Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?

13 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il licenziamento del lavoratore dipendente  che lavora  presso terzi durante il periodo di  malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.

Nell'ultima pronuncia  n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia  quando provoca la mancata ripresa del lavoro,  sia quando  tale  circostanza sia solo ipotetica  cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare  "potenzialmente "  pericoloso per la guarigione.

Nel caso specifico una lavoratrice,  aveva lavorato come cameriera  mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento  mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione. 

Nel ricorso in cassazione la  lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello  non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro  era stato  sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.

La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la  corretta esecuzione dell’obbligazione principale  del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro  . Inoltre  si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva  valutazione  sui reali effetti della attività presso terzi,  che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".

Licenziamento per altra attività durante la malattia

Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019   era  stato confermato l’orientamento maggioritario   secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato,  ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso 

Si trattava del  licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio  per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa  consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per  autovetture.

I fatti contestati erano  giunti a  conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma  nelle dichiarazioni degli investigatori .

L consulenza d'ufficio disposta in primo grado  aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto  per molti giorni successivamente alla prima prognosi. 

I giudici della Corte Suprema hanno quindi  confermato la decisione  della Corte d’Appello  che si era espressa rilevando   un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e  fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede,  per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato   anche  a causa della mancanza  di previsione nel contratto  collettivo o del codice disciplinare

Licenziamento illegittimo  con attività lavorativa durante  la malattia 

Orientamento opposto  a quello sopracitato  nella  sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015. 

 In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  

La Corte di Cassazione si è espressa  precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.

Sono tali  aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.

Fattura differita e fattura immediata: che differenza c’è?

9 Febbraio 2024 in Domande e risposte

La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione. 

Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.

La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta. 

Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.

Fattura elettronica differita: gli adempimenti

La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione

Essa si distingue per fattura relativa a:

  • prestazione di beni,
  • prestazioni di servizi.

Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

  • Codice fattura differita,
  • Data di emissione,
  • DDT (Documento di Trasporto).

Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione. 

Fattura elettronica differita: i codici da usare

Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:

  • TD24: per la cessione di prodotti, con allegato il DDT che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Può anche essere utilizzato per indicare l’esecuzione di una prestazione di servizi.
  • TD25: utilizzato esclusivamente per fatture elettroniche differite che prevedono cessioni di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario tramite un proprio fornitore.

In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:

  • a. la data di una delle transazioni, preferibilmente l’ultima eseguita nel corso del mese,
  • b. l’ultimo giorno del mese.
  • c. la data in cui viene effettuato l’invio tramite il sistema SDI.

Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.

Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.

Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.

Fattura differita e immediata: che differenza c'é?

Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01. 

Il soggetto passivo potrà:

  • fatturare entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e quindi emettere fattura TD01), 
  • oppure se dovesse decidere di fatturare oltre i 12 giorni dal momento dell’operazione, emettere un’unica fattura per tutte le operazioni poste in essere nel mese di riferimento. In tal caso dovrà emettere fattura differita (TD24) al massimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura.. 

Visita medica al dipendente dopo lunga malattia: è obbligatoria?

8 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro  ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università,  in tema di obbligo di  effettuazione della visita medica di controllo  di un  dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni 

La commissione  chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la  continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria 

In particolare la nota della Commissione   riepiloga il quadro normativo, ricordando che    l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  al comma  1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di  rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

 Invece  l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le 

attività,  l’obbligo di “nominare il medico  competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto  legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023) 

Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i  compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :

  1. “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza”,  e di: 
  2. “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Infine  l’articolo 41, sulla  “Sorveglianza  sanitaria”, prevede  in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

 L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566  in cui è stato chiarito che l"a  "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere  "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in  azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime  mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario

compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza  pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

La Commissione conclude affermando  che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere  sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare  la loro idoneità  alla mansione già svolta.

Atto pignoramento presso terzi: va notificato sia al terzo che al debitore?

1 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.

Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.

Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?

L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.

Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.

Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).

L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.

Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.

L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.

Attività Enoturismo e Oleoturismo: quale regime nella dichiarazione IVA 2024?

21 Gennaio 2024 in Domande e risposte

La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria.

La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica. 

Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo di imposta 2023.

