Con il messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026 vengono fornite indicazioni operative in merito all’estensione del periodo di affiancamento tra lavoratore sostituito e sostituto nei casi di congedo parentale
La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2026 ,riguarda in particolare la possibilità di prolungare il contratto a termine del lavoratore assunto in sostituzione, anche dopo il rientro in servizio del titolare, con effetti diretti anche sul riconoscimento dello sgravio contributivo.
Il documento chiarisce quindi le condizioni applicative della misura e aggiorna le istruzioni in materia di contributi previdenziali già fornite in precedenza dall’Istituto.
Le norme sul contratto di sostituzione per maternità e incentivo
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), che regola le assunzioni effettuate per sostituire lavoratori assenti per congedo.
In base alla normativa:
- il datore di lavoro può assumere personale a tempo determinato o in somministrazione per sostituire lavoratori in congedo; l’assunzione può avvenire anche in anticipo rispetto all’inizio dell’assenza, fino a un mese o oltre se previsto dalla contrattazione collettiva;
- è previsto uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti;
- il beneficio si applica fino al compimento di un anno di età del bambino o entro analoghi limiti temporali nei casi di adozione o affidamento
. I datori di lavoro beneficiari devono risultare in possesso del requisito dimensionale al momento dell’assunzione e ottenere dall’INPS il codice di autorizzazione “9R”, che identifica le posizioni ammesse allo sgravio.
La novità della legge di bilancio 2026
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto una modifica rilevante inserendo il comma 2-bis all’articolo 4 del Testo Unico.
La disposizione consente di prolungare il contratto del lavoratore assunto in sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore rientrato in servizio, entro il limite massimo del primo anno di vita del bambino.
L’INPS chiarisce che:
- l’affiancamento può avvenire anche dopo il rientro del lavoratore sostituito;
- il periodo aggiuntivo rientra nel perimetro di applicazione dello sgravio contributivo;
- la misura è operativa per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, il datore di lavoro può continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche durante la fase di affiancamento post-rientro, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa originaria.
Estensione dello sgravio – codice – decorrenza
Dal punto di vista operativo, INPS precisa che:
- il contratto del lavoratore sostituto può essere esteso oltre il periodo di assenza del titolare, per consentire l’affiancamento, entro il limite temporale del primo anno di vita del bambino e lo sgravio contributivo del 50% continua ad applicarsi anche durante il periodo di affiancamento successivo al rientro, purché:
- il datore di lavoro abbia meno di 20 dipendenti;
- l’assunzione sia effettuata in sostituzione;
- siano rispettati i limiti temporali previsti.
- Gestione del codice autorizzazione “9R”: A seguito dell’istruttoria della sede INPS competente:
- la validità del codice “9R” può essere prolungata per coprire anche il periodo di affiancamento;
- non è necessario che vi sia equivalenza tra le qualifiche del sostituto e del sostituito;
- deve comunque essere garantita l’equivalenza oraria delle prestazioni lavorative.
- Decorrenza della misura: Le nuove regole si applicano alle assunzioni e ai periodi di affiancamento a partire dal 1° gennaio 2026.
In sintesi
Di seguito una sintesi operativa
| Elemento | Previsione normativa |
|---|---|
| Tipologia assunzione | Tempo determinato o somministrazione |
| Finalità | Sostituzione lavoratori in congedo parentale |
| Sgravio contributivo | 50% |
| Datori beneficiari | Aziende con meno di 20 dipendenti |
| Durata beneficio | Fino a 1 anno di età del figlio |
| Codice autorizzazione | “9R” INPS |