Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

27 Marzo 2024 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, egli può, infatti, presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

Nella dichiarazione precompilata, tra le altre, compaiono anche le spese funebri.

Come specificato tra le FAQ del sito delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.

Attenzione al fatto che può accadere che la spesa funebre non sia inserita nella precompilata poiché al momento della sua predisposizione il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. 

In questo caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.

Si ricorda che: 

  • per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
    • nella colonna 1  il codice che identifica la spesa, in questo caso il codice 14, per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse,
    • nella colonna 2 invece si inserisce la spesa sostenuta; 
  • l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore, come precedentemente sottolineato, a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. Lo stesso importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;
  • dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Documentazione da controllare e conservare

TIPOLOGIA

DOCUMENTI

Spese funebri

– Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Spese funebri sostenute all’estero

– Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Dichiarazione precompilata 730/2024 e detrazione spese per asili nido

21 Marzo 2024 in Domande e risposte

Nella dichiarazione dei redditi precompilata in linea di massima sono presenti le spese sostenute dai genitori per l'asilo nido. Com'è noto infatti, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

Questo vuol dire che lo sconto effettivo sull’imposta non sarà di 632 euro ma al massimo a 120 euro per figlio (il 19% di 632 euro).

In generale, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio. 

Si sottolinea che

  1. non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. 
  2. non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

FAQ sulla detrazione per asili nido nel 730/2024

I contribuenti che utilizzano la dichiarazione dei redditi precompilate, di solito trovano questa spesa già inserita ma a volte sono presenti errori nei dati. Che fare in quel caso? Vediamo le risposte alle FAQ più comuni.

Cosa fare nel caso in cui la spesa per la frequenza dell’asilo nido sia stata sostenuta da entrambi i genitori ma è riportata per intero nella dichiarazione precompilata di un solo genitore? Come regola generale, la spesa per la frequenza dell’asilo nido è esposta, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del genitore indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’asilo nido. Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. 

Quale importo viene indicato in dichiarazione nel caso di voucher erogato da un ente (ad esempio comune o INPS) direttamente all’asilo nido? Come regola generale, il contribuente può detrarre solo le spese relative alle rette per la frequenza dell’asilo nido effettivamente sostenute. Nell’ipotesi di erogazioni di contributi da parte di un Ente direttamente alla struttura prescelta dal genitore è necessario distinguere due casi:

  1. se il contributo erogato dall’ente è pari alla retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata non sarà riportato nessun importo come onere detraibile riguardante spese per la frequenza asilo nido; 
  2. se il contributo erogato dall’ente ha comportato una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata sarà riportato solo l’importo della retta effettivamente pagata corrispondente alla quota rimasta a carico del/i genitore/i. 

Quale importo viene indicato nella dichiarazione precompilata nel caso di rimborsi delle spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido degli anni d'imposta precedenti? Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, come regola generale i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. 

Infine ricordiamo che se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.

Auto con legge 104: posso acquistarne più di una?

20 Marzo 2024 in Domande e risposte

Un contribuente domandava se, dopo 4 anni dall'acquisto della propria auto con l'agevolazione IVA  concessa con la Legge n 104, possa acquistarne una seconda sempre agevolata. Se si con quali modalità.

Le Entrate con una FAQ del 20 marzo confermano che in presenza dei requisiti previsti dalla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il settore auto concesse alle persone con disabilità, trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile usufruire nuovamente dell’Iva ridotta e della detrazione Irpef per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Le Entrate aggiungono inoltre che per gli acquisti effettuati entro i 4 anni dal primo acquisto è possibile riottenere i benefici solo se il primo veicolo (acquistato con le agevolazioni) è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

  • perché destinato alla demolizione,
  • o quando è stato rubato e non ritrovato (in quest’ultimo caso, occorre esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

Ti consigliamo anche: Auto disabili: la documentazione per l'agevolazione IVA entro l'anno dall'acquisto

Spese veterinarie: sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024?

