Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?

5 Ottobre 2023 in Domande e risposte

La Piattaforma cessioni crediti di Poste è stata riattivata. 

A comunicarlo è un avviso datato 3 ottobre delle stesse Poste Italiane.

Nel dettaglio: "Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia."

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Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?

Si legge inoltre che "Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni)."

Accedendo poi sulla piattaforma di Poste, si apprende nel dettaglio che, l'opportunità di cessione è riservata alle Persone Fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta fra quelli indicati al paragrafo successivo e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).

Attenzione al fatto che Poste Italiane, al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura online, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenute da qualsiasi provider.

Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste Italiane sono effettuate tramite e-mail.

Cessione credito Superbonus a Poste: come fare

L’iter di richiesta della cessione dei crediti d’imposta prevede l’indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.

Per la cessione del credito d’imposta, Poste Italiane effettua specifici controlli sul set documentale che viene fornito dal cliente ai fini della verifica del rispetto di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Il cliente, sino all’accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate, può recedere dalla richiesta di cessione senza penali mediante l’apposita funzione di annullamento online disponibile sulla pagina della cessione del credito.

In particolare, Poste Italiane valuta l’acquisizione unicamente di quei crediti d’imposta in relazione alla cui cessione il cedente si sia avvalso di entrambe le figure che seguono:

  • Un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate.
  • Un asseveratore.

Leggi anche: Cessione crediti bonus edilizi: dal 3 ottobre Poste riapre il canale con ulteriori approfondimenti.

Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d’imposta, cosa fare?

3 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Con una FAQ del 2 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che domanda come comportarsi nel caso di dati del sostituto di imposta errati nel Modello 730 con richiesta di rimborso.

Nel dettaglio, chiede come riparare per ottenere il rimborso delle tasse.

Leggi anche 730/2023: quando arrivano i rimborsi?

Modello 730/2023: cosa fare se i dati del sostituto sono errati?

Con FAQ del 2 ottobre le Entrate specificano che in generale quando:

  • il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito,
  • o è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730,

il sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione comunica all’Agenzia delle entrate che non procederà ad effettuare il rimborso (non essendo tenuto a farlo). 

Di conseguenza, l’Agenzia trasmette al contribuente una mail per informarlo del diniego. 

Se dal 730 emerge un credito da rimborsare, il contribuente può presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”. 

In esso indicherà il sostituto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.  

Se non ha un sostituto d’imposta dovrà indicarne l’assenza, barrando l’apposita casella nel 730 integrativo di tipo 2.

730 Integrativo “Tipo 2”: inviare la rettifica dati del sostituto d'imposta

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. 

Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”,
  • inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto,
  • rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.

Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.

Leggi anche 730/2023 Integrativo: come correggere gli errori entro il 25.10

Rottamazione quater: come addebito sul c/c?

3 Ottobre 2023 in Domande e risposte

La Riscossione ha terminato l'invio delle comunicazioni delle somme dovute per gli aderenti entro il 30 giugno alla Rottamazione quater delle cartelle.

I contribuenti posso decidere di pagare anche chiedendo l'addebito sul proprio conto corrente, per farlo basta seguire le seguenti istruzioni rilasciate dalla Riscossione in data 29 settembre.

Leggi anche Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10

Rottamazione quater: posso pagare con addebito sul c/c?

Per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente occorre:

  • recarsi allo sportello, 
  • oppure procedere dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. 

Per procedere alla richiesta bisogna selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti.

Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. 

Attenzione al fatto che, qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.

Redditi PF: come si calcola il ritardo per ravvedersi?

27 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con una faq datata  27 settembre le entrate rispondono ad un quesito sull'omesso pagamento delle tasse scaturenti dal Modello Redditi PF 2023.

Un contribuente non ha versato entro il 31 luglio 2023 gli importi dovuti in base alla liquidazione delle imposte derivanti dal Modello redditi 2023.

Vorrebbe ricorrere all'istituto del revvedimento operoso e chiede se sia corretto individuare nel 31 luglio 2023 il giorno dal quale far decorrere il calcolo, previa maggiorazione delle imposte dello 0,40%.

