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Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro

15 Giugno 2023 in Notizie Lavoro

Con una nota ai propri uffici  del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda  che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il  Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al  31 agosto   i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari  per i cittadini e le imprese  con sede nelle zone  elencate in allegato al decreto. 

 Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini  dei procedimenti amministrativi  (…)  comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro 

 Sono da ritenersi sospesi  quindi :

  •  i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
  • – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
  • – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
  • – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
  • – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
  • termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
  • – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
  • i termini per la costituzione in giudizio  e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di  giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
  • il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966

I termini riprenderanno a decorrere dal  1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al  30 aprile 2023.

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