Imposta di bollo fatture: come si paga?

17 Giugno 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello n 129 del 5 giugno le Entrate hanno specificato il perimetro della esenzione dalla imposta di bollo per le quietanze di pagamento delle fatture (Leggi ancheImposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l'esenzione)

Inoltre, hanno chiarito le modalità di assolvimento della imposta, vediamole.

Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: 

  • a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
  • b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

IMU 2024: quando spettano le riduzioni?

6 Giugno 2024 in Domande e risposte

Entro il 30 giugno occorre presentare, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione IMU 2024.

A tal proposito è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.

Il principio generale, ricordato anche dalle istruzione al modello, è quello che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui:

  • sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, 
  • nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Si afferma nelle stesse istruzioni che la dichiarazione IMU deve essere presentata se:

  • l'immobile gode di qualche riduzione,
  • il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria

IMU 2024: quando spettano le riduzioni?

Vediamo i casi in cui la normativa IMU prevede delle specifiche riduzione dell'aliquota per le quali, in caso di cambiamenti, occorre presentare la relativa dichiarazione.

L’art. 1, comma 747 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

  • a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  • b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  • c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Sul comodato è bene anche ricordare che la Legge di conversione del Decreto Crescita ha abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado. L’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione IMU segue la logica per la quale non è necessario che il contribuente attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.

Inoltre, in tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.  Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.

Infine, la legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 760, prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Le istruzioni però specificano che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

Precompilata 2024: come si accede per terzi?

3 Giugno 2024 in Domande e risposte

Le Entrate nella sezione apposita della Dichiarazione Precompilata chiariscono chi può accedere alla dichiarazione 2024 per conto di terzi, vediamo le regole e i passaggi per farlo.

Precompilata 2024: come si accede per terzi?

Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto terzo, in qualità di:

  • persona di fiducia,
  • tutore, 
  • curatore speciale, 
  • amministratore di sostegno o genitore,

devi essere in possesso dell’apposita abilitazione.

In particolare, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali:

  • Spid, Cie, Cns e per i soggetti titolati ad averle, 
  • con le credenziali rilasciate dall’Agenzia [Entratel/Fisconline]

all’Area Riservata, occorre selezionare il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra: Successivamente occorre selezionare come si vuole operare

  • Tutore/Curatore speciale, 
  • Amministratore di sostegno, 
  • genitore,
  • persona di fiducia,

e inserire il codice fiscale della persona per la quale intendi operare.

Infine occorre selezionare nella sezione Servizi più richiesti il tasto "dichiarazione precompilata".

Infine ricordiamo che chi intende accedere per conto terzi deve essere preventivamente autorizzato seguendo le istruzioni reperibili sulla apposita pagina delle entrate..

Detrazione Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce agli eredi?

29 Maggio 2024 in Domande e risposte

Nel caso di trasferimento di immobile per successione, oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF  viene trasmessa, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene,  ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell'immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

E' quanto viene ribadito da una interrogazione parlamentare di ieri 28 maggio dal sottosegretario Freni.

Il quesito chiedeva chiarimenti sulla eventuale possibilità di beneficiare delle quote rimanenti della detrazione decennale anche nel caso in cui l’immobile fosse in affitto.

Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che non è possibile in quanto: “l'art. 16-bis del TUIR prevede che la fruizione delle rate residue della detrazione spettante per gli interventi di recupero in caso di decesso dell’avente diritto si trasmetta per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”

Per beneficiare delle rate rimanenti dell’agevolazione è necessario che venga rispettata la condizione di detenzione materiale e diretta del bene.

Ristrutturazioni edilizie: detrazione eredi nel 730/2024

Ricordiamo che nel caso spetti la quaota residua poichè ricorrono le condizioni prescritte dalla norma, nel modello 730/2023 le detrazioni per ristrutturazioni del soggetto deceduto vanno indicate, dagli eredi nel Quadro E, Sezione III A ai righi da E41 a E43.

Le istruzuini al modello sottolineano che, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

In particolare, in colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione) occorre indicare il codice: ‘4’ se il contribuente nell’anno 2023 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce la detrazione agli eredi?

L'agenzia delle entrate ha più volte chiarito il perimetro di spettanza agli eredi delle ristrutturazioni edilizie residue di spettanza degli eredi.

Ad esempio con la Risposta a interpello n 594/2022, le entrate hanno chiarito il caso di un immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013). Per approfondire leggi: Detrazione rate residue lavori straordinari: il caso di immobile ereditato e locato

Con la Circolare n 7/E del 04.04.2017 aveva fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi e sugli oneri detraibili e piu precisamente sul tema in oggetto aveva chiarito che:

  • se l'immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi,
  • se l'immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota,
  • se l'immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita,
  • se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità, mentenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. 

Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. 

Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione. 

Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.

Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene." 

In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. 

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.  E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene

Ravvedimento speciale: quando si paga?

28 Maggio 2024 in Domande e risposte

L'agenzia delle entrate replicando ad una FAQ del 27 maggio ha pubblicato un utile calendario delle scadenze per il ravvedimento speciale.

In particolare, viene prima ricordato che al ricorrere delle condizioni previste in materia di “ravvedimento speciale”, il decreto legge n. 215/2023 ha esteso tale istituto al periodo d’imposta 2022, qualora la dichiarazione per tale periodo sia stata validamente presentata.

