Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?

16 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).

Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.

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Bonus colonnine di ricarica: cos'è

Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è:

  • 1.500 euro per gli utenti privati 
  • fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini

Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello. 

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). 

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:

  1. codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  2. delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
  3. copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
  4. estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
  5. relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
  6. idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
  7. i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.

Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

11 Ottobre 2023 in Domande e risposte

In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti. 

Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.

Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali

La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. 

Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. 

La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.

Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.

Formazione continua commercialisti: che cos'é?

Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:

  • approfondimento, 
  • perfezionamento, 
  • sviluppo, 
  • aggiornamento 
  • nonché acquisizione 

di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. 

Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.

Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo

Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

La “formazione professionale continua” è svolta mediante:

  • a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
  • b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.

Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?

5 Ottobre 2023 in Domande e risposte

La Piattaforma cessioni crediti di Poste è stata riattivata. 

A comunicarlo è un avviso datato 3 ottobre delle stesse Poste Italiane.

Nel dettaglio: "Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia."

Leggi anche: Quanto costa cedere il credito da Superbonus?

Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?

Si legge inoltre che "Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni)."

Accedendo poi sulla piattaforma di Poste, si apprende nel dettaglio che, l'opportunità di cessione è riservata alle Persone Fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta fra quelli indicati al paragrafo successivo e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).

Attenzione al fatto che Poste Italiane, al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura online, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenute da qualsiasi provider.

Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste Italiane sono effettuate tramite e-mail.

Cessione credito Superbonus a Poste: come fare

L’iter di richiesta della cessione dei crediti d’imposta prevede l’indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.

Per la cessione del credito d’imposta, Poste Italiane effettua specifici controlli sul set documentale che viene fornito dal cliente ai fini della verifica del rispetto di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Il cliente, sino all’accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate, può recedere dalla richiesta di cessione senza penali mediante l’apposita funzione di annullamento online disponibile sulla pagina della cessione del credito.

In particolare, Poste Italiane valuta l’acquisizione unicamente di quei crediti d’imposta in relazione alla cui cessione il cedente si sia avvalso di entrambe le figure che seguono:

  • Un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate.
  • Un asseveratore.

Leggi anche: Cessione crediti bonus edilizi: dal 3 ottobre Poste riapre il canale con ulteriori approfondimenti.

Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d’imposta, cosa fare?

3 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Con una FAQ del 2 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che domanda come comportarsi nel caso di dati del sostituto di imposta errati nel Modello 730 con richiesta di rimborso.

Nel dettaglio, chiede come riparare per ottenere il rimborso delle tasse.

Leggi anche 730/2023: quando arrivano i rimborsi?

Modello 730/2023: cosa fare se i dati del sostituto sono errati?

Con FAQ del 2 ottobre le Entrate specificano che in generale quando:

  • il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito,
  • o è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730,

il sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione comunica all’Agenzia delle entrate che non procederà ad effettuare il rimborso (non essendo tenuto a farlo). 

Di conseguenza, l’Agenzia trasmette al contribuente una mail per informarlo del diniego. 

Se dal 730 emerge un credito da rimborsare, il contribuente può presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”. 

In esso indicherà il sostituto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.  

Se non ha un sostituto d’imposta dovrà indicarne l’assenza, barrando l’apposita casella nel 730 integrativo di tipo 2.

730 Integrativo “Tipo 2”: inviare la rettifica dati del sostituto d'imposta

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. 

Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”,
  • inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto,
  • rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.

Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.

Leggi anche 730/2023 Integrativo: come correggere gli errori entro il 25.10

Cessione crediti bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

19 Settembre 2023 in Domande e risposte

L'agenzia delle entrate con la Circolare n 17/2023 ha chiarito tra gli altri, il trattamento fiscale del corrispettivo spettante al cessionario nella cessione dei bonus edilizi a privati.

Prima di approfondire ricordiamo che, nel corso del 2023 con il Dl n, 11 noto come decreto blocca cessioni, sono state totalmente riviste le norme sulle cessioni con importanti ripercussioni sulle ristrutturazioni edilizie ancora in corso.

Nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 dispone che:

  • a decorrere dal 17.02.2023; 
  • per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020; 
  • non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.

E' bene inoltre precisare che ci sono deroghe al blocco delle cessioni per i condomini e per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

In merito alla cessione crediti a privati recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento

Cessione bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

Ricordiamo che la cessione a privati era stata prevista verso familiari o amici a certe condizioni stabilite dalla norma di riferimento.

