Come beneficiare del Credito per la ZES Unica?

29 Luglio 2024 in Domande e risposte

Dal 31 luglio e fino ed entro il 17 gennaio 2025 è possibile inviare le comunicazioni integrative per usufruire del credito ZES Mezzogiorno.

Si tratta delle comunicazioni integrative, previste dal Provvedimento dell'11 giugno delle Entrate, per i soggetti che hanno validamente presentato la prima comunicazione e con le stesse modalità devono indicare gli investimenti

  • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione; 
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione. 

Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Per approfondimenti si rimanda alle istruzioni al modello di cui si tratta

Come fruire del Credito per la ZES Unica?

Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024 (Termine scaduto) all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota dall'Agenzia delle entrate in data 22 luglio 2024 e fissata al 17,6668 per cento dell'importo richiesto (Provvedimento 305765/2024)

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con il codice tributo " 7034".

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Come sopra già evidenziato, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.  Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

Perché non trovo il modello 730-4 negli archivi dell’INPS?

23 Luglio 2024 in Domande e risposte

Può accadere che il contribuente, accedendo all’Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2024»; questa situazione si verifica nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha trasmesso all’INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.

In questi casi, il contribuente viene informato:

  • direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
  • dall’intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.

Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all’INPS il modello 730-4, e, pertanto, il contribuente per eventuali problematiche dovrà fare riferimento esclusivamente all’Agenzia.

Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l’assenza negli archivi Inps del modello 730-4:

  • il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
  • la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all’Agenzia delle Entrate e da parte dell’Agenzia verso l’Istituto;
  • la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.

Leggi anche INPS e assistenza fiscale nel 2024

730/2024: che cos’è la dichiarazione congiunta?

23 Luglio 2024 in Domande e risposte

Il Modello 730/2024 va presentato entro il 30 settembre.

Tale modello presenta nel frontespizio uno spazio riservato alla Dichiarazione congiunta.

Vediamo che cos'è

730/2024: che cos'è la dichiarazione congiunta?

In particolare, se entrambi i coniugi possiedono solo redditi 2023 indicati di seguito

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.   

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.   

Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 

Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Credito d’imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni?

12 Luglio 2024 in Domande e risposte

Oggi 12 luglio è l'ultimo giorno per inviare la comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato una serie di FAQ del giorno 11.07 a beneficio di chi deve ancora inviare la suddetta comunicazione.

Tra le risposte fornite dall'agenzia ve n'è una che chiede la cumulabilità del credito di imposta in oggetto con altre agevolazioni, vediamo i dettagli.

Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre misure?

Veniva richiesto se sia possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative).

Le Entrate hanno replicato che in base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”

Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.

Leggi anche: Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini per approfondimenti ulteriori.

Assistenza per operazioni di M&A: quale onorario applicare?

28 Giugno 2024 in Domande e risposte

In data 26 guigno l'ADC associaizoni di commercialisti ha pubblicato un vademecum con suggerimenti per il calcolo delle tariffe.

Tra gli altri, secondo il Vademecum, relativamente alle operazioni di M&A la determinazione dei compensi varia molto in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal professionista. 

Il documento orientativo specifica testualmente che a tal proposito "Sono da considerare la dimensione dell’incarico, la complessità dell’operazione e la stima delle probabilità di concludere il deal. L’ Advisor è colui che gestisce il processo di M&A, negozia i termini dell’operazione con la controparte, trova i possibili acquirenti. Assiste inoltre con impegno e continuità l’imprenditore/management con lo scopo di focalizzare costantemente le risorse sulla preparazione e sviluppo del processo di vendita o fusione."

Ciò premesso, per operazioni di M&A, lo stesso vademecum indica di procodere come segue

valore del deal compenso

Fino 3.000.000

 Dal 4% al 6%

Da 3.000.001 a 6.000.000

 Dal 3% al 5%
Da 6.000.001 a 10.000.000  Dal 2% al 4%

Da 10.000.001 a 20.000.000

Da 10.000.001 a 20.000.000 Dal 1% al 3%

Da 20.000.001 a 50.000.000

Da 20.000.001 a 50.000.000 Dal 1% al 2%

Oltre 50.000.000

Oltre 50.000.000 Dallo 0,5% al 1%

730/2024 senza sostituto: può usarlo chi possiede solo redditi di fabbricati?

