LAVORO » Previdenza e assistenza » Pensioni

Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027

7 Aprile 2026 in Notizie Lavoro

Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene  chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito  dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.

I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per  garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.

Le novità normative

Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.

Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:

  1. dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
  2. dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
  3.  assegni straordinari dei  fondi di solidarietà bilaterali.

Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per   gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato

Il prolungamento delle prestazioni di esodo

In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.

In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:

  • le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
  • le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
  • le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.

Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.

Le modalità di proroga in dettglio

Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti: 

  • Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione; 
  • Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;

 Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:

Ambito Decorrenza / Scadenza Indicazioni operative
Adeguamento speranza di vita Dal 2027 +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028
Domande con cessazione rapporto Entro 31 gennaio 2026 Accoglimento anche se superano durata massima
Riesame domande respinte Su richiesta Necessario coinvolgimento del lavoratore
Finestra pensione anticipata Fino al 2028 Da 3 a 9 mesi di differimento
Durata prestazioni Oltre limiti ordinari Possibile proroga con oneri a carico azienda

Richieste di riesame

Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:

  • la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
  • è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;

Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).

In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:

prestazionearticolo4@inps.it

I commenti sono chiusi