18 Marzo 2024 in Domande e risposte

In vista della campagna dichiarativa può essere utile ricordare che le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2023 (730/2023, Redditi Persone fisiche 2023) entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamoli insieme.

Qual è la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2024

In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550, (valore rimasto invariato rispetto allo scorso anno) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.  La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:

  • le prestazioni professionali rese dal veterinario;
  • l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
  • analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali 

  1. tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole 
  2. o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione così da poter predisporre il modello precompilato. Pertanto nei modelli 730/2024 precompilato e Redditi PF 2024 precompilato, il contribuente potrà trovare già tale onere. Come sempre, nel caso di errori è possibile per il contribuente modificare tale importo. 

CARATTERISTICHE DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 2024
detrazione al 19%
franchigia pari ad euro 129.11
limite massimo a 550 euro
possibile per:

  1. prestazioni professionali rese dal veterinario,
  2. acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario,
  3. analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie

Detrazione spese veterinarie: come indicarle nella dichiarazione dei redditi 2024

Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:

  • nel modello 730/2024, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro;
  • nel  modello Redditi PF 2024, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro.
730/2024 righi E8-E10 codice 29
Redditi PF 2024 righi RP8- RP 13 codice 29

Spese veterinarie 2024: tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dri medicinali prescritti dal veterinario e le spese di laboratorio e interventi presso cliniche veterinaria.

Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

Spese veterinarie 2024: limite di detraibilità

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

La detrazione massima spettante è pari a 

550,00 (limite massimo) – 129,11 (franchigia) = 420,89

euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.

Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Spese veterinarie 2024: documentazione da controllare e conservare per la detrazione

In merito alla documentazione che deve essere conservata ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna tenere:

  • Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
  • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio; 
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
  • Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinario non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.

È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

Comunicazione Preventiva ZES Unica Mezzogiorno: che cos’è?

13 Marzo 2024 in Domande e risposte

Tra le faq pubblicate sul sito della Missione della Zes Unica Mezzogiorno che comprende le 8 ZES delle regioni: 

  • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, 

sono chiesti chiarimenti sulle finalità della Comunicazione Preventiva.

Viene chiarito che la Comunicazione Preventiva è un servizio accessorio e non obbligatorio collegato alla Autorizzazione Unica.

Vediamo maggiori dettagli.

Comunicazione Preventiva ZES Unica: che cos'è?

In dettaglio, per un miglior servizio all’utenza lo sportello digitale S.U.D. ZES consente di interagire con la Struttura di Missione presentando un'anteprima del progetto/iniziativa che si intende avviare in modo da comprendere se tale progetto/iniziativa ha i requisiti per richiedere una Autorizzazione Unica.

Il modulo di Comunicazione Preventiva è disponibile come prima opzione nella sezione "Scelta settore attività" della componente di Front Office, accessibile a seguito del click sul tasto "Richiedi autorizzazione unica"

La comunicazione preventiva NON è obbligatoria e NON sostituisce in alcun modo la formale presentazione dell’istanza e il conseguente avvio del procedimento, ma ha la finalità di interloquire con la struttura per un primo orientamento.

Se gli elementi informativi forniti con la Comunicazione Preventiva sono sufficienti, sarà la Struttura di missione a indicare se l’iniziativa illustrata dall’impresa rientra nel novero normativo della Autorizzazione Unica e se, quindi, va inoltrata formale istanza tramite lo Sportello e la modulistica ad hoc.

È comunque sempre possibile presentare una richiesta di Autorizzazione Unica indipendentemente dalla eventuale Consultazione Preventiva.

730/2024: chi ne è esonerato?

13 Marzo 2024 in Domande e risposte

Il Modello 730/2024 non deve essere presentato dai contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati in specifiche condizioni, come dettagliato nelle sezioni:

  •  "CASI DI ESONERO",
  • e "CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO",

delle istruzioni al Modello.

