Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?

6 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Nel corso dell’ultimo Telefisco 2024 il Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF ha chiarito che, fino a che non sarà adottato l’apposito decreto ministeriale, con cui verrà varato il modello di testimonianza scritta per il processo tributario, sarà utilizzabile il diverso modello previsto dal Codice di procedura civile (art. 257-bis e art. 103-bis delle relative disposizioni attuative) e dal DM 17.02.2010.

Il tutto, evidentemente, pur con le modifiche del caso, come ad esempio riferimenti della Corte di Giustizia Tributaria che ha ammesso la prova testimoniale nel contenzioso in corso. 

Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?

Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 220/2023, di riforma del processo tributario, è intervenuto anche sulla disposizione del D.Lgs 546/1992 (art. 7, comma 4), in tema di testimonianza nel processo tributario

E lo ha fatto stabilendo innanzitutto la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

Nello specifico viene oggi previsto, in deroga alle previsioni attuative del codice civile, che il testimone munito di firma digitale può: 

  • rendere la testimonianza su un apposito modulo, che sarà scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria non appena introdotto dal DM illustrato in precedenza, e 
  • sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, con successivo deposito telematico da parte del difensore della parte che ha reso la testimonianza.

In proposito la relazione illustrativa al Decreto evidenzia che il deposito tramite il difensore della parte che ha citato il testimone si rende necessario in quanto il testimone non ha accesso al SIGIT (ossia al “Portale del processo tributario telematico” – PTT).

Al di là delle recenti novità, l’art. 7 del D.Lgs 546/1992 – che disciplina i poteri delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado – prevede al comma 4 che non sia ammesso il giuramento e che la Corte, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale (da effettuarsi comunque in forma scritta) nonché infine che, ove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova sia ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Bonifici a cavallo d’anno: qual’è la rilevanza fiscale per emittente e ricevente?

5 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Le Entrate hanno nuovamente trattato la questione della corretta imputazione di incassi e pagamenti a cavallo d'anno, lato percipiente e lato emittente.

Nel dettaglio, ieri 1 febbraio durante Telefisco 2024, tra i vari quesiti sulle principali tematiche fiscali, è stato chiarito che per i bonifici in uscita rileva l’ordine di pagamento e nessuna importanza assume la data dell’addebito sul conto corrente dell’emittente.

Vediamo però le differenza sulla rilevanza fiscale tra i pagamenti lato emittente e lato ricevente

Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il pagatore

Il caso specifico del quesito, trattato ieri dall'agenzia, riguardava un soggetto che ha effettuato il pagamento, quindi lato pagatore, in tal caso rileva il momento dell'ordine da parte del soggetto.

Per il chiarimento, l’Amministrazione rimanda al contenuto della Risoluzione n. 77/2007, secondo la quale i contributi previdenziali pagati, tramite carta di credito, alla Cassa di previdenza sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF nel momento in cui è utilizzata la carta. 

Pertanto, per citare l'esempio utilizzato nel chiarimento, se il professionista effettua un bonifico il 29 dicembre 2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2 gennaio 2024, secondo l’Agenzia il costo sostenuto è riferito all’anno 2023 da dedurre nel modello Redditi 2024.

Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il percipiente

In precedenza, la stessa Agenzia aveva già trattato il tema dal punto di vista del percipiente, precisando che rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente, quindi della disponibilità.

Dal momento della disponibilità infatti il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente l'incasso.

Restando sul medesimo esempio:

  • il 29 dicembre 2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo,
  • l’accredito della somma sul conto corrente del professionista avviene il 2 gennaio 2024.

Il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 e andrà dichiarato nel modello Redditi 2025.

Incassi e pagamenti: rilevanza fiscale

Per valutare la rilevanza fiscale distinguiamo tra:

  • pagamento/riscossione in contanti: il momento del pagamento e il momento dell’incasso coincidono, pertanto rileva la consegna del denaro;
  • pagamento/riscossione con strumenti diversi dal contante quali: assegni, bonifici, bancomat o carte di credito) va considerato lo sfasamento temporale che si verifica tra la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente e l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

24 Gennaio 2024 in Domande e risposte

Il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tra le novità, incide anche sulla soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità andando a modificare l'art 9 bis comma 11 lett a) e b) del DL n 50/2017.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Sinteticamente, in base alle nuove disposizioni l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti è previsto:

  • per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l'IVA;
  • per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente per le imposte dirette e IRAP.

