Qual’è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?

23 Luglio 2023 in Domande e risposte

La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dalla data del decesso del contribuente.

Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso: 

  1. nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina; 
  2. nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale;
  3. nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
  4. a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
  5. nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
  6. nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
  7. nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
  8. nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
  9. nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego. 

La Dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" per la compilazione e l’invio della dichiarazione. 

Casi particolari di invio

I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, inviando il modello all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato

21 Luglio 2023 in Domande e risposte

In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :

  • una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio 
  • entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .

Contestualmente va fatta la  cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

Si ricorda che  l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA

Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT  Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza. 

Senza registrazione al portale si può

  • individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, 
  • consultare la guida ai servizi consolari.

 Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.

Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche  copia del documento d’identità del richiedente.

ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc.  è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it

AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT

E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.

Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID. 

Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale

 A cosa serve iscriversi all'AIRE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario  usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

730/2023: in quali casi l’Agenzia effettua i controlli preventivi?

19 Luglio 2023 in Domande e risposte

Con il Provvedimento  del 9 giugno 2023 sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso.

In data 19 luglio le Entrate con una faq replicano ad un contribuente il quale domandava su quali modelli l'agenzia effettua i controlli preventivi.

Si specifica innanzitutto che, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi (o dalla data della trasmissione, se questa è successiva). 

Inoltre, specifica che il controllo preventivo viene effettuato sulle dichiarazioni presentate con modifiche (rispetto a quelle precompilate dall’Agenzia) che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (Per il Modello 730/2023 si veda il Provvedimento del 9 giugno 2023)
  • determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

L'agenzia infine sottolinea che, al termine del controllo, il rimborso che risulta spettante è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo alla data prevista per la trasmissione della dichiarazione (o a quella della trasmissione, se questa è successiva).
Si conclude sottolieando che il termine su indicato vale:

  • sia per le dichiarazioni presentate direttamente o tramite sostituto d’imposta
  • sia per quelle presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.

Dichiarazione 2023: per quali spese la detrazione varia in base al reddito?

13 Luglio 2023 in Domande e risposte

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
  • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
  • fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
    a 240.000 euro

In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:

Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000 100%
Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
Oltre 240.000 0

Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.

Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo

Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:

  • Spese d’istruzione
  • Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
  • Spese universitarie
  • Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
  • Spese funebri
  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • Spese per assistenza personale
  • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
  • Attività sportive dei ragazzi
  • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
  • Intermediazioni immobiliare
  • Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
  • Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
  • Spese per minori o maggiorenni con DSA
  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
  • Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
  • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
  • Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
  • Spese veterinarie
  • Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
  • Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

  • per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
  • e per le spese sanitarie.

Chi è l’imprenditore agricolo?

13 Luglio 2023 in Domande e risposte

Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile è “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Reddito imprenditore agricolo: come si determina e come si dichiara

13 Luglio 2023 in Domande e risposte

Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi. I redditi dei terreni si dividono tra:

  • il reddito dominicale: si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir
  • il reddito agrario che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.

Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale):

  • svolge direttamente l’attività agricola: gli spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario,
  • non svolge l’attività agricola perché è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi che devono essere presentati da:

  • chi è proprietario o possiede con enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. Il reddito agrario in questo caso è dichiarato dall’affittuario dalla data di efficacia del contratto di affitto.
  • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.

Si precisa che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà in caso di usufrutto o altro diritto reale.

Come si calcola il reddito dei terreni

Il reddito dei terreni ha come base il reddito dominicale e agrario risultante dal catasto, rivalutato da appositi coefficienti.:

  • Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento,
  • il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
  • I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola-

Per gli anni  dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori, in presenza delle seguenti condizioni:

  • età inferiore di 40 anni
  • qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti o IAP). La qualifica di coltivatore diretto o IAP può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.

Attenzione: Per non avere la rivalutazione del reddito dominicale il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di IAP dell’affittuario, altrimenti perde il diritto del beneficio stesso.

Domicilio Digitale PEC: quali sono le regole per i professionisti?

10 Luglio 2023 in Domande e risposte

Dal 6 luglio è partita la piena operatività dell’elenco INAD, indice nazionale dei domicili digitali.

Ricordiamo che INAD è una piattaforma che gestisce elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

Per i 2,3 milioni di professionisti italiani iscritti ad albi e ordini professionali ha comportato l’acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, venga importato automaticamente su INAD, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l’indicazione di un altro indirizzo PEC. 

Leggi anche INAD: operativo dal 6 luglio per cittadini e professionisti.

Dal 6 luglio 2023, l’indirizzo PEC già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche aventi valore legale, anche al di fuori dell’ambito della propria attività professionale. 

L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC prevede le seguenti fasi: 

  • 1. recupero dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INI-PEC al Gestore dell’INAD; 
  • 2. inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi.Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC
  • 3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale. Con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto. 

Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD, diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC (che continuerà ad essere usato per le comunicazioni/notifiche professionali). Viceversa, l’indirizzo già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche, anche a carattere personale, aventi valore legale. 

INAD: riguarda anche i Revisori?

Si precisa che, con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

Dal 6 luglio parte l'operatività completa del registro anche per i revisori.

730/2023. è detraibile il tampone pagato in contanti?

27 Giugno 2023 in Domande e risposte

Con una faq del 26 giugno le entrate rispondono ad un quesito di un contribuente che domandava informazioni sulla detraibilità delle spese sostenute in contanti per eseguire in farmacia i tamponi covid.

Nel dettaglio si chiedeva se, qualora nel modello 730 precompilato il pagamento dei tamponi risulti “non tracciato” e pertanto non detraibile, è possibile modificare il modello aggiungendo la spesa sostenuta in contanti avendo gli scontrini della farmacia?

Le entrate replicano che, come più volte affermato dall’Agenzia delle entrate anche nella recente circolare n. 14/2023, le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti.

La certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, per esempio: 

  • nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, 
  • o l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), 
  • validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Ciò premesso, il contribuente in possesso di scontrino della farmacia, dal quale risulti il tipo di prestazione e il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento (anche se in contanti), può modificare il modello precompilato e aggiungere la spesa da portare in detrazione.

Trattamenti di ozonoterapia: sono detraibili in dichiarazione?

15 Giugno 2023 in Domande e risposte

Con una faq datata 14 giugno pubblicata sul sito internet della rivista on line delle Entrate FiscOggi si forniscono chiarimenti sulla detraibilità dei trattamenti di ozonoterapia.

In particolare veniva domandato se un ciclo di trattamenti di ozonoterapia possa essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La risposta delle Entrate è affermativa, a condizione che:

  • il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria.
  • il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Ozonoterapia: le spese della cura sono detraibili?

Viene precisato che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.

E' bene sottolineare che in merito alla natura sanitaria la Circolare n 24/2022 ha chiarito che sono detraibili le spese per prestazioni specialistiche che si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

La stessa circolare specifica che per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia occorre controllare e conservare i seguenti documenti:

  • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria,
  • Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria,
  • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Nel modello 730/2023 tali spese andranno indicate nel quadro E

PNRR: che cos’è il principio DNSH?

7 Giugno 2023 in Domande e risposte

Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.

Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente  DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.

In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. 

Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.