Rottamazione quater: cosa succede dopo l’invio della domanda?

10 Maggio 2023 in Domande e risposte

La Definizione agevolata o Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. 

Chi aderisce entro il 30 giugno (Il decreto n 51/2023 con la conferma della proroga è stato pubblicato in GU n 108 del 10 maggio) potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.  Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione, cosa accade? Vediamolo di seguito

Rottamazione quater: cosa succede dopo l'invio della domanda?

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023 (termine che ha subito una proroga al 30 settembre), una “Comunicazione” di

  • accoglimento della domanda, contenente: 
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); 
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; 
    • i moduli di pagamento precompilati; 
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Inoltre, a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni

Ricordiamo infine che, il termine per aderire previsto inizialmente per il 30 aprile è stato recentemente prorogato di due mesi, pertanto sarà possibile aderire alla Rottamazione entro il 30 giugno 2023 tramite il portale dell'Agenzia delle Riscossione: Accedi da qui

La Riscossione per rispondere ai dubbi frequenti dei contribuenti interessati a questa misura ha pubblicato varie FAQ, aggiornate al 19 aprile, con le quali si forniscono preziose indicazioni. Leggi qui per approfondire.

Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande per il riepilogo di tutte le regole.

Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03

28 Marzo 2023 in Domande e risposte

Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

Leggi anche: Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria.

Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.

Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03

Il quesito chiedeva conferma del fatto che:

  • nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
  • inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».

Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. 

Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:

  • sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
  • sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Interpello 2019: cosa deve contenere la domanda?

17 Ottobre 2019 in Domande e risposte

In generale, l'interpello può rivelarsi alquanto utile in quanto è la procedura con cui il contribuente può acquisire preventivamente dall’amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e/o situazioni di incerta interpretazione. Le risposte agli interpelli di maggiore interesse sono poi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

In particolare, l’istanza di interpello deve contenere i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l’indicazione del tipo di istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa va allegata.


Attenzione: in caso di carenza dei requisiti di cui alle citate lett. b), d), e), f) e g), il contribuente viene invitato dall’amministrazione a regolarizzazione la situazione entro 30 giorni. Ovviamente, i termini per la risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.


Resta fermo che l’amministrazione, decorsi i 30 giorni per la regolarizzazione, nei casi in cui la procedura non sia stata attivata o sia stata attivata solo per alcune carenze riscontrate, può comunque richiedere al contribuente i dati che si sono rilevati carenti nel prosieguo della lavorazione; tuttavia, la richiesta non determina alcun differimento dei termini per la risposta, che restano collegati alla presentazione dell’originale istanza all’ufficio competente.
I documenti da allegare all’istanza di interpello:

  • copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
  • pareri tecnici resi dall’ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell’Agenzia delle entrate presuppone l’espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.

 

TFM : quali sono gli aspetti fiscali del trattamento di fine mandato?

28 Novembre 2017 in Domande e risposte

Dal punto di vista fiscale, secondo la dottrina prevalente, quanto annualmente accantonato al fondo TFM degli amministratori è deducibile dal reddito d’impresa, anche nell’ipotesi di ricorso ad una polizza assicurativa con beneficiario l’amministratore.
Tale conclusione discende dal combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR.

ARTICOLO 105 TUIR
comma 1 prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali
comma 4 estende quindi le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). 

Il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza: in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
Parte della dottrina, muovendo dal richiamo fatto dall’art. 105, TUIR all’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, ritiene necessario, ai fini della deducibilità per competenza, che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario è estesa anche al TFM l’applicazione del principio di cassa disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Le indennità per la cessione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi il trattamento di fine mandato (TFM) hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:

  1. risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
  2. derivino da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  3. non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
  4. per la loro corresponsione, la società ha stipulato una polizza assicurativa.
TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOGGETTO PERCETTORE
Caso sub 1
e sub 2
L’indennità non andrà dichiarata da parte del contribuente qualora il soggetto erogatore abbia effettuato le ritenute, in quanto implicitamente assoggettato a tassazione separata.
Sui compensi spettanti agli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato, la società erogante deve trattenere una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, comma 1, ed art. 24, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 600/73, nonché circolari n. 58/2001 e n. 67/2001).
Saranno successivamente gli Uffici fiscali a rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, TUIR, ovvero, se più favorevole per il contribuente, facendo concorrere l’indennità alla formazione del reddito dell’anno in cui la stessa è percepita.
Caso sub 3 L’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e andrà indicata nella Sezione I del quadro RC, Mod. Redditi o quadro C, Mod. 730
Caso sub 4 All’amministratore viene applicata una ritenuta a titolo di imposta sui proventi finanziari maturati (tali redditi non saranno pertanto tassati separatamente). 

 

Qual è la differenza tra licenziamento disciplinare e superamento del periodo di comporto?

4 Dicembre 2013 in Domande e risposte
Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza di recesso immediato da parte del datore di lavoro  nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia è previsto  ragionevole "spatium deliberandi"  riconosciuto al datore di lavoro  ossia lo spazio per valutare complessivamente gli  episodi  di malattia riguardo la  compatibilità di tali assenze con gli  interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato  fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione del giudice di merito ,  caso per caso.