Visita medica al dipendente dopo lunga malattia: è obbligatoria?

8 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro  ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università,  in tema di obbligo di  effettuazione della visita medica di controllo  di un  dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni 

La commissione  chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la  continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria 

In particolare la nota della Commissione   riepiloga il quadro normativo, ricordando che    l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  al comma  1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di  rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

 Invece  l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le 

attività,  l’obbligo di “nominare il medico  competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto  legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023) 

Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i  compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :

  1. “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza”,  e di: 
  2. “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Infine  l’articolo 41, sulla  “Sorveglianza  sanitaria”, prevede  in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

 L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566  in cui è stato chiarito che l"a  "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere  "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in  azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime  mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario

compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza  pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

La Commissione conclude affermando  che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere  sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare  la loro idoneità  alla mansione già svolta.

Ecobonus auto e moto 2024: come si ottiene il contributo?

5 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il MIMIT ieri 1 febbraio ha tenuto un incontro del Tavolo Automotive per la presentazione dei contenuti del DPCM di rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti (Ecobonus).

Il ministro Urso ha illustrato le principali novità dell’Ecobonus 2024 che stanzia risorse per 950 milioni di euro per gli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni inquinanti.

È previsto inoltre un contributo di rottamazione proporzionale alla classe ambientale di appartenenza del veicolo rottamato e la possibilità di rottamare anche le Euro 5. 

Nel 2024 il contributo massimo ottenibile, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5.000 a 13.750 euro.

Ecobonus auto e moto 2024: a quanto ammontano le risorse?

Le risorse complessive dell’Ecobonus 2024 verranno così ripartite: 

  • 793 milioni per le auto; 
  • 35 milioni per ciclomotori, motocicli, quadricicli; 
  • 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri; 
  • 20 milioni per l'usato di auto; 
  • 50 milioni per un programma sperimentale di noleggio a lungo termine.

Ecobonus auto e moto 2024: come si chiede e si ottiene il contributo?

Vediamo l'iter dell’Ecobonus 2024 che prevede in dettaglio quattro fasi:

  1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata,
  2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto,
  3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato,
  4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Per le domande di prenotazione del bonus da parte dei rivenditori leggi: Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01

Bonifici a cavallo d’anno: qual’è la rilevanza fiscale per emittente e ricevente?

5 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Le Entrate hanno nuovamente trattato la questione della corretta imputazione di incassi e pagamenti a cavallo d'anno, lato percipiente e lato emittente.

Nel dettaglio, ieri 1 febbraio durante Telefisco 2024, tra i vari quesiti sulle principali tematiche fiscali, è stato chiarito che per i bonifici in uscita rileva l’ordine di pagamento e nessuna importanza assume la data dell’addebito sul conto corrente dell’emittente.

Vediamo però le differenza sulla rilevanza fiscale tra i pagamenti lato emittente e lato ricevente

Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il pagatore

Il caso specifico del quesito, trattato ieri dall'agenzia, riguardava un soggetto che ha effettuato il pagamento, quindi lato pagatore, in tal caso rileva il momento dell'ordine da parte del soggetto.

Per il chiarimento, l’Amministrazione rimanda al contenuto della Risoluzione n. 77/2007, secondo la quale i contributi previdenziali pagati, tramite carta di credito, alla Cassa di previdenza sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF nel momento in cui è utilizzata la carta. 

Pertanto, per citare l'esempio utilizzato nel chiarimento, se il professionista effettua un bonifico il 29 dicembre 2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2 gennaio 2024, secondo l’Agenzia il costo sostenuto è riferito all’anno 2023 da dedurre nel modello Redditi 2024.

Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il percipiente

In precedenza, la stessa Agenzia aveva già trattato il tema dal punto di vista del percipiente, precisando che rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente, quindi della disponibilità.

Dal momento della disponibilità infatti il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente l'incasso.

Restando sul medesimo esempio:

  • il 29 dicembre 2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo,
  • l’accredito della somma sul conto corrente del professionista avviene il 2 gennaio 2024.

Il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 e andrà dichiarato nel modello Redditi 2025.

Incassi e pagamenti: rilevanza fiscale

Per valutare la rilevanza fiscale distinguiamo tra:

  • pagamento/riscossione in contanti: il momento del pagamento e il momento dell’incasso coincidono, pertanto rileva la consegna del denaro;
  • pagamento/riscossione con strumenti diversi dal contante quali: assegni, bonifici, bancomat o carte di credito) va considerato lo sfasamento temporale che si verifica tra la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente e l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.

Atto pignoramento presso terzi: va notificato sia al terzo che al debitore?

1 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.

Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.

Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?

L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.

Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.

Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).

L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.

Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.

L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.

Dichiarazione IVA 2024: va presentata in caso di cessazione attività?

22 Gennaio 2024 in Domande e risposte

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modelle IVA 2024 per la presentazione della dichiarazione a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo.

In particolare, la dichiarazione IVA 2024 va presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 2023, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 con le seguenti modalità: 

  • a) direttamente dal dichiarante; 
  • b) tramite un intermediario; 
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Ci si domanda se i soggetti che abbiano cessato l'attività nel corso del 2023 debbano o meno presentare la dichiarazione IVA e la risposta è affermativa, vediamo i dettagli.

Cessazione attività: va presentata la dichiarazione IVA 2024?

I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti, ai sensi dell’art. 35, comma 4, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.

Va sottolineato che, nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione abbia cessato l’attività, con conseguente cancellazione della partita IVA, e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività, con apertura di una nuova partita IVA, egli deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da:

  • il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno oggetto della presente dichiarazione;
  • un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata.
  • Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
  • un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

In merito all'eventuale credito IVA, occorre specificare che il rigo VX4, riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2023,in caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Rottamazione quater alluvionati: quando scade la prima rata?

