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Compensi professionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno

9 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.

In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi anche per compensi inferiori a 5.000 euro, superando una soglia che, fino ad oggi, aveva rappresentato un limite operativo essenziale. 

In proposito il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Circolare 17 marzo con chiarimenti, facciamo il punto sulle novità.

Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno

La norma della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.

In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

Il comma introdotto recita precisamente quanto segue:  All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ». 

Vediamo in proposito cosa ha chiarito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 17 marzo 2026.

Compensi professionionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno

Il Ministero ha specificato che la disposizione prevede che, relativamente alle somme di cui all’art. 54 (redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni) del d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR) dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, comprese le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le verifiche di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis si applichino, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche ai pagamenti di importo fino a euro 5.000.

Pertanto, gli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell’ambito delle spese di giustizia hanno l’obbligo di effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo, e quindi anche se inferiore a euro 5.000.

L’obbligo di verifica preventiva riguarda le categorie professionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, 
  • ausiliari del giudice e periti di parte, 
  • professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

In caso di accertata inadempienza del beneficiario, l’Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro ufficio deputato alla liquidazione e al pagamento) procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; l’eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario.

Diversamente dalla disciplina previgente, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.

Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.

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