Fringe benefit: cosa sono?

1 Settembre 2023 in Domande e risposte
I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano  fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.
Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di  servizi o di compensi in natura  per i quali l'art 51 comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità.

In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.

Fringe benefits:  quali sono 

Come detto i fringe benefits non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi.
 Alcuni esempi possono essere:
  • l’alloggio e il vitto in famiglia  (per il portiere o per la badante o colf),  nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
  • buoni pasto o mensa aziendale
  • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
 oppure la  concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:
  • telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • autovetture o altri mezzi di trasporto;
e ancora altri servizi come:
  • Trasporto collettivo
  • asili aziendali
  • polizze assicurative
  • prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato. Il valore è determinato solitamente sulla base dei prezzi e tariffe medie indicate dalle camere di commercio.

Fringe benefit: soglia ordinaria e novità 2022

La soglia  ordinaria prevista dal DPR 917 1986  art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi  trasformato in 258, 23 euro.

Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in  Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :

Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro

Nel 2022   il DL 115 2022 (Aiuti bis)  e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.

Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili   forme liberalità del datore di lavoro esenti  IRPEF

  1. 200,00 euro per  bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese 
  2.  rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51  comma 3 TUIR).
  3. Fringe Benefits 2023 

NOVITA 2023 Con la conversione in legge  del DL 48 2023 (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023:  Legge 85/2023) è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico.

La misura è sperimentale, in vigore solo per il 2023.

 L'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.

Alloggio in uso al dipendente

Il caso dell'alloggio dato in uso al dipendente  rientra nella casistica del fringe benefit riferito al  lavoro dipendente ed è regolato dall'art. 51  coma 4 lett c del D.P.R. n. 917/1986 del Testo unico delle imposte dirette.

Esso trova la sua applicazione sia nel caso classico relativo alla concessione in godimento al dipendente di un fabbricato dato in uso  a titolo abitativo (ad  esempio la categoria catastale  A) ma anche dalla concessione in uso  di un  fabbricato rientrante nella categoria catastale  C (garage).

Normativa fringe benefits

Le principali  norme che regolano la disciplina  dei fringe benefits sono le seguenti:
  • L. n. 91/81
  • L. n. 147/13
  • D.lgs. n. 139/2015
  • c.c. art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato
  • c.c. art. 2099 – Retribuzione
  • D.L. 09/08/2022, n. 115, Art. 12. – Misure fiscali per il welfare aziendale
  • D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, 6. – Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 67. – Redditi diversi 
  • DL 115-2022
  • DL 176-2022

Eredi e Modello Redditi PF 2023: quando si presenta?

12 Giugno 2023 in Domande e risposte

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. 

Sul frontespizio del Modello redditi PF 2023 devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. 

Inoltre, deve essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella delle istruzuioni al modello, nel caso dell'erede il codice carica è il "7".
Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:

  • il proprio codice fiscale,
  • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
  • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
  • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

In merito ai termini di presentazione essi variano a seconda della data di decesso del soggetto e delle modalità di presentazone del Modello redditi PF.

Nel dettaglio:

Per le persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione:

Ispezione ipotecaria telematica: che cos’è?

25 Maggio 2023 in Domande e risposte

Il servizio chiamato Ispezione ipotecaria telematica che consente l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, viene ampliato.

Dal 25 maggio l'offerta dei servizi di consultazione ipotecaria telematica erogati in area libera sul sito delle Entrate si amplia ed è possibile ispezionare:

  • oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione,
  • e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio ad ufficio),
  • anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. 

con una ricerca per dati dell'immobile.

Gli altri documenti possono essere consultati esclusivamente recandosi presso il servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.

Attenzione al fatto che, il servizio, che consente la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali dell’immobile, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare. 

Il servizio di ispezione ipotecaria telematicaI fornisce i documenti su file in formato pdf.

L’ispezione della nota è possibile indicando oltre agli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l’anno della formalità, anche i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nel documento.

La ricerca per immobile prevede l’indicazione di dati catastali completi mentre non è attualmente possibile impostare la ricerca per persona giuridica.

Ispezione ipotecaria telematica: i costi per l'utenza non professionale

Come specificato dalle Entrate, per ogni consultazione effettuata il costo del servizio è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro. 

Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità. Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.

Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.

Il servizio viene erogato a fronte della disponibilità sul sistema telematico della ricevuta di pagamento positiva (“RT”) rilasciata dal sistema pagoPA. 

Ordinariamente la ricevuta viene notificata entro pochi secondi dalla conclusione della transazione di pagamento da parte dell’utente. Tuttavia, le specifiche di pagoPA prevedono che i tempi per la notifica della ricevuta possano anche superare le 24 ore.

Ispezione ipotecaria telematica: accesso dei professionisti

Gli utenti convenzionati, come enti pubblici, notai e società di visure, accedono alla piattaforma Sister per effettuare le ispezioni ipotecarie per persona fisica o non fisica, inserendo i dati anagrafici o la denominazione o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto di interesse.

Oltre all’ispezione ipotecaria in formato pdf, consente di disporre della “Ispezione della nota” e della “Ricerca per nota Elenco soggetti validati” anche in formato elaborabile xml.

L'abilitazione a Sister prevede la stipula di una convenzione e il pagamento di un canone.

E' possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
le Entrate specificano che, in via sperimentale e limitatamente ad alcuni uffici – pdf, è possibile richiedere l’ispezione dei registri cartacei in modalità telematica

E’ infatti disponibile, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi in ufficio, presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. 

Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.

Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?

5 Aprile 2023 in Domande e risposte

In data 5 aprile le Entrate pubblicano una FAQ con chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del trust.

Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo con la Circolare n 34/2022 le Entrate hanno pubblicato istruzioni sulla disciplina del Trust, dopo consultazione pubblica.

Il quesito giunto alla Agenzia domandava quanto segue: "In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica?" La risposta è affermativa.

Inoltre, nella FAQ viene precisato che, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa o trust testamentario:

  • sia quando sono individuati dei beneficiari finali,
  • sia quando non lo sono (trust di scopo).

Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius

Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).

Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:

  • il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
  • nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

Attenzione al fatto che, in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del Modello 4 cartaceo.

Leggi anche: Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?