Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026.
Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall’anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri per la definizione dell’importo che spetta alla famiglia. Il documento fornisce le indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande.
Con il messaggio 1126 del 31 marzo INPS comunica, come preannunciato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del 2026 dal 1 aprile 2026
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
- Istituti di patronato.
Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.
Le norme in vigore sul Bonus nido
Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni successivi la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi.
In particolare, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto:
- l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali;
- la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Ulteriori novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio.
Restano inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali.
Le novità 2026
Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE.
1. Domande valide fino ai 3 anni
Dal 1° gennaio 2026 la domanda: non ha più validità annuale; resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio.
2. Nuovo ISEE “neutralizzato”
L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. 3. Importi aggiornati Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE:
| Tipologia minore | ISEE | Importo annuo |
|---|---|---|
| Nati dal 1° gennaio 2024 | ≤ 40.000 € | 3.600 € |
| Nati dal 1° gennaio 2024 | > 40.000 € o assente | 1.500 € |
| Nati prima del 2024 | ≤ 25.000,99 € | 3.000 € |
| Nati prima del 2024 | 25.001 – 40.000 € | 2.500 € |
| Nati prima del 2024 | > 40.000 € o assente | 1.500 € |
Il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. 4. Nuovi criteri di ammissibilità servizi Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), mentre restano esclusi servizi ricreativi o di assistenza non educativa.
Istruzioni operative: domanda – richieste rimborsi
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i patronati.
INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online
Il richiedente deve indicare:
- la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare);
- i dati della struttura educativa;
- il titolo abilitativo (per strutture private);
- l’IBAN per l’accredito (integrato con il sistema SUGI).
ATTENZIONE Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa.
Documentazione per il rimborso
Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse:
- rette mensili;
- quota pasti;
- imposta di bollo;
- IVA agevolata.
Non sono rimborsabili: iscrizione; pre/post scuola; IVA ordinaria.
Documenti richiesti:
- fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
- prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.).
La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Gestione della domanda
È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online;
- in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato;
- è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni.
Controlli e verifiche
L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.
FAQ
| Domande e risposte operative |
|---|
| Il bonus è cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido? No. Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido. |
| Cosa succede se l’ISEE è assente o irregolare? In questi casi il contributo viene erogato nella misura minima di 1.500 euro annui. Se successivamente viene presentato un ISEE regolare, l’importo può essere adeguato solo per le mensilità successive, senza conguagli per quelle già erogate. |
| Come si calcola l’ISEE “neutralizzato”? L’ISEE utile ai fini del bonus viene ridotto dell’importo dell’Assegno Unico e Universale rapportato alla scala di equivalenza del nucleo familiare. |
| È possibile cambiare le mensilità richieste? Sì. Il richiedente può sostituire o aggiungere le mensilità attraverso l’apposita funzione disponibile nel servizio online dedicato. |
| Cosa succede se si perde un requisito, ad esempio la residenza in Italia? Il beneficio viene interrotto dal mese successivo a quello in cui l’INPS acquisisce conoscenza della perdita del requisito e può essere disposto il recupero delle somme indebitamente percepite. |
| È possibile il subentro di un altro genitore o soggetto legittimato? Sì, ma il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza e il nuovo richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge. |
| Quali spese non sono rimborsabili? Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola, i servizi ricreativi e l’IVA ordinaria. |
| Entro quando va inviata la documentazione di spesa? La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le mensilità richieste, pena la decadenza dal rimborso. |
| Cosa succede se il pagamento è effettuato da una persona diversa dal richiedente? In tal caso la documentazione deve essere integrata con una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, accompagnata da copia del documento di identità. |
| Si possono richiedere nello stesso anno sia il contributo asilo nido sia quello per il supporto domiciliare? No. Se è stato riconosciuto il contributo asilo nido anche per una sola mensilità, nello stesso anno non può essere richiesto il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione. |
| Come funziona la prenotazione delle risorse? La prenotazione avviene in base alla data e all’ora di allegazione della documentazione. Se il budget annuale risulta esaurito, le mensilità richieste vengono poste in riserva. |
| Quali modalità di pagamento sono considerate valide? Sono ammesse solo forme di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o postale, POS, PagoPA, assegno non trasferibile e trattenuta in busta paga per gli asili nido aziendali. |
| Come funziona l’IBAN integrato SUGI? Quando si presenta la domanda: il sistema propone automaticamente gli IBAN già registrati a nome del richiedente per altre prestazioni INPS; il richiedente può quindi: selezionare un IBAN già presente; oppure inserirne uno nuovo. L’IBAN scelto viene quindi associato alla domanda e utilizzato per l’accredito del contributo. |