Le borse di studio possono assumere differenti qualificazioni fiscali a seconda della loro natura, dei soggetti coinvolti e delle modalità di erogazione.
Nel caso oggetto di chiarimento, è importante evidenziare che non si tratta di borse di studio destinate alla generalità degli studenti, bensì di prestazioni erogate nell’ambito di specifiche gestioni assistenziali dell'INPS a favore di una platea circoscritta: i figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti.
Questa caratteristica incide direttamente sul trattamento fiscale applicabile, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 2.4.2026.
I dettgli del caso
Il caso riguarda l’erogazione di borse di studio da parte dell'INPS nell’ambito di gestioni assistenziali inizialmente dotate di autonomia finanziaria e alimentate dai contributi degli iscritti.
Le borse sono attribuite esclusivamente ai figli e orfani degli iscritti alle gestioni interessate, sulla base di bandi annuali che prevedono requisiti stringenti, sia di merito sia economici. Non si tratta quindi di prestazioni universalistiche, ma di interventi selettivi e categoriali, riservati a soggetti individuati in base al rapporto con l’iscritto.
Le somme erogate hanno importo fisso e non sono collegate al rimborso delle spese sostenute per gli studi. La finalità è premiale, legata ai risultati accademici, e non di sostegno generalizzato al diritto allo studio.
Il beneficiario della borsa non ha alcun rapporto di lavoro con l’ente erogatore, mentre il legame giuridico sussiste tra l’ente e il soggetto iscritto alla gestione. Su questa base, l’ente ha sempre qualificato le somme come redditi imponibili, rilasciando la certificazione fiscale.
La risposta dell’Agenzia somme imponibili IRPEF e IRAP
L’Amministrazione finanziaria ha confermato la correttezza dell’impostazione adottata, chiarendo che le borse di studio in esame devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro con il soggetto erogante, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La motivazione si fonda su due elementi :
- . In primo luogo, la natura non universale della prestazione: trattandosi di borse riservate a una categoria specifica (familiari degli iscritti), non è possibile ricondurle a forme di sostegno generalizzato o a misure di welfare estese alla collettività.
- In secondo luogo, l’assenza di un rapporto di lavoro tra beneficiario ed ente erogatore impedisce di applicare le disposizioni che escludono da tassazione alcune erogazioni effettuate dal datore di lavoro ai dipendenti per finalità educative dei familiari.
Ne deriva che, in mancanza di una specifica previsione normativa di esenzione, le somme devono essere assoggettate a imposizione secondo le regole ordinarie dei redditi assimilati.
Inoltre, considerata la natura reddituale delle erogazioni, le stesse concorrono anche alla formazione della base imponibile ai fini IRAP in capo al soggetto erogatore.