Prima di dettagliare ricordiamo però che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento con le regole e il modello di dichiarazione IVA 2024 da presentare tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

Attenzione al fatto che per le attività onoturistiche ed oleoturistiche nel modello di dichiarazione IVA 2024 è stata introdotta la casella di revoca dell''opzione del regime speciale IVA.

Attività di enoturismo e dichiarazione IVA 2024

L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:

  • registrate
  • soggette a registrazione nel periodo. 

Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata  al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2024. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca

Attività di oleoturistica e dichiarazione IVA 2024

Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:

  • registrate,
  • soggette a registrazione nel periodo. 

Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.

Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2024 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 

L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.

Attività di enoturismo: quali sono

Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,

  • le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
  • le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.

Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

  • apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
  • esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attività enoturistica;
  • ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
  • personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
  • l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  • svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:  titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.

Attività di oleoturismo: quali sono

Con il termine "oleoturismo" si intendono 

  • tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, 
  • le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, 
  • la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, 
  • le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Credito IVA soc. non operativa: quando si può rigenerare?

19 Gennaio 2024 in Domande e risposte

Con Risposta a interpello n 10 del 17 gennaio le Entrate trattano il caso di una società considerata non operativa in un periodo di imposta in cui aveva richiesto in compensazione un credito risultante dalla Dichiarazione IVA annuale.

L'istante chiede «come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento». 

Credito IVA soc. non operativa: quando si può rigenerare?

Nel caso di specie la società ha chiesto chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il ''test di operatività'' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ­ 

La società riceveva un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la restituzione di un rimborso IVA pari a € 140.000,00, sulla base dei presupposti di mancata operatività di cui all'art. 30, legge 724/1994. 

A fronte della richiesta, l'istante provvedeva a presentare istanza di rateizzazione, ottenendo la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili.

Ai fini dell'utilizzo del credito IVA l'istante riferisce di essere risultata operativa nel 2011e pertanto, il credito IVA di € 140.000,00, una volta ratealmente restituito, non è da considerarsi perduto e può essere liberamente utilizzato. 

Ciò premesso, essa chiede «come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento».

In sintesi le entrate replicano che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato dall’Amministrazione finanziaria per mancanza dei presupposti di operatività può essere “rigenerato”, previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.

L'agenzia sottolinea che nel caso di specie, per stessa ammissione dell'istante, con riferimento al triennio 2009­-2011, la società è risultata non operativa per soli i periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011, ricorrendo una delle cause di «esclusione/disapplicazione della normativa dell'art. 30, legge n. 724/1994 la stessa è infatti risultata congrua e coerente «ai fini degli studi di settore (cod. 11), come si evince dalla dichiarazione Mod. Unico SP 2012.

Si tratta, in particolare, spiega l'agenzia, dell'esimente  prevista dall'articolo 30, comma 1, n. 6­sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di [una o più cause di esclusione ndr], in ogni caso ed indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi ''non operativa'', senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contrari. 

Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato. 

Nel presupposto, dunque, dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in commento, si ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili.

Credito IVA soc. non operativa: il rigo VL40 del Modello IVA

Le entrate inoltre sottolineano che, nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023 (cosa confermata dal Modello IVA 2024 appena pubblicato), con riferimento al Rigo VL40, viene chiarito che è possibile «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­ legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione».

Pertanto si ritiene che, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante possa indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ''ripristinata'', che confluirà in tal  modo nel quadro VX, ove  sarà  possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall'articolo 30 del decreto IVA ovvero  destinarlo in  detrazione  e/o  in  compensazione.  

L'utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale. 

Ciò, ancor  di più nel caso di specie, ove il riversamento  del  credito  è eseguito non mediante il modello F24, ma utilizzando bollettini/moduli di pagamento o mediante addebito diretto su conto corrente.

In tale evenienza, sarà peraltro essenziale che l'istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all'ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo.

Allegati:

Consorzio di trasporto pubblico: deve inviare i dati per la Precompilata?

10 Gennaio 2024 in Domande e risposte

Le Entrate in data 9 gennaio hanno ulteriormente chiarito il perimetro dell'invio dei dati per la Precompilata relativamente alle spese di trasporto pubblico locale.