La Circolare n. 17/2023 su detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta, utile alla compilazione dei Dichiarativi 2023, ha chiarito un aspetto importante riguardante il corrispettivo della cessione nel caso appunto si effettuato verso un privato.

Nel dettaglio, è stato chiarito il trattamento fiscale del  guadagno conseguito dal cessionario come differenza tra:

  • valore nominale del credito,
  • e corrispettivo pattuito tra le parti.

Viene evidenziato che:

  • "per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il «differenziale positivo» che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale”.

In pratica, se un soggetto privato acquista un credito, la differenza tra il valore nominale e il corrispettivo, inferiore, pattuito non rientra in alcuna categoria reddituale e di conseguenza non è tassabile.

Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso acquistare?

17 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con una FAQ pubblicata in data 15 settembre le entrate  chiariscono il numero massimo di dispositivi che un soggetto in Legge n 104 può acquistare con IVA agevolata al 4%.

Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso comprare?

Veniva domandato se una persona in possesso di legge 104 (articolo 3) possa acquistare nello stesso anno più di un sussidio informatico con Iva ridotta al 4% e se c’è un limite massimo di prodotti acquistabili.

Le entrate replicano che dalla normativa che disciplina l’agevolazione fiscale non emerge alcuna indicazione sul numero massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità. 

Tuttavia, sono previste precise disposizioni sulla documentazione necessaria per usufruire dell’aliquota Iva agevolata individuate dal Decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, modificato dall’art 29 bis del decreto legge n. 76/2020 e dall’art.1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021
L’interessato all’acquisto con Iva agevolata deve presentare al venditore:

  • copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, 
  • attestante l’invalidità funzionale permanente, 
  • da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che intende acquistare.

Attenzione, l'agenzia precisa che, la necessità di attestare questo collegamento vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che possono essere utilizzati esclusivamente da persone affette da menomazioni funzionali permanenti.

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per gli approfondimenti sul tema.

Fatture contestate: è possibile detrarre l’IVA?

12 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre le Entrate chiariscono che il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata in quanto, l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante.

Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

La risposta a interpello in oggetto tratta il caso di un soggetto passivo istante Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta, la quale nel 2021 ha emesso fatture attive.
Tali fatture venivano contestate da Alfa che richiedeva al prestatore l’emissione di note di credito.

Alfa non pagava l'importo addebitato da Beta e instaurava un giudizio mentre Beta, nel frattempo, cedeva il proprio credito a un terzo Nel 2023 la controversia è stata definita con una transazione. 

L’accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo omnicomprensivo di 70.000 euro.

Secondo l’istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell’intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito. Peraltro le note credito non possono più essere emesse, essendo scaduto il termine annuale previsto dall’art 26 comma 3 del DPR 633/72.

Le Entrate non concordano con la soluzione dell'istante e riepilogano la normativa utile al caso di specie.

Viene ricordato che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta.

Il testo della disposizione dispone che il diritto a detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'IVA che ha versato, ma anche l'IVA dovuta ossia quella che deve essere ancora pagata.

Ne consegue che il diritto a detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa.

Tuttavia il principio vale se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto  cui corrisponde l'Iva detraibile ­non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

Si tratta del tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA che è stato affrontato spesso nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

Secondo la giurisprudenza, il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

L'agenzia è del parere che la corrispondenza deve esserci anche se non sia più possibile emettere una nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.

L'agenzia cita tra gli altri i giudici europei nella causa C- 334/20 secondo i quali l’ammontare detraibile “dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (…), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo”.

Allegati:

Nota di credito per accordi transattivi: quali sono i termini per l’emissione?

12 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con la Massima n 222 dell'AIDC,  Associazione Italiana Dottori Commercialisti, del 7 settembre, si chiarisce quando la nota variazione può essere emessa anche oltre l'anno.

La massima in oggetto specifica che il termine annuale previsto dall’art. 26, 3° comma del DPR 633/1972 per l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti é circoscritto ai casi in cui, in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto, le parti decidono di variarne i termini di comune accordo.

Qualora, invece, intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale.

Leggi anche E' detraibile l'indebita IVA indicata in fatture contestate? 

Nota di credito per accordi transattivi: i termini per l'emissione

Secondo l’art 26 comma 2 del DPR n 633/72 se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

Tuttavia, per rettificare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo si ha un anno di tempo dalla effettuazione dell’operazione.

La norma in oggetto sottolinea la natura antielusiva del termine.

Viene precisato che, se invece per dirimire una contestazione interviene una transazione, anche a tale fattispecie non deve applicarsi il termine dell'anno. Sarà necessario provare, con elementi documentali in suo possesso, all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.

