Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato

21 Luglio 2023 in Domande e risposte

In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :

  • una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio 
  • entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .

Contestualmente va fatta la  cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

Si ricorda che  l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA

Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT  Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza. 

Senza registrazione al portale si può

  • individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, 
  • consultare la guida ai servizi consolari.

 Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.

Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche  copia del documento d’identità del richiedente.

ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc.  è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it

AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT

E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.

Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID. 

Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale

 A cosa serve iscriversi all'AIRE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario  usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Dichiarazione 2023: per quali spese la detrazione varia in base al reddito?

13 Luglio 2023 in Domande e risposte

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
  • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
  • fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
    a 240.000 euro

In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:

Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000 100%
Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
Oltre 240.000 0

Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.

Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo

Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:

  • Spese d’istruzione
  • Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
  • Spese universitarie
  • Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
  • Spese funebri
  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • Spese per assistenza personale
  • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
  • Attività sportive dei ragazzi
  • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
  • Intermediazioni immobiliare
  • Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
  • Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
  • Spese per minori o maggiorenni con DSA
  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
  • Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
  • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
  • Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
  • Spese veterinarie
  • Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
  • Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

  • per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
  • e per le spese sanitarie.

Domicilio Digitale PEC: quali sono le regole per i professionisti?

10 Luglio 2023 in Domande e risposte

Dal 6 luglio è partita la piena operatività dell’elenco INAD, indice nazionale dei domicili digitali.

Ricordiamo che INAD è una piattaforma che gestisce elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

Per i 2,3 milioni di professionisti italiani iscritti ad albi e ordini professionali ha comportato l’acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, venga importato automaticamente su INAD, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l’indicazione di un altro indirizzo PEC. 

Leggi anche INAD: operativo dal 6 luglio per cittadini e professionisti.

Dal 6 luglio 2023, l’indirizzo PEC già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche aventi valore legale, anche al di fuori dell’ambito della propria attività professionale. 

L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC prevede le seguenti fasi: 

  • 1. recupero dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INI-PEC al Gestore dell’INAD; 
  • 2. inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi.Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC
  • 3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale. Con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto. 

Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD, diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC (che continuerà ad essere usato per le comunicazioni/notifiche professionali). Viceversa, l’indirizzo già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche, anche a carattere personale, aventi valore legale. 

INAD: riguarda anche i Revisori?

Si precisa che, con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

Dal 6 luglio parte l'operatività completa del registro anche per i revisori.

730/2023. è detraibile il tampone pagato in contanti?

27 Giugno 2023 in Domande e risposte

Con una faq del 26 giugno le entrate rispondono ad un quesito di un contribuente che domandava informazioni sulla detraibilità delle spese sostenute in contanti per eseguire in farmacia i tamponi covid.

Nel dettaglio si chiedeva se, qualora nel modello 730 precompilato il pagamento dei tamponi risulti “non tracciato” e pertanto non detraibile, è possibile modificare il modello aggiungendo la spesa sostenuta in contanti avendo gli scontrini della farmacia?

Le entrate replicano che, come più volte affermato dall’Agenzia delle entrate anche nella recente circolare n. 14/2023, le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti.

La certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, per esempio: 

  • nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, 
  • o l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), 
  • validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Ciò premesso, il contribuente in possesso di scontrino della farmacia, dal quale risulti il tipo di prestazione e il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento (anche se in contanti), può modificare il modello precompilato e aggiungere la spesa da portare in detrazione.

Rottamazione quater: cosa accade alle rateizzazioni in corso?

11 Giugno 2023 in Domande e risposte

In data 5 giugno la Riscossione ha aggiornato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti sulla Rottamazione quater in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ricordiamo che, la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Rottamazione quater: cosa accade nel caso di rateizzazione già in corso?

Tra gli aggiornamenti del file contente tutte le faq sulla definizione agevolata ve ne è una con la quale si chiede cosa accade se si aderisce alla Rottamazione quater per debiti per i quali vi era già in corso una rateizzazione. 

Viene replicato che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata  accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il  pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Visto di conformità bonus edilizi “ora per allora”: va comunicato alle Entrate?

