si espone?

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. 

Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall'art 109 suddetto.

Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

25 Settembre 2024 in Domande e risposte

Ai sensi del DM n 55/2023 sono tenute alla comunicazione dei dati della titolarità effettiva le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

La Banca D'Italia nella sezione apposita del proprio sito ha evidenziato, con FAQ predisposte congiuntamente a MEF e UIF, un chiarimento per gli enti ecclesiastici, vediamolo.

Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 

Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: 

  • a) i fondatori, ove in vita; 
  • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

Detrazione spese gite scolastiche: quanto spetta in dichiarazione dei redditi?

11 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il giorno 30 settembre scade il termine per inviare la dichiarazione dei redditi Modello 730/2024 per dipendenti e pensionati.

Invece, a seguito della proroga disposta dal DL Correttivo di agosto il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF 2024 scade il 31 ottobre (anziché il giorno 15 ottobre come previsto inizialmente).

Nei modelli dichiarativi tra le spese detraibili vi sono quelle sostenute per le gite scolastiche dei figli, vediamo tutti i dettagli.

Spese gite scolastiche: sono detraibili nel 730/2024?

Con una FAQ del 10 settembre l'Agenzia delle entrate conferma che le spese per le gite scolastiche deliberate dagli organi d’istituto sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%. 

Queste spese rientrano tra quelle di istruzione scolastica (art 15 comma 1 lettera e-bis del Tuir) e si possono portare in detrazione a condizione che il pagamento avvenga con versamento bancario (o postale) o mediante altri sistemi di pagamento tracciabile. 

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Si ricorda, inoltre, che se la spesa viene pagata direttamente alla scuola non è necessario richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare

In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all’agenzia di viaggio) va richiesta all’istituto scolastico un’attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente.

Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

4 Settembre 2024 in Domande e risposte

I depositari delle scritture contabili di imprese e professionisti che intendono comunicare la cessazione dell’incarico nel caso di mancata comunicazione da parte del contribuente, titolare delle scritture possono provvedere tramite l'applicativo web delle entrate.

Per modello e istruzioni leggi anche: Depositario scritture contabili: attivo il servizio ADE per cessare 

In particolare, il servizio web, disponibile  all’interno del cassetto fiscale, consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempimenti” (Decreto legge n. 1/2024),  grazie al quale in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili per la fine dell’incarico del depositario, il professionista può informare direttamente l’Agenzia delle Entrate in caso di inerzia da parte del contribuente titolare delle scritture nei 30 giorni previsti per legge.

Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

L’utilizzo del servizio è consentito ai depositari di scritture contabili per i quali risulti attivo un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a patto che:

  • siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico,
  • il contribuente depositante sia stato informato – con PEC o Raccomandata A/R – dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate,
  • l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13/01/2024.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 2 settembre una guida utile a tal proposito.

CIN affitti brevi e sanzioni: quando scattano?

3 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il CIN per gli affitti brevi e turistici è richiedibile su tutto il territorio nazionale, infatti dal 3 settembre è attivo definitivamente il portale BDRS per le richieste.

Il Codice identificativo nazionale, si richiede tramite apposita procedura automatizzata ed è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Il 3 settembre il Turismo ha annunciato la pubblicazione in GU dell'avviso che attiva ufficialmente il BDRS e da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni per obblighi e sanzioni.

Il CIN va richiesto, infatti, entro il 2 novembre prossimo e decorso tale termine, scattano i 60 giorni, trascorsi i quali, i soggetti che non hanno provveduto alla richiesta saranno soggetti a sanzioni.

Pertanto, chi non provvede a richiedere il CIN, dal 2 gennaio 2025 sarà soggetto a sanzione, vediamo una tabella di sintesi con le sanzioni per gli inadempienti:

Fattispecie 

Sanzione

Mancata richiesta CIN

Da 800 a 8.000 euro

Mancata esposizione CIN

Da 500 a 5.000 euro

Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)

Sanzioni nazionali o comunali

Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) 

Da 600 a 6.000 euro

Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale) 

Da 2.000 a 10.000 euro

L’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici è una novità per il requisito nazionale e precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio, si rimanda alla normativa di riferimento.

Codice CIN affitti brevi: come si richiede?

2 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

Si evidenzia che il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Con le disposizioni applicative si regolamentano le modalità di interoperabilità tra:

  • la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche,
  • e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Tra le regole, viene specificato come si compone il CIN, codice unico nazionale per le locazioni brevi.

Il CIN viene generato dalla BDSR secondo il seguente formato:

Il modello d’interoperabilità presuppone la sussistenza di una banca dati presso le Regioni e le Province autonome dove vengono raccolte le informazioni relative alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, tramite l’utilizzo del CIR. 

Le banche dati devono possedere i seguenti requisiti di: 

  • A. Informazione: essere in possesso di un meccanismo di rilascio e gestione del CIR e mettere a disposizione il set minimo di informazioni richiesto dalla BDSR (come da Allegato B); 
  • B. Integrazione: essere in grado di integrarsi con le API messe a disposizione dal Ministero del turismo; inoltre dovranno utilizzare il meccanismo di autenticazione e autorizzazione stabilito dallo stesso Ministero, in accordo con le linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

Ricordiamo che il CIN è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 e può essere richiesto dai titolari o gestori della struttura. 

Accedi da qui alla BDRS per richiedere e ottenere il CIN e leggiCodice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo..

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

2 Agosto 2024 in Domande e risposte

La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Vediamo, ai fini della tassazione, quando per tali contratti si può optare per la cedolare secca.

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

L'agenzia delle entrate aggiorna le regole per le locaizoni brevi ad agosto 2024 precisando che, la cedolare secca può essere scelta per i contratti per cui:

  • la durata non deve superare i 30 giorni,
  • non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale,
  • devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze,
  • possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche),
  • le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa,
  • può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni,
  • possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

La cedolare secca ricordiamolo prevede che il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere
di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.

Attenzione al fatto che, con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%.
Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. 

L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.