1 Dicembre 2023 in Domande e risposte

Il 30 novembre è scaduto il termine per versare, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito a livello nazionale, la seconda rata della Rottamazione quater.

Come ricordato più volte dall'Agenzia, il pagamento è considerato valido se effettuato entro il 5 dicembre prossimo.

In merito agli alluvionati, occorre ricordare che, essi hanno avuto tre mesi di proroga per l'adesione alla definizione agevolata e pertanto entro il 31 dicembre riceveranno le Comunicazioni delle somme dovute.

Con comunicato stampa del 1 dicembre l'agenzia della riscossione ha riepilogato le regole della misura della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e in merito agli alluvionati ha specificato quanto segue.

Rottamazione quater alluvionati: quando parte la rateizzazione?

Agenzia della riscossione avvisa che la prossima settimana partirà l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023). 

Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

La comunicazione che riceveranno ricordiamolo fornisce innanzitutto l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda e altri dettagli di seguito evidenziati.

L’invio delle comunicazioni, come disposto dalla legge, sarà completato entro il mese di dicembre. 

In questo caso la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

Rottamazione quater alluvionati: la comunicazione delle somme dovute

La comunicazione delle somme dovute per gli alluvionati, come per gli altri soggetti, contiene:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione,
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

Una copia della “Comunicazione”, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata ed è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica, inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione" e i moduli per pagare.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).  

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio ContiTu”.

La plusvalenza dell’immobile acquisito per donazione è tassabile?

30 Novembre 2023 in Domande e risposte

Quando oggetto della vendita è un fabbricato ad uso abitativo  ricevuto in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione (IRPEF) solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi 5 anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.

In questo caso la plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
In pratica la donazione non interrompe lo scorrere dei 5 anni per affrancare la plusvalenza.
Se pero’ il donatario ha destinato l’immobile a prima casa la plusvalenza non è tassabile e non importa piu’ fare riferimento al donante.
La plusvalenza se tassabile è considerata reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
L’obbligo di dichiarare il reddito sorge con l’incasso in ossequio al principio di cassa, e deve essere dichiarato nel quadro RL del Modello Unico.

Investimenti ricerca e sviluppo: come si compila il rigo RU151 del Modello Redditi SC?

16 Novembre 2023 in Domande e risposte

Le Entrate pubblicano una faq data 15 novembre con la quale si chiedono chiarimenti sulla compilazione del Quadro RU del Modello redditi SC.

Nel dettaglio, il caso di specie è relativo ad una società di capitali ha maturato nel periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2022 con il codice credito L1) e ha fruito nel 2022 di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito. 

La società chiede chiarimenti su come compilare il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023.

Le Entrate evidenziano quanto segue.

Come compilare il rigo RU151 in caso di doppia agevolazione?

Come specificato dalle istruzioni al Modello in oggetto, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

Ciò premesso, le Entrate con la FAQ sottolineano che nel caso di specie, il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023 vada compilato nel seguente modo:

  • in colonna 1 va indicato il codice credito L1,
  • in colonna 2 va indicato l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia 2021;
  • in colonna 3 va indicata la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.

Rottamazione quater: quando scade la prima rata per gli Alluvionati?

27 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Nel comunicato stampa datato 25 ottobre, nel quale la Riscossione ricorda termini e modalità di pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quater, in scadenza il prossimo 31 ottobre, viene anche evidenziata la differente scadenza per gli alluvionati.

A livello generale, ricorda la Riscossione, la prima o unica rata di pagamento della rottamazione quater delle cartelle scade il prossimo 31 ottobre con tolleranza fino al 6.11.

In proposito il comunicato precisa infatti che: "per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la rata in scadenza il 31 ottobre saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è festivo quindi il termine slitta al giorno successivo)".

Invece, per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. 

Pertanto, la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.

L'Agenzia delle entrate Riscossione ricorda anche che, sono stati resi disponibili sul proprio sito internet alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento. 

In particolare, è sempre possibile per coloro che non sono in possesso, per qualsiasi motivo, della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento, scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito:

  • www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  •  accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, 
  • oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

Buoni pasto: si possono concedere per un periodo limitato?

27 Ottobre 2023 in Domande e risposte

I buoni pasto  sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente, la somministrazione di alimenti e bevande oppure  la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo per un valore fisso  stabilito 

Vengono generalmente erogati ai  lavoratori dipendenti  come welfare aggiuntivo della retribuzione  e godono di uno speciale trattamento fiscale agevolato contenuto  nell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

I buoni pasto risultano quindi:

  1. interamente deducibili per il datore di lavoro e 
  2. esenti da tassazione  per il dipendente entro il limite massimo di:
    • € 4 se forniti  in formato cartaceo, 
    • € 8 se forniti  in formato elettronico.

L’eventuale maggiore valore è invece  assoggettato a tassazione in capo al lavoratore.

Buoni pasto: possibile  sospensione o erogazione a termine

Riguardo alla durata di questo " benefit"  occorre ricordare che  l'ordinanza  di Cassazione n. 16135 del 28.07.2020  ha affermato che i buoni pasto non vanno considerati un  elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di  carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente

occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14  luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso  stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303).

Per questo , il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale  deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un  accordo sindacale.

Questo significa che,  a meno che non sia previsto dal contratto collettivo territoriale aziendale o anche dal contratto individuale, l'erogazione del  buono pasto può essere liberamente regolata dal datore di lavoro cioè definita per un periodo limitato di tempo o sospesa , con decisione unilaterale.