Previsto inoltre l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Più in dettaglio, il comma 1, sostituendo le lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone:

  • per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 
  • e l’incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell’omologa soglia relativa alle imposte dirette e all’IRAP (nuova lettera a); 
  • inoltre eleva da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA (nuova lettera b). 

La Relazione al decreto specifica che le soglie più elevate si applicheranno solo ai soggetti con un punteggio ISA particolarmente elevato pari o superiore a nove. 

Pertanto, l'ambito di applicazione sarà circoscritto a soggetti particolarmente affidabili.

E' bene specificare che anche se il D.Lgs n 1/2024 di cui si tratta è entrato in vigore il 13 gennaio 2024, l’operatività della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. 

A conferma si evidenzia anche che il recente Modello IVA 2024 pubblicato dalle entrate continua a riportare la vecchia soglia di esonero dal visto pari a 50.000 richiamando espressamente l'ultimo Provvedimento in materia di ISA dell'Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.

Attività Enoturismo e Oleoturismo: quale regime nella dichiarazione IVA 2024?

21 Gennaio 2024 in Domande e risposte

La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria.

La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica. 

Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo di imposta 2023.

Prima di dettagliare ricordiamo però che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento con le regole e il modello di dichiarazione IVA 2024 da presentare tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

Attenzione al fatto che per le attività onoturistiche ed oleoturistiche nel modello di dichiarazione IVA 2024 è stata introdotta la casella di revoca dell''opzione del regime speciale IVA.

Attività di enoturismo e dichiarazione IVA 2024

L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:

  • registrate
  • soggette a registrazione nel periodo. 

Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata  al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2024. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca

Attività di oleoturistica e dichiarazione IVA 2024

Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:

  • registrate,
  • soggette a registrazione nel periodo. 

Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2024 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 

L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.

Attività di enoturismo: quali sono

Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,

  • le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
  • le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.

Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

  • apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
  • esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attività enoturistica;
  • ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
  • personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
  • l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  • svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:  titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.

Attività di oleoturismo: quali sono

Con il termine "oleoturismo" si intendono 

  • tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, 
  • le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, 
  • la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, 
  • le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Bonifico parlante errato: spetta la detrazione per riqualificazione energetica?

11 Dicembre 2023 in Domande e risposte

Con una FAQ del 6 dicembre le Entrate replicano ad un dubbio di un contribuente il quale ha sostenuto spese per la riqualificazione energetica ed ha commesso un errore nella indicaizone della norma nel bonifico parlante.

Spetta ugualmente la detrazione? Vediamo la risposta delle entrate.

Detrazione per spese di riqualificazione energetica: spetta con bonifico parlante errato?

Nel dettaglio il contribuente domandava se:

  • avendo sostenuto nel 2023 ho sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della mia prima casa;
  • nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ha indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”;

nella dichiarazione dei redditi 2024, si possa detrarre ugualmente queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%.

Le Entrate replicano che, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento.
A tal fine sono stati predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
L'Agenzia delle entrate ha prcisato da ultimo con la circolare n 1772023 che nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al quesito è affermativa.

Rottamazione quater: come posso pagare ?

16 Novembre 2023 in Domande e risposte

Il 30 novembre scade la seconda rata di pagamento della Rottamazione quater.

L'agenzia della Riscossione ha specificato che, la norma prevede 5 giorni di tolleranza, e pertanto saranno considerati regolari i pagamenti effettuati entro il 5 dicembre 2023.

Per il calendario dei pagamenti leggi: Rottamazione quater: quando scade il prossimo pagamento?

Rottamazione quater: come posso pagare?

E' possibile pagare con i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga on-line".

E' possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.

Inoltre, è on-line anche il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato. Di seguito i dettagli.

Infine, sono sempre disponibili gli sportelli di agenzia della riscossione previo appuntamento.

Posso pagare solo alcune cartelle indicate tra le somme dovute?