La risposta delle Entrate.

Leggi anche Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

Modello Redditi PF 2023: come si calcola il ritardo per l'omesso pagamento?

Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto va effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione o entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art.17 del Dpr 435/2001).
I versamenti derivanti da Redditi PF 2023 andavano effettuati:

  • entro il 30 giugno 2023, senza alcuna maggiorazione,
  • dal 1° al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è una domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40%.

L’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare n 2772013 che, nel caso in cui il contribuente non abbia versato alcun importo, né a giugno né a luglio e quindi il 31 per quest'anno, “il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza” pertanto il 30 giugno 2023, per imposte scaturenti dal modello Redditi Pf 2023.
Qualora il contribuente, prosegue l'agenzia, avesse effettuato tra il 1° e il 31 luglio un versamento parziale, con la maggiorazione dello 0,40%, e intendesse in seguito regolarizzarlo, il termine cui fare riferimento per calcolare gli importi dovuti con il ravvedimento operoso decorre dal 31 luglio 2023, cioè dalla scadenza di pagamento con la maggiorazione.

Modello 770/2023: quando va presentato?

26 Settembre 2023 in Domande e risposte

Entro il prossimo 31 ottobre andrà presentato il Modello 770/2023.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica: 

  • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; 
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo. 

Attenzione al fatto che, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Occorre comunque sottolineare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

Per una sintesi delle regole del Modello 770/2023 con alcune delle novità di quest'anno leggi: Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre.

Come sottolineato dalle istruzione al Modello 770/2023 nel caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

Mentre si sottolinea che nella presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica. 

Nota variazione: quando scade il termine per annotare la maggiore IVA debito?

21 Settembre 2023 in Domande e risposte

Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.

Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione. 

Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario. 

Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.

Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura, successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24, viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare imponibile, in conseguenza di  dichiarazione di  nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e  simili o  in conseguenza  dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"

Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.

Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.

Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.

In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.

Cessione crediti bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

19 Settembre 2023 in Domande e risposte

L'agenzia delle entrate con la Circolare n 17/2023 ha chiarito tra gli altri, il trattamento fiscale del corrispettivo spettante al cessionario nella cessione dei bonus edilizi a privati.

Prima di approfondire ricordiamo che, nel corso del 2023 con il Dl n, 11 noto come decreto blocca cessioni, sono state totalmente riviste le norme sulle cessioni con importanti ripercussioni sulle ristrutturazioni edilizie ancora in corso.

Nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 dispone che:

  • a decorrere dal 17.02.2023; 
  • per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020; 
  • non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.

E' bene inoltre precisare che ci sono deroghe al blocco delle cessioni per i condomini e per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

In merito alla cessione crediti a privati recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento

Cessione bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

Ricordiamo che la cessione a privati era stata prevista verso familiari o amici a certe condizioni stabilite dalla norma di riferimento.

La Circolare n. 17/2023 su detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta, utile alla compilazione dei Dichiarativi 2023, ha chiarito un aspetto importante riguardante il corrispettivo della cessione nel caso appunto si effettuato verso un privato.

Nel dettaglio, è stato chiarito il trattamento fiscale del  guadagno conseguito dal cessionario come differenza tra:

  • valore nominale del credito,
  • e corrispettivo pattuito tra le parti.

Viene evidenziato che:

  • "per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il «differenziale positivo» che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale”.

In pratica, se un soggetto privato acquista un credito, la differenza tra il valore nominale e il corrispettivo, inferiore, pattuito non rientra in alcuna categoria reddituale e di conseguenza non è tassabile.

Nota di credito per accordi transattivi: quali sono i termini per l’emissione?

12 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con la Massima n 222 dell'AIDC,  Associazione Italiana Dottori Commercialisti, del 7 settembre, si chiarisce quando la nota variazione può essere emessa anche oltre l'anno.

La massima in oggetto specifica che il termine annuale previsto dall’art. 26, 3° comma del DPR 633/1972 per l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti é circoscritto ai casi in cui, in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto, le parti decidono di variarne i termini di comune accordo.

Qualora, invece, intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale.

Leggi anche E' detraibile l'indebita IVA indicata in fatture contestate? 