6 Giugno 2023 in Domande e risposte

Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.

Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione.

Visto di confromità ora per allora: chiarimenti delle entrate

Nel dettaglio, il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Le Entrate replicano che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. 

Al riguardo, però vengono forniti le seguenti indicazioni. 

Le Entrate specificano che, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. 

Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Attenzione al fatto che, il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

730/2023 precompilato: quali dati contiene?

1 Maggio 2023 in Domande e risposte

A partire dal giorno 2 maggio 2023 entra nel vivo la campagna della Precompilata.

Con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

Nel dettaglio viene specificato che l’Agenzia inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
  • contributi previdenziali e assistenziali; 
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
  • spese veterinarie; 
  • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per ulteriori dettagli leggi anche: 730 precompilato 2023: accesso da oggi 2 maggio

Rottamazione quater: perchè mi conviene aderire?

25 Aprile 2023 in Domande e risposte

La Rottamazione quater è la ormai nota definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2023.

Data ultima per aderire alla agevolazione è il 30 aprile 2023, ma con un comunicato stampa, il MEF ha informato della proroga al 30 giugno.

Ricordiamo che, i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere:

  • le sanzioni, 
  • gli interessi di mora, 
  • quelli iscritti a ruolo e l’aggio, 
  • mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Attenzione che, in base alla proroga verrà rideterminato anche il calendario dei pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande.

L'adesione alla Rottamazioe quater, oltre ai vantaggi su elencati, ne prevede altri rispetto procedure di recupero che la Riscossione può attivare sui debiti oggetto della definizione agevolata.

Alla Agenzia riscossione veniva domandato quanto seugue:

  • " Se presento la domanda di adesione alla definizone agevolata, cosa succede alle procedure attivate o attivabili dalla Riscossione per il recupro dei debiti indicati nella domanda?"

Con una faq, aggiornata al 19 aprile, l'agenzia ha specificato che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Rottamazione quater: se aderisco cosa accade ai debiti <1000 euro?

21 Aprile 2023 in Domande e risposte

L'agenzia delle Riscossione a pochi giorni dalla scadenza del 2 maggio, termine per aderire alla Rottamazione quater, visto che il 30 aprile cade di domenica, pubblica un aggiornamento delle faq con altre risposte a dubbi frequenti.

In particolare chiarisce cosa accade ai debiti entro 1000 euro che rientrano nel prospetto debiti di un contribuente che vorrebbe aderire entro il 2 maggio alla definizione agevolata delle cartelle.

In particolare, si specifica che:

  • se nella propria posizione debitoria vi sono cartelle che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo entro i 1.000 euro, il cui annullamento è previsto entro il 30 aprile (slitta al 2 maggio) è comunque possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute,
  • gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.

Leggi: Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 19.04 per tutti gli altri chiarimenti sulla rottamazione e per il riepilogo delle regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

ATTENZIONE con un comunicato stampa del 21 aprile il MEF informa della proroga del termine per aderire alla Rottamazione quater da 30 aprile al 30 giugno. 

In proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande con tutte le regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile?

18 Aprile 2023 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti quali ad esempio:

  • spese sanitarie,
  • spese universitarie,
  • spese funebri, 
  • premi assicurativi, 
  • contributi previdenziali, 
  • bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica

730/2023: quando sarà disponibile la precompilata?

Con Provvedimento del 18 aprile le Entrate fissano il calendario di accesso e invio del 730 precompilato 2023 e tutte le regole per i contribuenti interessati. Leggi anche: Precompilata 2023: accesso dal 2 maggio

Ricordiamo sinteticamente che il contribuente per accedere alla dichiarazione deve essere in possesso di:

Inoltre si può accedere anche tramite persona di fiducia con specifiche modalità recentemente modificate. In proposito ti consigliamo: Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia.

Attenzione al fatto che chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. 

In merito alle scadenze, ricordiamo infine che, la dichiarazione dei redditi precompilata va inviata:

  • entro il 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato ) per il modello 730
  • entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).