Ricordiamo che in data 5 ottobre la Riscossione ha aggiornato le FAQ relative alla Rottamazione quater rispondendo alle domande frequenti dei contribuenti che hanno aderito alla agevolazione fiscale.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del fatto che il 29 settembre la stessa Riscossione informava coloro che hanno aderito entro il 30 giugno 2023, termine ordinario, alla Definizione agevolata delle cartelle di aver terminato l'invio delle Comunicazione delle somme dovute, ossia i prospetti di riepilogo contenenti:

  • l’esito della richiesta di Rottamazione quater,
  • l’elenco dei debiti “rottamati” 
  • l’importo dovuto.

In particolare, con una faq si domandava se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle o avvisi indicati nella comunicazione somme dovute ricevute dalla Riscossione.

La risposta dell'Agenzia della Riscossione è affermativa, vediamo il perchè.

Se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare:

  • il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, 
  • il numero e la data del documento,
  •  una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta.

Confermata l’operazione, si riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate (anche quelli successivi alla decima scadenza, se la soluzione rateale lo prevede).

Viena anche precisato che per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

Inoltre, per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

Cancellazione ipoteca: come verificarla?

8 Novembre 2023 in Domande e risposte

Con una faq del giorno 8 novembre le Entrate replicano a richieste di chiarimenti sulla cancellazione di una ipoteca.

Nel dettaglio veniva richiesto come verificare che una ipoteca sia stata cancellata dale creditore.

Le Entrare ricordano che per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare.

Cancellazione ipoteca: come verificarla?

Al fine di verificare lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria è possibile utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia Interrogazione del Registro delle comunicazioni”. 

Viene chiarito che per accedere alle informazioni basta indicare il codice fiscale del debitore.
Il servizio può essere richiesto nei modi seguenti:

Con il modello l’utente può richiedere gratuitamente l’interrogazione del registro e fornire i seguenti esiti:

  • ipoteca cancellata: il procedimento si è concluso con la cancellazione dell'ipoteca
  • in fase istruttoria: la comunicazione è stata presa in carico dall’ufficio che la sta lavorando
  • richiesta non ricevibile: la comunicazione non è stata presa in carico dall'ufficio perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione
  • richiesta non eseguibile: la cancellazione non può essere eseguita per ragioni di tipo giuridico (per esempio il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).
    Il sistema non fornisce informazioni sullo stato delle comunicazioni scartate automaticamente in fase di trasmissione (per esempio perché sottoscritte
    con firma digitale da un soggetto non autorizzato).

Attenzione al fatto che, la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati in base al decreto legislativo n. 196/2003, e che l’uso improprio o eccessivo di queste informazioni è punibile ai sensi di legge. 

Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?

16 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).

Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.

Leggi anche:

Bonus colonnine di ricarica: cos'è

Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è:

  • 1.500 euro per gli utenti privati 
  • fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini

Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello. 

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). 

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:

  1. codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  2. delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
  3. copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
  4. estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
  5. relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
  6. idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
  7. i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.

Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni?

12 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per l'invio del Modello 770/2023 ad opera dei sostituti di imposta per comunicare:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
  • i relativi versamenti le eventuali compensazioni effettuate il riepilogo dei crediti,
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

770/2023: casa fare per omessa presentazione?

Dopo la scadenza il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la dichiarazione presentando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”, sempre che esista una dichiarazione regolarmente inviata da integrare o correggere.
Attenzione al fatto che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatto salvo il pagamento delle sanzioni.

Omesso 770/2023: le sanzioni

L’articolo 2 del Dlgs n. 471/1997 in caso di omessa presentazione del Modello 770/2023 prevede una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se le ritenute su compensi, interessi e altre somme seppur non dichiarate sono state interamente versate, la sanzione ammonta ad un importo che va da 250 a 2.000 euro.
Il soggetto che adempie entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, paga una  sanzione amministrativa dal 60 al 120% delle ritenute non pagate, con un minimo di 200 euro.

Nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati l’importo diminuisce e varia da un minimo di 150euro a un massimo di 500 euro e la sanzione prevista dal comma 4 della norma (50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata) è ridotta del 50%.

Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

11 Ottobre 2023 in Domande e risposte

In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti. 

Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.

Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali

La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. 

Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. 

La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.

Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.

Formazione continua commercialisti: che cos'é?

Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:

  • approfondimento, 
  • perfezionamento, 
  • sviluppo, 
  • aggiornamento 
  • nonché acquisizione 

di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. 

Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.

Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo

Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

La “formazione professionale continua” è svolta mediante:

  • a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
  • b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.