Visto di conformità bonus edilizi “ora per allora”: va comunicato alle Entrate?

6 Giugno 2023 in Domande e risposte

Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.

Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione.

Visto di confromità ora per allora: chiarimenti delle entrate

Nel dettaglio, il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Le Entrate replicano che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. 

Al riguardo, però vengono forniti le seguenti indicazioni. 

Le Entrate specificano che, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. 

Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Attenzione al fatto che, il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

Ispezione ipotecaria telematica: che cos’è?

25 Maggio 2023 in Domande e risposte

Il servizio chiamato Ispezione ipotecaria telematica che consente l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, viene ampliato.

Dal 25 maggio l'offerta dei servizi di consultazione ipotecaria telematica erogati in area libera sul sito delle Entrate si amplia ed è possibile ispezionare:

  • oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione,
  • e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio ad ufficio),
  • anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. 

con una ricerca per dati dell'immobile.

Gli altri documenti possono essere consultati esclusivamente recandosi presso il servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.

Attenzione al fatto che, il servizio, che consente la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali dell’immobile, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare. 

Il servizio di ispezione ipotecaria telematicaI fornisce i documenti su file in formato pdf.

L’ispezione della nota è possibile indicando oltre agli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l’anno della formalità, anche i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nel documento.

La ricerca per immobile prevede l’indicazione di dati catastali completi mentre non è attualmente possibile impostare la ricerca per persona giuridica.

Ispezione ipotecaria telematica: i costi per l'utenza non professionale

Come specificato dalle Entrate, per ogni consultazione effettuata il costo del servizio è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro. 

Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità. Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.

Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.

Il servizio viene erogato a fronte della disponibilità sul sistema telematico della ricevuta di pagamento positiva (“RT”) rilasciata dal sistema pagoPA. 

Ordinariamente la ricevuta viene notificata entro pochi secondi dalla conclusione della transazione di pagamento da parte dell’utente. Tuttavia, le specifiche di pagoPA prevedono che i tempi per la notifica della ricevuta possano anche superare le 24 ore.

Ispezione ipotecaria telematica: accesso dei professionisti

Gli utenti convenzionati, come enti pubblici, notai e società di visure, accedono alla piattaforma Sister per effettuare le ispezioni ipotecarie per persona fisica o non fisica, inserendo i dati anagrafici o la denominazione o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto di interesse.

Oltre all’ispezione ipotecaria in formato pdf, consente di disporre della “Ispezione della nota” e della “Ricerca per nota Elenco soggetti validati” anche in formato elaborabile xml.

L'abilitazione a Sister prevede la stipula di una convenzione e il pagamento di un canone.

E' possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
le Entrate specificano che, in via sperimentale e limitatamente ad alcuni uffici – pdf, è possibile richiedere l’ispezione dei registri cartacei in modalità telematica

E’ infatti disponibile, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi in ufficio, presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. 

Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.

730/2023 precompilato: quali dati contiene?

1 Maggio 2023 in Domande e risposte

A partire dal giorno 2 maggio 2023 entra nel vivo la campagna della Precompilata.

Con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

Nel dettaglio viene specificato che l’Agenzia inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
  • contributi previdenziali e assistenziali; 
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
  • spese veterinarie; 
  • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per ulteriori dettagli leggi anche: 730 precompilato 2023: accesso da oggi 2 maggio

Spese di trasporto pubblico: saranno indicate nella precompilata 2023?

27 Aprile 2023 in Domande e risposte

Dal 2 maggio prossimo sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2023.

La dichiarazione precompilata, ricordiamolo, contiene una serie di dati pre-inseriti dall'Agenzia delle Entrate che il contribuente può accettare o modificare per procedere poi all'invio, entro i termini previsti, della sua dichiarazione.

Per i dettagli leggi:

Spese di trasporto pubblico: quando verrano inserite nella Precompilata?

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 83/2023, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
Attenzione al fatto che, saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno dichiarazione 2024, se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

Come si deduce l’IMU 2021 pagata nel 2022?

27 Aprile 2023 in Domande e risposte

Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi, potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.

I modelli dichiarativi continuano a riportare la possibilità di indicare l'IMU tra le variazioni in aumento e in diminuzione.

Per approfondire leggi anche: Deducibilità IMU immobili strumentali: le regole per i dichiarativi 2023

La deducibilità al 100% per l'anno 2022 pone però una questione, quella degli eventuali pagamenti tardivi, visto che, tra il 2021 e il 2022 vi è una variazione della percentuale di deducibilità.

Ricordiamo infatti che, la legge n. 160/2019 ha rimodulato le aliquote come segue:

  • nel 2019 la deduzione IMU spetta al 50%
  • nel 2020 e nel 2021 la deduzione IMU spetta al 60%
  • dal 2022 la deduzone IMU spetta al 100%

Deducibilità IMU anno d'imposta 2022: esempi di pagamenti tardivi

Ricordiamo innanzitutto che, secondo la Circolare n 10/2014 delle Entrate per i soggetti titolari di reddito di impresa ai fini della deducibilità di cui si tratta, occorre tenere conto di quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 99 del TUIR in base al quale “Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. 

Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

Facendo un esempio:

  • l’IMU 2021 versata tardivamente nel 2022,
  • è un costo di competenza del periodo di imposta 2021 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento,
  • è un costo deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione. 

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. 

IMU immobili strumentali: come si deduce l'IMU 2021 pagata nel 2022? 

