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Modello 730 2026 pensionati: come verificare i conguagli fiscali INPS online

19 Giugno 2026 in Notizie Lavoro

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, INPS i fornisce le istruzioni operative relative all'assistenza fiscale sul modello 730  per l'anno 2026. In particolare  chiarisce la gestione dei conguagli fiscali e illustra i servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti.

 Per supportare CAF, intermediari e contribuenti, l'INPS ha predisposto la "Guida all'assistenza fiscale 2026", disponibile su www.inps.it nella scheda del servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" e sul sito dell'Agenzia delle Entrate al percorso: Schede informative e servizi > Comunicazioni > Ricezione dei 730-4 > Risposte alle domande più frequenti – Flusso 730-4 > 3 giugno 2026 – Diniego dei risultati contabili.

Come verificare i conguagli 730-4 INPS: procedure, scadenze

L'INPS può effettuare i conguagli del 730-4 solo se nel 2026 esiste un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante, ovvero solo se quest'ultimo percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti e la NASpI.

Il rapporto di sostituzione non sussiste nei seguenti casi:

  • prestazioni esenti da imposta, come i trattamenti pensionistici erogati alle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti
  • prestazioni assistenziali, quali l'assegno sociale, le pensioni di invalidità civile, l'assegno unico e universale per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare
  • prestazione imponibile cessata nel corso del 2025 o comunque prima del 1° aprile 2026

In tutti questi casi l'INPS è obbligato a respingere formalmente il 730-4 con diniego, utilizzando i seguenti codici specifici:

CP — conguaglio non possibile parziale

CT — conguaglio non possibile totale

ES — diniego per soggetti residenti all'estero nel 2025 e/o 2026, i quali possono utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche

Quando l'INPS emette il diniego, l'Agenzia delle Entrate lo comunica: al contribuente, se ha presentato la dichiarazione precompilata; al CAF o professionista abilitato, se la dichiarazione è stata presentata tramite intermediario, con obbligo di informare a sua volta il contribuente.

La verifica online

 Il servizio online mostra:

  • la ricezione del 730-4 da parte dell'INPS, con il dettaglio degli importi
  • la conferma dell'abbinamento dei conguagli alla prestazione percepita
  • l'eventuale diniego, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate
  • gli importi mensili di trattenute e/o rimborsi applicati sulla prestazione

Attenzione: il risultato contabile del 730-4 è espresso come importo unico complessivo, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito — compresi gli eventuali acconti — e di quelle a credito. In caso di dichiarazione congiunta, l'importo comprende anche i debiti o crediti del coniuge o della parte dell'unione civile. Nel prospetto di liquidazione compare come:

  • "Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" → se a debito
  • "Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" → se a credito

Tramite lo stesso servizio online il contribuente può inoltre, sotto la propria responsabilità:

  • richiedere il diniego volontario del 730-4, se l'INPS è stato indicato per errore come sostituto d'imposta — ma solo prima che l'Istituto abbia già preso in carico la dichiarazione e abbinato i conguagli a una prestazione
  • richiedere l'annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, per sé e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre 2026
  • revocare la suddetta richiesta di annullamento o variazione, entro il medesimo termine

Gestione acconti e posizioni bloccate

Inps sottolinea che la richiesta di annullamento o variazione della rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, con addebito previsto a novembre 2026, potrebbe non produrre effetti immediati. Se la richiesta perviene all'INPS dopo l'elaborazione delle prestazioni di novembre, la variazione non potrà essere applicata su quella mensilità: la riduzione sarà effettuata a dicembre 2026 e l'importo già trattenuto a novembre sarà rimborsato con la mensilità successiva.

Gestione delle risultanze contabili e posizioni bloccate

L'INPS riceve i 730-4 dall'Agenzia delle Entrate tramite canale dedicato e comunica all'Agenzia esclusivamente i casi di diniego. Le risultanze contabili trasmesse possono essere bloccate su disposizione dell'Agenzia delle Entrate: le strutture territoriali INPS possono verificare lo stato di blocco nella sezione "Eventi" dell'applicativo "Assistenza fiscale 730", disponibile sulla intranet sia nel "Portale Fiscalità Pensioni" che nella "Piattaforma Fiscale".

Le posizioni restano bloccate fino a nuova disposizione dell'Agenzia. Se l'autorizzazione allo sblocco arriva in tempo utile, la dichiarazione viene sbloccata e gestita centralmente. In caso contrario, la dichiarazione viene chiusa con la dicitura "nessun documento" e i conguagli sono effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate: in questo caso nessun dato confluisce nella CU 2027 e il contribuente dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Casi particolari e rateizzazione

Se dopo l'avvio dell'assistenza fiscale l'INPS non può più completare i conguagli a debito — ad esempio per cessazione della prestazione, decesso del dichiarante o incapienza delle somme in pagamento — l'Istituto invia una comunicazione all'interessato o ai suoi eredi, invitandoli a versare autonomamente gli importi residui secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. La sopravvenuta impossibilità viene comunicata, tramite l'Agenzia, anche all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

In caso di decesso del dichiarante:

  • gli importi a debito non trattenuti dall'INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all'Agenzia delle Entrate
  • per il 2026 non sono dovuti gli acconti d'imposta
  • le somme a credito non rimborsate saranno riportate nella CU 2027 e potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi successiva, oppure gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate

In caso di dichiarazione congiunta con coniuge deceduto, il superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del defunto, versare gli eventuali importi a debito di propria competenza e fare valere l'eventuale credito nella dichiarazione dell'anno successivo.

Scadenze e numero di rate

 ATTENZIONE Poiché il termine ultimo di presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026,nella scelta del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta   il contribuente deve tenere conto dei tempi necessari all'INPS per elaborare le prestazioni. I 730-4 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate all'INPS dopo il mese di giugno 2026 potrebbero comportare un numero di rate effettivamente applicabili inferiore a quello indicato in dichiarazione.

Le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente tramite CAF, professionista o precompilata saranno gestite dall'INPS solo se l'Agenzia delle Entrate le trasmetterà entro il 25 ottobre 2026. Oltre tale termine, le strutture territoriali INPS non potranno consultarne i dati.

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