24 Giugno 2024 in Domande e risposte

Le Entrate con una faq datata 24 giugno evidenziano una delle novità per la dichiarazione dei redditi 2024.

Si replica ad un contribuente che domandava se, possedendo solo redditi di fabbricati, quest'anno possa utilizzare il modello 730/2024, anzichè il modello redditi PF. La risposta delle entrate è affermativa e vediamo il perché.

730/2024: posso usarlo se possiedo solo redditi di fabbricati?

La norma di riferimento per questa novità è l'art 2 comma 1 del Dlgs n 1/2024  che in dettaglio prevede che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4.

Tale articolo, spiegano le Entrate, prevede la possibilità di rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva l’utilizzo del modello 730. 

Viene anche previsato che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che annualmente approva il modello di dichiarazione, saranno individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.

Dalle dichiarazioni da presentare nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i contribuenti non titolari di partita Iva che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C) possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Chi ad esempio, deve dichiarare per l'anno 2023, solo redditi fondiari (quadri A e B del modello) può utilizzare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, invece del modello Redditi PF 20234.

Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?

21 Giugno 2024 in Domande e risposte

Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione  attivi  erano ben 302:, di cui:

33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti. 

 Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:

Fondi Pensione Negoziali   

Sono  i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.

Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.

Fondi Pensione  Aperti

Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.

Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.

Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.

Piani Individuali Pensionistici (PIP)

Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.

Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.

Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.

In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori  produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.

Fondi pensione preesistenti

Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.

Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.

Caratteristiche:   Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.

Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.

Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.

Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.

In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.

Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire?

20 Giugno 2024 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una brochure di sintesi con le regole per il concordato preventivo biennale, approvato con il Dlgs n 13/2024 di prima attuazione della Riforma Fiscale.

Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024 (termine ora modificato al 31 ottobre 2024 con l'approvazione di un Decreto in data 20 giugno)

Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Viene specificato che, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di:

  • plusvalenze, 
  • minusvalenze e sopravvenienze,
  •  i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir.

Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. 

Infine viene evidenziato anche che:

  • i “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) 
  • e il “valore della produzione netta”,

da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Leggi anche Concordato preventivo biennale al via: il 1°anno ci si adegua con sconto per approfondire le regole.

Procreazione medica assistita: sono detraibili le spese estere?

19 Giugno 2024 in Domande e risposte

Con una FAQ del 19 giugno le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sulle spese per la procreazione medica assistita (PMA) effettuata all'estero.

In particolare, si chiede se siano spese mediche detraibili e se si quali documentazione è necessaria.

Il Fisco risponde che tali spese sono detraibili a certe condizioni che di seguito vengono dettaagliate.

Viene premesso che, in materia di PMA la disciplina di riferimento è prevista dalla Legge n 40/2004 e precisato che le spese sostenute all’estero nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono detraibili a condizione che:

  • siano eseguite per le finalità consentite in Italia
  • e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero. 

Inoltre, dalla documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute, o da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano, deve risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

In presenza di documentazione sanitaria in lingua estera, occorre produrre una traduzione in italiano sulla base delle regole generali. 

In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta come chiarito dalla Circolare n 18/2016 .

Precompilata 2024: come si accede per terzi?

3 Giugno 2024 in Domande e risposte

Le Entrate nella sezione apposita della Dichiarazione Precompilata chiariscono chi può accedere alla dichiarazione 2024 per conto di terzi, vediamo le regole e i passaggi per farlo.

Precompilata 2024: come si accede per terzi?

Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto terzo, in qualità di:

  • persona di fiducia,
  • tutore, 
  • curatore speciale, 
  • amministratore di sostegno o genitore,

devi essere in possesso dell’apposita abilitazione.

In particolare, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali:

  • Spid, Cie, Cns e per i soggetti titolati ad averle, 
  • con le credenziali rilasciate dall’Agenzia [Entratel/Fisconline]

all’Area Riservata, occorre selezionare il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra: Successivamente occorre selezionare come si vuole operare

  • Tutore/Curatore speciale, 
  • Amministratore di sostegno, 
  • genitore,
  • persona di fiducia,

e inserire il codice fiscale della persona per la quale intendi operare.

Infine occorre selezionare nella sezione Servizi più richiesti il tasto "dichiarazione precompilata".

Infine ricordiamo che chi intende accedere per conto terzi deve essere preventivamente autorizzato seguendo le istruzioni reperibili sulla apposita pagina delle entrate..