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Ape Sociale: tre casi di conferma dei diritti dei lavoratori

13 Febbraio 2026 in Notizie Lavoro

Con due ordinanze depositate il 1° febbraio 2026 (nn. 2107 e 2108), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’Ape sociale, fornendo indicazioni rilevanti per lavoratori, datori di lavoro e consulenti del lavoro chiamati a verificare il possesso dei requisiti e la compatibilità con altre prestazioni.

Si ricorda che l’Ape sociale, disciplinata dall’art. 1, commi 179 e seguenti, della legge n. 232/2016, costituisce un’indennità a carico dello Stato, erogata fino al conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, a favore di soggetti che si trovano in particolari condizioni, tra cui lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Le due decisioni affrontano questioni differenti comunque favorevoli ai lavoratori:  nel primo caso, l’incidenza di un successivo rapporto di lavoro di breve durata sullo stato di disoccupazione richiesto per l’accesso al beneficio; nel secondo, la cumulabilità dell’Ape sociale con l’indennizzo riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie.

Gia con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione  sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale aveva affermato che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi.

Caso 1 – Stato di disoccupazione e rioccupazione inferiore a sei mesi

Con l’ordinanza n. 2107/2026  la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto all’Ape sociale a un lavoratore precedentemente licenziato e successivamente rioccupato con un contratto di lavoro intermittente di durata inferiore a sei mesi.

Il nodo interpretativo riguardava il requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto dall’art. 1, comma 179, lett. a), della legge n. 232/2016. In particolare, occorreva stabilire se un rapporto di lavoro successivo, di durata inferiore a sei mesi, fosse idoneo a interrompere definitivamente lo stato di disoccupazione maturato a seguito di un precedente licenziamento.

Secondo l’INPS, per accedere al beneficio sarebbe stato necessario fare riferimento esclusivamente alla causale di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; nella fattispecie, essendo cessato per scadenza del termine, il requisito non sarebbe stato integrato.

Invece la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’interpretazione della Corte territoriale.

La Cassazione ha richiamato l’orientamento già espresso in materia, secondo cui, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, i requisiti devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro di durata significativa (a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi), mentre la successiva rioccupazione per un periodo inferiore a sei mesi non incide in modo definitivo sullo stato di disoccupazione.

Il ragionamento si fonda sull’interpretazione coordinata dell’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, che disciplina lo stato di disoccupazione. In particolare, il comma 3 dell’art. 19 prevede che lo stato di disoccupazione sia sospeso – e non interrotto – in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.

Secondo la Corte, un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di significato la previsione normativa sulla sospensione dello stato di disoccupazione. Pertanto, il breve periodo di rioccupazione con contratto intermittente, inferiore a sei mesi, ha determinato una mera sospensione dello stato di disoccupazione originariamente maturato a seguito del licenziamento, senza far venir meno il requisito richiesto per l’Ape sociale.

Ne deriva che, ai fini del beneficio, resta rilevante la cessazione per licenziamento del rapporto precedente,e il diritto all'APE resta valido.

Caso 2 – Cumulabilità tra Ape sociale e indennizzo per danni da vaccinazioni

Con l’ordinanza n. 2108/2026  la Cassazione ha affrontato un diverso profilo: la compatibilità tra l’Ape sociale e l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210/1992, riconosciuto a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie.

L’INPS sosteneva che l’Ape sociale non fosse cumulabile con un’altra prestazione di natura assistenziale, quale l’indennizzo per danni da vaccinazione, ritenendo che la contemporanea percezione di due benefici economici dovesse essere esclusa in assenza di una previsione espressa di cumulabilità.

Il lavoratore, invece, aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto a percepire entrambe le prestazioni.

Anche in questo caso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale, affermando la piena cumulabilità tra le due prestazioni 

Nel motivare la decisione, la Corte ha chiarito la natura dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, qualificandolo come prestazione indennitaria fondata su esigenze di solidarietà sociale. Esso trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di tutela della persona e della salute e non nell’art. 38 Cost., che disciplina l’assistenza e la previdenza sociale in senso stretto.

L’indennizzo per danni da vaccinazioni presenta caratteristiche peculiari:

è riconosciuto indipendentemente dal reddito del beneficiario;

è esente da imposizione fiscale;

è espressamente cumulabile con altre provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

L’Ape sociale, invece costituisce una misura di sostegno al reddito in vista dell’accesso alla pensione di vecchiaia, con finalità e presupposti diversi rispetto all’indennizzo.

La Corte ha quindi evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità espressa tra le due prestazioni e che, trattandosi di benefici con ratio e presupposti differenti, la loro coesistenza non determina duplicazioni indebite.

Caso 3 – Naspi requisito non essenziale

Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.

In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di  avere precedentemente beneficiato  interamente  anche dell'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016  garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del   rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno  diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.

Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022   ha confermato la decisione  ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione. 

L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della  fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma  è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016)  non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma  la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE. 

La Suprema Corte ha  quindi confermato  il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASP

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