Il decreto legge n. 39/2024 invece, ha riaperto i termini per coloro che non hanno perfezionato entro la data originaria del 30 settembre 2023 la procedura di regolarizzazione (ravvedimento speciale previsto dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023) per l’anno d’imposta 2021 e precedenti.

Ora vediamo il calendarip di riepilogo delle prossime scadenza

Ravvedimento speciale: quando si paga?

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti:

  • l’adesione al ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022 si perfeziona con il versamento entro il 31 maggio 2024 dell’intero importo dovuto o della prima rata (entro lo stesso termine occorrerà, inoltre, rimuovere le irregolarità o sanare le omissioni che si intendono regolarizzare);
  • se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive alla prima vanno versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per queste tre rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
  • il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione per l’anno 2021 e precedenti presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024; 
  • oppure è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024 di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

19 Maggio 2024 in Domande e risposte

Lo scorso 11 aprile è scaduto il termine (prorogato) per la prima comunicazione dei dati del Titolare Efettivo.

Ci si chiede se succesivamente, andranno effettuate altre comunicazioni. Vediamolo dalla normativa di riferimento.

ATTENZIONE: il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.

Titolare effettivo: operatività del registro

Prima di dettagliare le norme sulla comunicazioni dei dati del titolare effettivo, ricordiamo che con la pubblicazione in GU n. 236 del Decreto MIMIT 29 settembre 2023 è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. 

In base a tale decreto, dal 9.10.2023 sono decorsi i 60 giorni per la prima comunicazione dei dati, termine scaduto lo scorso 11 aprile, dopo la sospensione del termine iniziale fissato all'11 dicembre e congelato dal ricorso di Assofiduciaria presso il TAR del Lazio. L'intervento del Consiglio di Stato ha nuovamente sospseso fino alla decisione di merito che dovrà verificarsi dal prossimo 19 settembre.

Nel frattempo, in attesa di dati certi, ci si chiede se la prima comunicazione sui dati del titolare, vada poi confermata e cosa fare in caso di variazione degli stessi dati, vediamolo.

Titolare effettivo: la prima comunicazione e le successiva

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
Attenzione al fatto che, come specificato dalle istruzioni di Unioncamere, la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese.

Come recita l'art 3 comma 3 del DM n 5572023 e conferma la guida di unionecamere, unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma".

A tal proposito, le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.

Inoltre, come recita lo stesso articolo di legge i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Quindi sinteticamente, le comunicazioni dei dati del titolare effettivo, successive alla prima:

  • se sono comunicazioni di conferma, vanno inviate entro 12 mesi dal prima, anche insieme all'invio del deposito di bilancio (non risultano al momento ufficiali istruzioni da parte di Unioncamere), 
  • le comunicazioni di variazione vanno inviate singolarmente entro tre giorni dalla avvenuta variazione.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. 

Acquisti prima casa: cosa controlla il Fisco?

1 Maggio 2024 in Domande e risposte

Sugli acquisti immobiliari con l'agevolazione prima casa il Fisco controlla gli atti per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge.  A tal fine, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

Prima di dettagliare i termini dei controlli relativi agli acquisti con l'agevolazione prima casa, ricordiamo le condizione per le quali essa spetta.

Agevolazione prima casa 2024: i requisiti per averla

Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti, nel dettaglio:

  • la dichiarazione sostitutiva da parte dell’acquirente del possesso dei requisiti “prima casa” (attenzione la dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita),
  • l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
    • A/2 (abitazioni di tipo civile) 
    • A/3 (abitazioni di tipo economico) 
    • A/4 (abitazioni di tipo popolare)  
    • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)   
    • A/6 (abitazioni di tipo rurale) 
    • A/7 (abitazioni in villini) 
    • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
  • l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
    • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive) 
    • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro 
    • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.  

Acquisti prima casa 2024: che controlli effettua il Fisco

La verifica da parte del Fisco sul possesso dei su indicati requisiti va fatta, entro i seguenti termini: 

  • tre anni dalla data di registrazione dell’atto, 
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici 
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. 

In mancanza dei requisiti richiesti per l'agevolazione, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

Spese per cure termali: sono detraibili sul 730?

25 Aprile 2024 in Domande e risposte

Veniva domandato se le spese per cure termali, con abbonamento, siano detraibili in dichiarazione.

Le Entrate con una FAQ del 23 aprile replicano di si, vediamo a che condizioni.

In particolare viene chiarito che, le spese sostenute per cure termali, ad eccezione di quelle relative al viaggio e al soggiorno termale, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro.

La detrazione spetta a condizione che vi sia una prescrizione medica che dimostra il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Ai fini della indicazione delle spese nel Modello 730/2024 occorre essere in possesso (e conservare) i seguenti documenti:

  • ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
  • prescrizione medica
  • ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Attenzione al fatto che per le prestazioni che non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.

Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?

22 Aprile 2024 in Domande e risposte

Dal 16 aprile 2024, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta. 

E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:

Come fare?

Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:

  1. si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
  2. si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.

In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.

E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:

Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:

Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?

16 Aprile 2024 in Domande e risposte

Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.

Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.

Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.

Omesso deposito del bilancio: le sanzioni

L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio

  • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”