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Appalti: il nuovo Regolamento ANAC 2025

28 Aprile 2025 in Notizie Lavoro

E' stato approvata l'11 marzo scorso la delibera  con il nuovo  Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che disciplina l’esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento  definisce procedure e criteri per garantire l’integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:

  1. verifica dei requisiti autodichiarati;
  2. applicazione di sanzioni per gravi violazioni;
  3. sanzioni accessorie nei casi più rilevanti;
  4. gestione delle segnalazioni provenienti da verifiche o soggetti terzi.

Le disposizioni del Regolamento adottato con Delibera ANAC n. 126 dell’11 marzo 2025 entrano in vigore l’8 maggio 2025, a 15 giorni dall’avviso di pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025. Il Regolamento si applica ai procedimenti per i quali la contestazione dell’addebito intervenga successivamente a tale data.

Vediamo nei successivi paragrafi maggiori dettagli.

Appalti: violazioni gravi e procedure di controllo

Il documento elenca con precisione cosa costituisce una grave violazione in materia di qualificazione. Tra i principali casi:

  • dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti;
  • mancata comunicazione della loro perdita;
  • rifiuto non giustificato di partecipare a procedure assegnate d’ufficio;
  • mancata attuazione delle misure correttive imposte da ANAC;
  • uso di personale non effettivamente dedicato alla struttura organizzativa della stazione appaltante.

L’accertamento può avvenire tramite verifiche a campione, controlli interni dell’Autorità o segnalazioni. In caso di sospetti fondati, l’Ufficio preposto avvia un’istruttoria formale, richiedendo documentazione integrativa e permettendo alle parti coinvolte di esporre le proprie ragioni.

Durante la fase istruttoria, è garantito il contraddittorio: l’ente coinvolto può accedere agli atti, trasmettere memorie difensive, chiedere audizioni, fornire chiarimenti e controdeduzioni.

Appalti: sanzioni e provvedimenti previsti

Il procedimento può concludersi in più modi:

  • archiviazione in assenza di irregolarità;
  • riduzione del punteggio o del livello di qualificazione;
  • revoca della qualificazione in caso di gravi carenze;
  • sanzione pecuniaria, eventualmente accompagnata da una sospensione temporanea della qualificazione.

La determinazione delle sanzioni tiene conto di:

  • gravità e natura della violazione;
  • comportamento collaborativo del soggetto sanzionato;
  • livello di qualificazione posseduto;
  • presenza di violazioni reiterate.

L’Autorità motiva dettagliatamente ogni provvedimento, indicando i termini di pagamento e trasmettendo la decisione all’Ufficio competente per l’aggiornamento dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

l Regolamento si distingue per l’attenzione posta alle garanzie procedurali. Le comunicazioni avvengono tramite PEC o raccomandata A/R. È riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con modalità chiare e tempi definiti. Le audizioni possono essere richieste e svolte anche in videoconferenza.

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito, con possibilità di sospensioni per un massimo di 45 giorni in casi particolari (es. audizioni o richieste istruttorie aggiuntive).

L’intero iter si basa su principi di efficienza, trasparenza e partecipazione, allineandosi agli obiettivi della riforma degli appalti pubblici e potenziando il ruolo di vigilanza dell’ANAC.

Tabella di riepilogo: violazioni e sanzioni per le stazioni appaltanti

Violazione Descrizione Sanzione prevista Scenario di applicazione
Dichiarazioni mendaci Dati falsi sui requisiti (es. personale o struttura organizzativa inesistente) Sanzione pecuniaria + possibile sospensione o revoca qualificazione Accertata assenza totale dei requisiti
Mancata comunicazione perdita requisiti Omissione dell’obbligo di aggiornare l’ANAC sulla situazione organizzativa Riduzione del punteggio o livello di qualificazione Violazioni non gravi ma reiterate o sistematiche
Rifiuto immotivato procedura d’ufficio La stazione appaltante non svolge una gara assegnata da ANAC Sanzione pecuniaria + sospensione qualificazione Assegnazioni ex art. 62, co. 10 Codice Contratti
Mancata attuazione misure correttive Inosservanza delle azioni previste nel piano di riorganizzazione Sanzione pecuniaria + riduzione temporanea del livello di qualificazione Criticità che impattano sull’operatività
Violazioni reiterate Comportamenti illeciti simili a precedenti già contestati Aumento dell’entità della sanzione pecuniaria Valutazione aggravata dal comportamento abituale
Gravi omissioni documentali Mancato invio documentazione richiesta durante l’istruttoria Archiviazione con esito negativo o avvio procedimento sanzionatorio Istruttorie incomplete o non collaborazioni evidenti

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