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Congedo parentale 2025: istruzioni e verifica dei periodi utilizzati

3 Luglio 2025 in Notizie Lavoro

La circolare INPS n.95 del 26. maggio ha fornito le istruzioni dettagliate per la fruizione dell'ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità innalzata all' 80% (invece che 30)  come previsto dall' ultima legge di bilancio. 

L'istituto ha comunicato nel messaggio 2078 2025 che è stata attivata una funzionalità che consente il controllo dei periodi di congedo  richiesti,   utilizzati  o indennizzati  per consentire una facile pianificazione da parte dei genitori. 

Ecco i dettagli nei paragrafi seguenti.

Indennità congedo 80%: a chi spetta – tabella sintetica ed esempi

A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) possono beneficiare di un'indennità più alta. La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio.

 I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti: sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS. 

Inoltre, è necessario che il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo determinate date (31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024) per poter accedere all' indennità piu alta. vedi tabella sotto .

In generale, il diritto all’80% spetta solo se si ha un lavoro dipendente al momento della richiesta del congedo. Le amministrazioni pubbliche gestiscono direttamente questi congedi per i propri dipendenti.

In sintesi:

Mese di congedo parentale Indennità Decorrenza Condizioni
1° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2023 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2022
2° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2024 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2023
3° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2025 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2024
Ulteriori 6 mesi 30% della retribuzione Regime vigente Indipendente da reddito
Ultimi 2 mesi 0% (salvo basse soglie di reddito) Regime vigente Possibile indennità se reddito basso

Riportiamo due dei 4 esempi forniti dalla circolare:

Esempio A) – Figlio nato il 20 novembre 2024;

– la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;

– il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Esempio B)   – Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;

– il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l’ulteriore mese di congedo indennizzabile all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;

– il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

Congedo parentale: come si richiede?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

–    tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

–    tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

–    tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nuovo servizio Contatore congedo parentale

Dal 30 giugno 2025 è attiva, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”, la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Il servizio consente ai genitori di verificare in autonomia i periodi di congedo parentale richiesti e autorizzati, con o senza indennità, riferiti a figli nati, adottati o affidati negli ultimi 12 anni.

La funzione è stata introdotta per agevolare il calcolo e la pianificazione dei periodi di astensione dal lavoro per la cura dei figli, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il sistema consente di consultare:

  • il totale dei periodi di congedo parentale richiesti,
  • i giorni riconosciuti con indennità,
  • i giorni riconosciuti senza indennità.

È inoltre disponibile il dettaglio dei periodi accolti, respinti o ancora in lavorazione. La funzionalità non restituisce risultati per figli che abbiano superato i 12 anni di età (o maggiorenni in caso di adozione/affidamento da oltre 12 anni), in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.

Modalità di accesso e utilizzo

Il servizio è disponibile al seguente link: Domande di maternità e paternità – INPS

  • Una volta effettuato l’accesso, è possibile:
  • selezionare il figlio di riferimento,
  • consultare il totale dei giorni fruiti (con e senza indennità),
  • accedere al dettaglio tramite il pulsante “Dettaglio periodi”,
  • applicare filtri personalizzati,
  • visualizzare le domande presentate e lo stato della lavorazione.

Congedo parentale: limiti individuali e di coppia

La funzione consente di tenere sotto controllo anche i limiti individuali e di coppia  per i congedi di maternità/paternità stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001.

Si ricorda che :

  • ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (7 mesi per il padre in alcune condizioni),
  • il limite complessivo di entrambi i genitori è di 10 mesi (inferiore alla somma dei due limiti individuali), elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

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