Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03

28 Marzo 2023 in Domande e risposte

Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

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Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.

Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03

Il quesito chiedeva conferma del fatto che:

  • nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
  • inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».

Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. 

Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:

  • sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
  • sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

22 Marzo 2023 in Domande e risposte

Con Circolare n. 6 del 20 marzo le Entrate replicano a dubbi inerenti le numerose misure della Tregua Fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, veniva richiesto, per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato, poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novità, ad esempio rate di gennaio o febbraio 2023, con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare?

Le Entrate nella Circolare in oggetto rinnovano quanto già specificato in occasione di Telefisco 2023.

Nel dettaglio, viene specificato che si prevede che, la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. 

La Circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra:

  • l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione,
  • e l’importo dell’imposta versato. 

Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a:

  • imposta, 
  • sanzioni 
  • interessi.

Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

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Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

22 Marzo 2023 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo ha pubblicato la Circolare la n 6 con ulteriori chiarimenti sulla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

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Le entrate con il documento di prassi in oggetto, tra l'altro, replicano al seguente quesito.

"Possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

  • fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA; 
  • fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; 
  • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta?"

le Entrate nel dettaglio replicano come segue:

  • il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale 
  • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale; 
  • i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale. 

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