Casi di esonero dal 730/2024

Non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 se il contribuente rientra in una delle seguenti categorie:

  • Redditi da abitazione principale e relative pertinenze, e altri fabbricati non locati: Non si applica l'esonero se il fabbricato non locato si trova nello stesso comune dell'abitazione principale.
  • Lavoro dipendente o pensione: Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale.
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale. 
  • Redditi esenti come rendite INAIL per invalidità, borse di studio, pensioni di guerra, interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico, e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come gli interessi su conti correnti bancari o postali.
  • Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico 
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Per i casi di esonero con limiti di reddito si rimanda alle istruzioni al modello.

Cessione bonus edilizi: posso rifiutare dopo l’accettazione?

11 Marzo 2024 in Domande e risposte

Con la Circolare n 6 dell'11 marzo le Entrate pubblicano modello e istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Scarica qui il modello con le istruzioni.

La Circolare n 6 replica a quesiti per sapere quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma). 

Viene chiarito che nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato da compilare secondo le relative istruzioni. 

Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:

  • annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Attenzione al fatto che in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. 

Inoltre si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:

  • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta , ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
  • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente. 

Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.

In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

Leggi anche Cessione crediti: l'istanza per richiedere annullamento della accettazione casistica citata anche dalla circolare n 6/2024.

Servizi in reverse charge: come si regolarizza il minor importo in ft?

26 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il meccanismo del reverse chiarge costituisce una deroga alla regola generale dell'IVA, e laddove esso debba essere applicato: 

  • il cedente/prestatore emette fattura senza rivalsa dell’IVA;
  • il cessionario/committente:
    • registra la fattura ricevuta integrandola dell’IVA (o emette autofattura) con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’ammontare dell’imposta dovuta;
    • procede alla doppia annotazione: ossia registra la fattura integrata (o l’autofattura) sia nel registro IVA acquisti, sia nel registro IVA vendite, neutralizzando l’operazione.

Per ulteriori approfondimenti sul reverse charge leggi anche: Reverse charge o inversione contabile: cos'è e come funziona? 

Vediamo cosa fare se la fattura in reverse charge contiene un importo inferiore a quello effettivamente pagato.

Fattura di importo errato per servizi in reverse charge: come si corregge?

Qualora ad esempio, l’importo indicato nella fattura è inferiore a quanto pagato dal cessionario, la regolarizzazione tramite lo Sdi Sistema di interscambiova effettuata compilando i seguenti tipi documento:

  • il TD20 ( Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture) deve riportare solo la differenza dell’imponibile e va registrato nel registro degli acquisti (codice N6.7).
  • il TD16 (tipo documento integrazione fattura da reverse charge interno) per il differenziale d’imposta. 

L’Iva si assolve in reverse charge annotando il TD16 nei registri delle vendite e degli acquisti.

Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?

13 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.

Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?

In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro. 

Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita. 

Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. 

La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).

Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..

Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?

6 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Con una FAQ del 5 febbraio le Entrate confermano quanto previsto dal DL n 212/2023 sul bonus barriere architettoniche.

In particolare, si replica ad un contribuente che domandava: È vero che se sostituisco gli infissi non posso più richiedere la detrazione del 75% prevista per eliminare le barriere architettoniche?

La risposta è affermativa, la detrazione del 75% non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari. 

Leggi anche Bonus barriere architettoniche: stop alle detrazioni per infissi e bagni

Detrazione 75% eliminazione barriere architettoniche: spetta per gli infissi?

Le entrate specificano che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 art 3 la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche prevista dall'art 119 ter del decreto legislativo n. 34/2020, spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici

la medesima non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Inoltre, le nuove regole prevedono l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l’asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.

Bonus barriere architettoniche: importi massimi per la detrazione

Le Entrate evidenziano inoltre che, dopo il DL n 212/2023, restano invariati gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.