Tornando all'anno d'imposta 2022 da dichiarare con la prossima dichiarazione dei redditi 2023, e tenendo conto della deducibilità IMU rimodulata dalla Legge n 160/2019 ipotizziamo che una società:

  • debba una IMU 2021 per un importo di 5.000 euro però:
    • ha versato nel 2021, una parte dell'IMU dovuta, pari a 2.500 euro,
    • e nel 2022 versa la restante parte pari a 2.500 euro,
  • versa inoltre nel 2022, l'intera IMU dovuta per il 2022, pari a 5.000 euro,

cosa accadrà all'IMU 2021 versata in ritardo nel 2022?

Dalla tabella di riepilogo si evince la quota IMU deducibile nel Modello redditi 2023 anno di imposta 2022

Anno di competenza IMU % deducibilità   IMU dovuta per anno
IMU versata per anno Deduzione spettante nel Modello redditi 2023
2021 60% 5.000 euro per il 2021 2.500 euro pagata nel 2022  1.500 (60% di 2.500)
2022 100% 5.000 euro per il 2022 5.000 euro pagata nel 2022 5.000 euro (100% di 5.000)

730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile?

18 Aprile 2023 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti quali ad esempio:

  • spese sanitarie,
  • spese universitarie,
  • spese funebri, 
  • premi assicurativi, 
  • contributi previdenziali, 
  • bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica

730/2023: quando sarà disponibile la precompilata?

Con Provvedimento del 18 aprile le Entrate fissano il calendario di accesso e invio del 730 precompilato 2023 e tutte le regole per i contribuenti interessati. Leggi anche: Precompilata 2023: accesso dal 2 maggio

Ricordiamo sinteticamente che il contribuente per accedere alla dichiarazione deve essere in possesso di:

Inoltre si può accedere anche tramite persona di fiducia con specifiche modalità recentemente modificate. In proposito ti consigliamo: Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia.

Attenzione al fatto che chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. 

In merito alle scadenze, ricordiamo infine che, la dichiarazione dei redditi precompilata va inviata:

  • entro il 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato ) per il modello 730
  • entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

Come verificare un numero di PIVA? Il servizio gratuito delle Entrate

17 Aprile 2023 in Domande e risposte

Il cittadino che necessiti di verificare un numero di PIVA può utilizzare un servizio gratuito della Agenzia delle Entrate.

Posso verificare un numero di PIVA? Si vediamo come

Viene specificato che, la possibilità di controllare l’esistenza e la validità di una partita Iva è prevista per legge (articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972), con il preciso obiettivo di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un servizio gratuito che permette di verificare una partita Iva. 

Se correttamente registrata in Anagrafe Tributaria, dopo averla inserita in un apposito campo della pagina “Verifica partita Iva”, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta i dati associati al numero di PIVA digitato.

In particolare, sono specificate le seguenti informazioni:

  • lo stato di attività (se attiva, sospesa o cessata)
  • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione o di cessazione
  • la denominazione o il cognome e nome del titolare
  • se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva.

Verifica numero PIVA: come fare

Per verificare un numero di PIVA ed ottenere, se esso esiste, i dati su elencati associati alla posizione fiscale, occorre procedere come segue:

  • accedere alla pagina “Tutti i servizi” del sito dell’Agenzia, 
  • scrivere ne campo “Verifica delle partita Iva” il numero dubbio,
  • cliccare su “Cerca il Servizio”.

Si specifica che è attivo anche un servizio di verifica di:

  • codice fiscale. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Questa consultazione con accesso libero è stata disposta dal decreto legge n. 78 del 2010
  • controllo PIVA comunitarie

Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

6 Aprile 2023 in Domande e risposte

Le Entrate con una FAQ datata 30 marzo forniscono un utile chiarimento in merito all'ACE innovativa e la prossima dichiarazione dei redditi con Modello Redditi SC 2023 anno d'imposta 2022.

Ricordiamo brevemente che, finalità dell'agevolazione in oggetto è quella di incentivare le capitalizzazioni intervenute nel periodo della pandemia.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell'ordinaria agevolazione ACE con un rendimento nozionale pari al 15% limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020" c.d. "ACE innovativa". Ti consigliamo anche Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo 

Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

Veniva proposto un quesito riguardante il caso di una società con periodo d'imposta di durata ultrannuale.

Ad esempio, per un periodo di imposta che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 – 31/12/2021), il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l'ACE innovativa, coincide con l'anno solare 2022.

Dato che, il modello REDDITI SC 2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. la società come deve compilare il Modello REDDITI SC 2023 al fine di fruire dell'ACE innovativa?

Le Entrate con la FAQ in oggetto hanno specificato che, l'ACE innovativa, disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, spetta limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020", ordinariamente, quindi, l'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2022. 

Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell'ACE innovativa presenti nel modello dell'anno precedente.

Nel caso particolare descritto nel quesito, specifica l'agenzia, la società non poteva fruire dell'agevolazione per il periodo d'imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall'articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l'anno solare 2022.

Ace innovativa: istruzioni per il Modello Redditi SC 2023?

Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:

  • determinarne l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
  • riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non "trasformata" in credito d'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
  • indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.

Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03

28 Marzo 2023 in Domande e risposte

Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

Leggi anche: Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria.

Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.

Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03

Il quesito chiedeva conferma del fatto che:

  • nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
  • inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».

Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. 

Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:

  • sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
  • sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

31 Dicembre 2022 in Domande e risposte
Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendali
 In assenza di specificazione nel contratto collettivo  la legge fa riferimento a un "periodo  fissato dagli usi o secondo equità".
Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito  non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza.  (Si tratta dei  periodi di aspettativa  normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).
Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo,  si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo . 
Nella stessa sentenza   si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966".