Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS aveva comunicato il rilascio di una piattaforma informativa “PRISMA” che mette a disposizione dei datori di lavoro privati, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità contributiva complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche obbligatorie.
In questo modo si puo effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
A partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato hanno potuto accedere alla piattaforma PRISMA ottenendo un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
INPS comunica ora con la circolare 63 del 5 giugno che sono abilitati all’utilizzo della piattaforma anche i datori di lavoro che abbiano alle dipendenze lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
Sotto ulteriori dettagli su questa novità .
PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene
La piattaforma informativa PRISMA consente di estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti
- sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
- sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.
La piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.
INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo e non certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.
Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:
- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).
PRISMA: Istruzioni operative
L'istituto ricorda il riconoscimento e la legittimazione all’accesso sul codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro sono subordinati alla verifica che sia stata effettuata, dal datore di lavoro o suo intermediario), la comunicazione UNILAV di assunzione e che lo stesso rapporto di lavoro sia ancora attivo.
In considerazione dell’estensione del servizio anche alle pubbliche Amministrazioni da giugno 2026 il prospetto informativo dà evidenza dell’eventuale presenza della domanda del lavoratore per la disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 93 del 17 giugno 2019 e n. 80 del 14 settembre 2023), sempre che tale domanda si trovi in stato di istruttoria o accolta (cfr. il punto B2) del prospetto informativo).
Come precisato nella circolare n. 48/2024, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, restano fermi per i datori di lavoro gli obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori come specificate nelle circolari n. 177 del 7 settembre 1996 e n. 42 del 17 marzo 2009. Infatti, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’INPS.
Per il dettaglio del servizio offerto con la piattaforma “PRISMA” alla generalità dei datori di lavoro si rinvia alla citata circolare n. 48/2024