Fringe benefit: cosa sono?

1 Settembre 2023 in Domande e risposte
I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano  fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.
Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di  servizi o di compensi in natura  per i quali l'art 51 comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità.

In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.

Fringe benefits:  quali sono 

Come detto i fringe benefits non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi.
 Alcuni esempi possono essere:
  • l’alloggio e il vitto in famiglia  (per il portiere o per la badante o colf),  nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
  • buoni pasto o mensa aziendale
  • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
 oppure la  concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:
  • telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • autovetture o altri mezzi di trasporto;
e ancora altri servizi come:
  • Trasporto collettivo
  • asili aziendali
  • polizze assicurative
  • prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato. Il valore è determinato solitamente sulla base dei prezzi e tariffe medie indicate dalle camere di commercio.

Fringe benefit: soglia ordinaria e novità 2022

La soglia  ordinaria prevista dal DPR 917 1986  art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi  trasformato in 258, 23 euro.

Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in  Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :

Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro

Nel 2022   il DL 115 2022 (Aiuti bis)  e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.

Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili   forme liberalità del datore di lavoro esenti  IRPEF

  1. 200,00 euro per  bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese 
  2.  rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51  comma 3 TUIR).
  3. Fringe Benefits 2023 

NOVITA 2023 Con la conversione in legge  del DL 48 2023 (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023:  Legge 85/2023) è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico.

La misura è sperimentale, in vigore solo per il 2023.

 L'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.

Alloggio in uso al dipendente

Il caso dell'alloggio dato in uso al dipendente  rientra nella casistica del fringe benefit riferito al  lavoro dipendente ed è regolato dall'art. 51  coma 4 lett c del D.P.R. n. 917/1986 del Testo unico delle imposte dirette.

Esso trova la sua applicazione sia nel caso classico relativo alla concessione in godimento al dipendente di un fabbricato dato in uso  a titolo abitativo (ad  esempio la categoria catastale  A) ma anche dalla concessione in uso  di un  fabbricato rientrante nella categoria catastale  C (garage).

Normativa fringe benefits

Le principali  norme che regolano la disciplina  dei fringe benefits sono le seguenti:
  • L. n. 91/81
  • L. n. 147/13
  • D.lgs. n. 139/2015
  • c.c. art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato
  • c.c. art. 2099 – Retribuzione
  • D.L. 09/08/2022, n. 115, Art. 12. – Misure fiscali per il welfare aziendale
  • D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, 6. – Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 67. – Redditi diversi 
  • DL 115-2022
  • DL 176-2022

Duplicato tessera sanitaria minore: come si richiede online?

27 Luglio 2023 in Domande e risposte

Le Entrate con una faq datata 26 luglio replicano ad un contribuente che domanda come richiedere il duplicato della tessera sanitaria smarrita del filgio minorenne.

Nel dettaglio, viene chiarito che un genitore può richiedere il duplicato della tessera sanitaria del figlio minore, utilizzando un apposito servizio on line presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione.

Duplicato tessera sanitaria minore: richiedi online

Per richiedere il duplicato on line della tessera sanitaria del minore occore: 

  • chiedere prima l’abilitazione a operare per conto del minore. La procedura è stata stabilita dal provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 con il quale l'Agenzia ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche. 
  • accedere alla sua area riservata,
  • scegliere di operare per conto del minore.

Come specificato il primo passo da seguire è quello di richiedere l'abiliazione, per farlo l'agenzia specifica che:

  • il genitore, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi per i propri figli minorenni, compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di attestare la propria condizione di genitore, e la copia del documento di identità del minore, 
  • il modulo è sottoscritto con firma digitale del genitore e inviato tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata; oppure, qualora venga sottoscritto con firma autografa, è inviata, con la medesima modalità, la copia per immagine del documento analogico;
  • il modulo può essere trasmesso anche in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico, unitamente alla copia del documento d’identità del genitore;
  • oppure ancora, il genitore può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del minore. 

Duplicato tessera sanitaria minore: richiedi con modello cartaceo

Viene anche specificato che, in alternativa, la richiesta del duplicato della tessera sanitaria di un minore può essere effettuata:

  • inviando il Modello AA4/8 disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite posta elettronica certificata o e-mail (gli indirizzi sono nella pagina 
  • presentando lo stesso modello a un ufficio territoriale previo appuntamento.

Per ulteriori approfondimenti sui servzii on line leggi: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia con le novità 2023.