Nel modello 730/2026 gli oneri deducibili vanno indicati nel Quadro E, sezione II.
Dai contributi previdenziali alle spese mediche per persone con disabilità: ecco quali costi possono ridurre il reddito e le condizioni da rispettare.
Nel modello 730/2026 alcune spese sostenute nel 2025 possono essere portate in deduzione e quindi ridurre il reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte.
Gli oneri deducibili devono essere indicati nel Quadro E, sezione II del modello 730 e non sempre possono essere sottratti per l'intero importo sostenuto: in alcuni casi la normativa prevede specifici limiti.
Tra gli oneri indicati nel Quadro E rientrano, ad esempio, contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, alcune spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità e contributi alla previdenza complementare.
Oneri deducibili nel 730/2026: le regole da rispettare
Per poter beneficiare della deduzione occorre rispettare alcune condizioni generali.
La spesa, innanzitutto, deve rientrare tra gli oneri per i quali il TUIR o altre disposizioni di legge riconoscono espressamente la deduzione.
Deve inoltre essere indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata effettivamente sostenuta ed essere adeguatamente documentata.
Vale infatti il principio di cassa: gli oneri riducono il reddito complessivo nel periodo d'imposta nel quale sono stati pagati.
Un aspetto importante riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito: conta il momento in cui viene utilizzata la carta e non la successiva data nella quale l'importo viene addebitato sul conto corrente.
Oneri deducibili 730 Quadro E sezione II
| Tipologia onere deducibile | Spese sostenute dal contribuente |
| Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
| Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) | Nell’interesse proprio |
| Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) | Nell’interesse proprio |
| Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) | Nell’interesse proprio |
| Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) | Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
| Altri oneri (Rigo E26, codice 6) | |
| Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
| Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) | Nell’interesse proprio |
| Altri oneri (Rigo E26, codice 13) | Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
| Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
| Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) |
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| Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) | Nell’interesse proprio |
| Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36) |
Nell’interesse proprio |
Spese rimborsate: quando la deduzione non spetta
Per ottenere la deduzione è inoltre necessario che la spesa sia rimasta effettivamente a carico del contribuente.
Di conseguenza, la deduzione non spetta se la spesa è stata rimborsata e il relativo rimborso non ha concorso alla formazione del reddito.
Nella maggior parte dei casi la deduzione può essere utilizzata soltanto entro il limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né trasferita all'anno successivo, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Deduzioni anche per le spese dei familiari: quando spettano
Per alcune tipologie di oneri la deduzione è riconosciuta anche quando la spesa viene sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.
Il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite sale a 4.000 euro.
Ci sono inoltre casi nei quali la deduzione è ammessa anche per spese sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico. È il caso, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie in presenza di grave e permanente invalidità.
A chi deve essere intestato il documento di spesa
In linea generale, il documento relativo alla spesa deve essere intestato al contribuente che porta l'onere in deduzione.
Per le spese sostenute nell'interesse di una persona fiscalmente a carico, invece, il documento può essere intestato anche al familiare.
La deduzione può spettare al genitore che ha sostenuto una spesa per il figlio anche quando il documento è intestato all'altro genitore, purché quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha effettuato il pagamento.
Le regole sulle deduzioni continuano inoltre ad applicarsi alle spese sostenute per i figli fiscalmente a carico con meno di 21 anni, anche se per questi ultimi non spettano più le detrazioni per figli a carico.
Diversa è la situazione delle convivenze di fatto: non essendo prevista l'equiparazione al matrimonio, il convivente non può beneficiare della deduzione per le spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.