Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?

22 Agosto 2024 in Domande e risposte

Il Decreto PNRR all'art 38 contiene un credito di imposta ormai noto come Transizione 5.0 le cui regole attuative sono state messe a punto dal DD MIMIT/MEF pubblicato in GU n183 del 6 agosto 2024.

Ricordiamo che il credito transizione 5.0 è un contributo rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Vediamo le comunicazioni necessarie alla procedura e il calendario di presentazione riscontro del GSE gestore della misura.

Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?

Comunicazione preventiva: le imprese devono inviare telematicamente, con modello da definire dal gestore GSE, una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

  • soggetto beneficiario;
  • progetto di innovazione, con data di avvio e di completamento;
  • investimenti agevolabili e relativo ammontare;
  • importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
  • impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

Certificazione ex ante: la comunicazione preventiva è accompagnata da una certificazione tecnica ex ante attestante (da un certificatore indipendente) l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Comunicazione importo del credito d’imposta prenotato: il GSE, dopo opportune verifiche, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunicherà all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse stanziate per la misura.

Comunicazione periodica: da inviare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato. L’impresa dovrà trasmettere una comunicazione con:

  • gli estremi delle fatture, per effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Conferma credito d’imposta prenotato: entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione periodica, il GSE effettuati i controlli, se con esito positivo, trametterà all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato. Attenzione, se l’investimento è inferiore a quanto indicato nella comunicazione preventiva, l’importo del credito di imposta prenotato sarà ridotto.

Comunicazione finale e relativi allegati: dopo il completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni per individuare:

  • il progetto di innovazione completato, con data di effettivo completamento;
  • l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
  • l’importo del relativo credito d’imposta;
  • l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

Certificazione ex post: alla comunicazione di completamento dovrà essere allegata la certificazione ex post, sempre a firma di un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.

Leggi anche: Credito Transizione 5.0: regole attuative con il dettaglio delle norme di riferimento, degli ammessi e degli esclusi alla misura.

Credito Transizione 5.0: calendario delle comunicazioni

Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa
all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione

Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

.

A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato

Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

Come beneficiare del Credito per la ZES Unica?

29 Luglio 2024 in Domande e risposte

Dal 31 luglio e fino ed entro il 17 gennaio 2025 è possibile inviare le comunicazioni integrative per usufruire del credito ZES Mezzogiorno.

Si tratta delle comunicazioni integrative, previste dal Provvedimento dell'11 giugno delle Entrate, per i soggetti che hanno validamente presentato la prima comunicazione e con le stesse modalità devono indicare gli investimenti

  • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione; 
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione. 

Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Per approfondimenti si rimanda alle istruzioni al modello di cui si tratta

Come fruire del Credito per la ZES Unica?

Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024 (Termine scaduto) all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota dall'Agenzia delle entrate in data 22 luglio 2024 e fissata al 17,6668 per cento dell'importo richiesto (Provvedimento 305765/2024)

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con il codice tributo " 7034".

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Come sopra già evidenziato, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.  Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

Libretto Famiglia 2024, come funziona?

24 Luglio 2024 in Domande e risposte

Il libretto di famiglia  è   lo strumento  individuato dal DL n. 50 2017  per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le  persone fisiche, senza partita IVA )  con 

  1. un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi   comprensivo di contributi INPS  e premio INAIL  per il lavoratore
  2. obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS,  che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro. 

Libretto di famiglia cos'è

Si tratta di un  "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS  (www.inps.it)  in cui si versano   gli importi di denaro  necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori  di queste tre tipologie:

  • lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
  • lavori di manutenzione della casa o del giardino
  • lezioni private e ripetizioni scolastiche

L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni)  quanto dovuto,  sulla base delle comunicazioni ricevute  relative alle prestazioni  di lavoro effettuate

Prima della prestazione di lavoro   devono essere registrati  sulla piattaforma INPS  :

  1. sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che 
  2. il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà  anche i dati bancari  in modo da ricevere  l'accredito del compenso dall'Inps.

Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro  il costo è pari a  10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro  per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione. 

Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni,   utilizzando:

  • il modello F24 Elide   in Posta o in banca.
  • il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online,  sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.

La norma prevede il limite  massimo di utilizzo di  2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;

Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è  stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui. 

Il prestatore di lavoro  invece può guadagnare

  • complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
  • al massimo 2500 con la stessa famiglia

Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare  con il lavoratore  un compenso maggiore . 

Per alcune categorie di lavoratori (pensionati,  studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito)  il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .

 La procedura  per utilizzare il Libretto famiglia

Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :

1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI 

  • SPID oppure
  • CNS  Carta nazionale servizi
  • CIE Carta di identità elettronica 

2- REGISTRAZIONE DATI  UTILIZZATORE  E PRESTATORE  – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore  può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)

3- ACQUISTO  dei buoni telematici  che vengono accreditati nel Libretto famiglia   può essere fatto  versando l'importo  prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere)   con una delle due modalità seguenti:

A–  con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno  indicati:
 nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
 nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

  •  nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
  •  nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  •  nel campo “codice”, la causale contributo LIFA 
  •  nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel  formato “AAAA”( ad es. 2017)

Bcon carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA  di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto  automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.

4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo,   i seguenti dati:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore  riceve notifica tramite mail o SMS.

Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che  a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO  accedendo all’area riservata MyINPS.

5-  PAGAMENTO DEI  COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE 

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi  al lavoratore  con la modalità prescelta al momento della  registrazione.  

I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL   vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il  prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo  con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito. 

Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?

15 Luglio 2024 in Domande e risposte

La legge di bilancio 2024 con il comma 64 dell'unico articolo 1 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso, poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024, di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n 13/2024 di giugno.

L'ade fa riferimento a questo documento di prassi per chierire se la plusvalenza è pagata anche dal comodatario.

Plusvalenza cessione immobile con superbonus: per chi?

Le Entrate, per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall' art 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), sintetizzano, che:

  • gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere:
    • dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione – conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera), 
    • dalla loro tipologia (trainanti o trainati), 
    • dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
  • sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).

Per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni?

12 Luglio 2024 in Domande e risposte

Oggi 12 luglio è l'ultimo giorno per inviare la comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato una serie di FAQ del giorno 11.07 a beneficio di chi deve ancora inviare la suddetta comunicazione.

Tra le risposte fornite dall'agenzia ve n'è una che chiede la cumulabilità del credito di imposta in oggetto con altre agevolazioni, vediamo i dettagli.

Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre misure?

Veniva richiesto se sia possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative).

Le Entrate hanno replicato che in base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”

Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.

Leggi anche: Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini per approfondimenti ulteriori.

Pensione di reversibilità: a chi spetta?

1 Luglio 2024 in Domande e risposte

La Corte di Cassazione, sezione lavoro,  con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287 ha ribadito un orientamento consolidato in tema di Pensione di reversibilità  e in particolare sulla ulteriore attribuzione ai superstiti  in caso di decesso del titolare della reversibilità.

Nello specifico si afferma che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22, l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione ( coniuge e figli a minori o disabili carico ma  è escluso che , alla morte   del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. 

Il  diritto alla pensione di reversibilità  in sostanza si applica una sola volta, quando  derivante dal decesso di chi beneficiasse di  pensione diretta.

Pensione di reversibilità: quali superstiti hanno diritto?

Giova ricordare  piu in particolare che per l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”,:

  • al coniuge e
  • ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo e
  • ai  figli superstiti maggiorenni se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

Non può comunque, il diritto a pensione di reversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.

Pensione di reversibilità solo  per i figli  disabili a carico

Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione aveva   riaffermato che la pensione di reversibilità  spetta al figlio superstite  solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di  soggetto disabile.

Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina,  in riforma della sentenza di primo grado ,  il diritto  alla reversibilità  della pensione goduta in vita dal defunto  padre.

La Corte  aveva motivato la decisione sulla base della  consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.  e aveva anche confermato che non si era verificata la  prescrizione decennale del diritto,  in quanto vi era stata interruzione della prescrizione  mediante domanda amministrativa. Condannava quindi  l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere  dalla morte del padre.

Nel ricorso in Cassazione  l’Inps  evidenziava che la Corte  di appello non aveva  accertato un  requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.

Inoltre l'istituto riaffermava che  i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa  andavano comunque considerati prescritti. 

La cassazione  accogli entrambi i motivi di ricorso  dell'INPS in quanto :

  1. dalla sentenza emerge che nessun  accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita;  requisito che  si pone quale fatto costitutivo del  diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18),   Questa mancanza costituisce una errata applicazione  di legge, 
  2. In tema di prescrizione,  anche riconoscendo  l' atto  interruttivo costituito dalla proposizione della domanda  amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel  momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre,  senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo, fosse passato o meno  oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.

730/2024 senza sostituto: può usarlo chi possiede solo redditi di fabbricati?

24 Giugno 2024 in Domande e risposte

Le Entrate con una faq datata 24 giugno evidenziano una delle novità per la dichiarazione dei redditi 2024.

Si replica ad un contribuente che domandava se, possedendo solo redditi di fabbricati, quest'anno possa utilizzare il modello 730/2024, anzichè il modello redditi PF. La risposta delle entrate è affermativa e vediamo il perché.

730/2024: posso usarlo se possiedo solo redditi di fabbricati?

La norma di riferimento per questa novità è l'art 2 comma 1 del Dlgs n 1/2024  che in dettaglio prevede che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4.

Tale articolo, spiegano le Entrate, prevede la possibilità di rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva l’utilizzo del modello 730. 

Viene anche previsato che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che annualmente approva il modello di dichiarazione, saranno individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.

Dalle dichiarazioni da presentare nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i contribuenti non titolari di partita Iva che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C) possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Chi ad esempio, deve dichiarare per l'anno 2023, solo redditi fondiari (quadri A e B del modello) può utilizzare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, invece del modello Redditi PF 20234.

Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?

21 Giugno 2024 in Domande e risposte

Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione  attivi  erano ben 302:, di cui:

33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti. 

 Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:

Fondi Pensione Negoziali   

Sono  i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.

Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.

Fondi Pensione  Aperti

Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.

Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.

Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.

Piani Individuali Pensionistici (PIP)

Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.

Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.

Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.

In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori  produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.

Fondi pensione preesistenti

Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.

Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.

Caratteristiche:   Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.

Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.

Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.

Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.

In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.

Interessi mutuo prima casa: chi si trasferisce per lavoro perde la detrazione?

17 Giugno 2024 in Domande e risposte

Le Entrate hanno pubblicato le nuove guide con tutti i chiarimenti utili alla Dichiarazione dei Redditi 2024.

Nella guida sugli oneri da portare in detrazione, ve n'è uno relativo agli interessi passivi sul mutuo prima casa.

In particolare, si specificano i casi in cui, NON si perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi nella dichiarazione.

Nel dettaglio non si perde il diritto per:

  • trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2); ciò anche in caso di trasferimento in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.5). Allo stesso modo, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da
    adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. La detrazione non si perde neanche se l’immobile viene locato (Circolare 20.04.2015 n. 17/E, risposta 4.5);
  • ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.

Imposta di bollo fatture: come si paga?

17 Giugno 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello n 129 del 5 giugno le Entrate hanno specificato il perimetro della esenzione dalla imposta di bollo per le quietanze di pagamento delle fatture (Leggi ancheImposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l'esenzione)

Inoltre, hanno chiarito le modalità di assolvimento della imposta, vediamole.

Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: 

  • a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
  • b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.