Nota di credito per accordi transattivi: i termini per l'emissione

Secondo l’art 26 comma 2 del DPR n 633/72 se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

Tuttavia, per rettificare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo si ha un anno di tempo dalla effettuazione dell’operazione.

La norma in oggetto sottolinea la natura antielusiva del termine.

Viene precisato che, se invece per dirimire una contestazione interviene una transazione, anche a tale fattispecie non deve applicarsi il termine dell'anno. Sarà necessario provare, con elementi documentali in suo possesso, all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.

Fatture contestate: è possibile detrarre l’IVA?

12 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre le Entrate chiariscono che il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata in quanto, l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante.

Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

La risposta a interpello in oggetto tratta il caso di un soggetto passivo istante Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta, la quale nel 2021 ha emesso fatture attive.
Tali fatture venivano contestate da Alfa che richiedeva al prestatore l’emissione di note di credito.

Alfa non pagava l'importo addebitato da Beta e instaurava un giudizio mentre Beta, nel frattempo, cedeva il proprio credito a un terzo Nel 2023 la controversia è stata definita con una transazione. 

L’accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo omnicomprensivo di 70.000 euro.

Secondo l’istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell’intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito. Peraltro le note credito non possono più essere emesse, essendo scaduto il termine annuale previsto dall’art 26 comma 3 del DPR 633/72.

Le Entrate non concordano con la soluzione dell'istante e riepilogano la normativa utile al caso di specie.

Viene ricordato che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta.

Il testo della disposizione dispone che il diritto a detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'IVA che ha versato, ma anche l'IVA dovuta ossia quella che deve essere ancora pagata.

Ne consegue che il diritto a detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa.

Tuttavia il principio vale se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto  cui corrisponde l'Iva detraibile ­non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

Si tratta del tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA che è stato affrontato spesso nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

Secondo la giurisprudenza, il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

L'agenzia è del parere che la corrispondenza deve esserci anche se non sia più possibile emettere una nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.

L'agenzia cita tra gli altri i giudici europei nella causa C- 334/20 secondo i quali l’ammontare detraibile “dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (…), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo”.

Allegati:

Ispezioni sul lavoro: si possono richiedere ?e come?

1 Settembre 2023 in Domande e risposte

Per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile richiedere l'intervento degli ispettori del lavoro.

La Richiesta  può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da 

  • lavoratori,
  •  rappresentanti sindacali o
  •  altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza. 

Va utilizzato il modello  31   disponibile sul sito dell'ispettorato anche in molte lingue straniere (inglese, francese, romeno, cinese, arabo, bengalese, punjabi, urdu, ucraino, russo)

Il Modulo  deve essere accompagnato da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).

ATTENZIONE il modulo RI non è  utilizzabile per impugnare un licenziamento.

Le modalità per la consegna del modello 31

Per presentare una richiesta d’intervento è possibile:

  •   consegnare il modulo personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro o 
  • inviarlo per posta ordinaria o posta elettronica, allegando copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato

 Violazioni segnalabili all'ispettorato

Con il modello RI possono essere segnalate in particolare irregolarità come:

  • rapporti " in nero" o  effettuate con modalità diverse da quelle statuite per contratto
  • mancata retribuzione o mancato pagamento di tfr straordinari rimborsi spese ecc
  • mancato rispetto di  orari e tempi di lavoro, pause e riposi, 
  • utilizzo di videosorveglianza 

L'ispettorato ricorda che :

  • per le prestazioni a carattere assistenziale quali assegni nucleo familiare, trattamenti per  astensione/congedo di maternità o  malattia, la richiesta viene   trasmessa all’INPS o potrà essere richiesto di farlo  al denunciante 
  •  nei casi previsti   l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio  funzionario  avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”.
  • per le richieste di intervento per le quali può maturare la prescrizione dei crediti di lavoro e dei  contributi previdenziali il denunciante, onde salvaguardare i  propri diritti, deve attivarsi inviando  al datore di lavoro con raccomandata a/r un atto formale di messa in mora,  per  interrompere i termin della prescrizione previsti per legge.