Con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, INPS ha fornito istruzioni operative sulla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia per i soggetti liquidati nel sistema contributivo, con specifico focus sul beneficio spettante alle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il documento chiarisce due aspetti di rilievo pratico:
- da un lato, le condizioni e le modalità con cui opera la trasformazione automatica dell'AOI ( assegno ordinario di invalidità);
- dall'altro, le regole per richiedere il beneficio dell'anticipo dell'età pensionabile — o del coefficiente di trasformazione maggiorato — da parte delle lavoratrici che hanno avuto figli.
L'istituto avverte infatti che, in assenza di domanda presentata nei termini, il beneficio non potrà essere riconosciuto né in trasformazione d'ufficio né in sede di ricostituzione successiva: un'avvertenza da tenere in stretta considerazione nella gestione delle pratiche in corso.
Aggiornamento del 4 novembre 2026.
Con il messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026 l’INPS ha reso disponibile il modulo di istanza specifica per le lavoratrici madri. Questa sostituisce la modalità transitoria descritta in precedenza (vedi ultimo paragrafo).
Trasformazione AIO in pensione di vecchiaia -le soglie anagrafiche
La trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia è disciplinata dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984.
L'operazione avviene d'ufficio al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato. I periodi di godimento dell'AOI privi di attività lavorativa concorrono al perfezionamento dei requisiti di contribuzione e assicurazione, ma restano irrilevanti ai fini della misura della pensione.
INPS ribadisce nel messaggio che tale valorizzazione è ammessa esclusivamente ai fini della trasformazione automatica, e non anche nei casi in cui l'assicurato — già titolare di un AOI revocato o non confermato — presenti successivamente domanda autonoma di pensione di vecchiaia (cfr. circolare n. 165/1989).
Per i titolari di AOI liquidato nel sistema contributivo in via ordinaria, la trasformazione opera secondo le seguenti soglie:
| Percorso | Età richiesta (2025-2026) | Età richiesta (2027) | Età richiesta (2028) | Contribuzione minima | Importo soglia |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Ordinario | 67 anni | 67 anni e 1 mese | 67 anni e 3 mesi | 20 anni | Sì (≥ assegno sociale) |
| B) Età avanzata | 71 anni | 71 anni e 1 mese | 71 anni e 3 mesi | 5 anni effettivi | No |
| C) Optanti (art. 1 c. 23 L. 335/1995) | 67 anni | 67 anni e 1 mese | 67 anni e 3 mesi | 20 anni | Non previsto |
Tutte le soglie anagrafiche sono soggette agli adeguamenti periodici alla speranza di vita.
L'INPS precisa inoltre che la facoltà di opzione al contributivo deve essere esercitata durante la vita lavorativa, o al più tardi entro il mese precedente la decorrenza dell'AOI: è preclusa in sede di trasformazione.
Le istruzioni dettagliate: richiesta a carico della lavoratrice
Il messaggio 2124 2026 ricordava che il beneficio è riservato alle lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
L'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 riconosce loro, in alternativa:
- l'anticipo dell'età pensionabile rispetto al requisito anagrafico ordinario, oppure
- l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini del calcolo dell'importo pensionistico.
ATTENZIONE Poiché la trasformazione dell'AOI avviene d'ufficio, la lavoratrice interessata non riceve una convocazione né un invito a dichiarare i propri figli: deve attivarsi autonomamente.
Il termine per presentare l'istanza è il mese precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza considerare l'eventuale anticipo derivante dal beneficio stesso.
La data di riferimento è quella in cui l’AOI si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, cioè al raggiungimento dei requisiti anagrafici ordinari (67 anni nel 2026), senza sconto per i figli.
Per chi ha una decorrenza prevista a gennaio, ad esempio, va presentata entro dicembre.
Come presentare l’istanza
Le lavoratrici madri titolari di AOI liquidato con il sistema contributivo e prossime alla trasformazione devono presentare l’istanza “Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia”. Sono previsti tre canali:
- il sito www.inps.it, con SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione di vecchiaia”;
- gli Istituti di patronato;
- il Contact Center Multicanale, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del gestore.
Resta ferma la necessità di presentare l’istanza entro il termine indicato, perché in assenza di domanda tempestiva il beneficio non potrà essere riconosciuto.