Prima di dettagliare il chiarimento ricordiamo che con Provvedimento n 354629 del 4.10.2023 sono state pubblicate le relative regole.

In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ogni anno:

  • gli  enti  pubblici,
  • o i  soggetti privati 

affidatari del servizio di trasporto pubblico, trasmettono telematicamente una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di  trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Attenzione al fatto che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, mentre resta facoltativo per il 2024.

Consorzio imprese trasporto pubblico: è obbligato all'invio dati per precompilata?

Ciò premesso, il chiarimento riguarda un consorzio di imprese di trasporto pubblico che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto. 

Si domandava in questo caso chi sia tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
Le entrate specificano che il provvedimento su indicato ha individuato quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. 

Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati.

Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Rottamazione quater alluvionati: quando scade la prima rata?

1 Dicembre 2023 in Domande e risposte

Il 30 novembre è scaduto il termine per versare, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito a livello nazionale, la seconda rata della Rottamazione quater.

Come ricordato più volte dall'Agenzia, il pagamento è considerato valido se effettuato entro il 5 dicembre prossimo.

In merito agli alluvionati, occorre ricordare che, essi hanno avuto tre mesi di proroga per l'adesione alla definizione agevolata e pertanto entro il 31 dicembre riceveranno le Comunicazioni delle somme dovute.

Con comunicato stampa del 1 dicembre l'agenzia della riscossione ha riepilogato le regole della misura della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e in merito agli alluvionati ha specificato quanto segue.

Rottamazione quater alluvionati: quando parte la rateizzazione?

Agenzia della riscossione avvisa che la prossima settimana partirà l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023). 

Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

La comunicazione che riceveranno ricordiamolo fornisce innanzitutto l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda e altri dettagli di seguito evidenziati.

L’invio delle comunicazioni, come disposto dalla legge, sarà completato entro il mese di dicembre. 

In questo caso la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.

Rottamazione quater alluvionati: la comunicazione delle somme dovute

La comunicazione delle somme dovute per gli alluvionati, come per gli altri soggetti, contiene:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione,
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

Una copia della “Comunicazione”, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata ed è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica, inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione" e i moduli per pagare.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).  

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio ContiTu”.

Rottamazione quater: come posso pagare ?

16 Novembre 2023 in Domande e risposte

Il 30 novembre scade la seconda rata di pagamento della Rottamazione quater.

L'agenzia della Riscossione ha specificato che, la norma prevede 5 giorni di tolleranza, e pertanto saranno considerati regolari i pagamenti effettuati entro il 5 dicembre 2023.

Per il calendario dei pagamenti leggi: Rottamazione quater: quando scade il prossimo pagamento?

Rottamazione quater: come posso pagare?

E' possibile pagare con i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga on-line".

E' possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.

Inoltre, è on-line anche il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato. Di seguito i dettagli.

Infine, sono sempre disponibili gli sportelli di agenzia della riscossione previo appuntamento.

Posso pagare solo alcune cartelle indicate tra le somme dovute?

Ricordiamo che in data 5 ottobre la Riscossione ha aggiornato le FAQ relative alla Rottamazione quater rispondendo alle domande frequenti dei contribuenti che hanno aderito alla agevolazione fiscale.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del fatto che il 29 settembre la stessa Riscossione informava coloro che hanno aderito entro il 30 giugno 2023, termine ordinario, alla Definizione agevolata delle cartelle di aver terminato l'invio delle Comunicazione delle somme dovute, ossia i prospetti di riepilogo contenenti:

  • l’esito della richiesta di Rottamazione quater,
  • l’elenco dei debiti “rottamati” 
  • l’importo dovuto.

In particolare, con una faq si domandava se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle o avvisi indicati nella comunicazione somme dovute ricevute dalla Riscossione.

La risposta dell'Agenzia della Riscossione è affermativa, vediamo il perchè.

Se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare:

  • il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, 
  • il numero e la data del documento,
  •  una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta.

Confermata l’operazione, si riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate (anche quelli successivi alla decima scadenza, se la soluzione rateale lo prevede).

Viena anche precisato che per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

Inoltre, per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

Licenze Taxi: posso richiedere un sostituto alla guida?

10 Novembre 2023 in Domande e risposte

Con una nota congiunta del 7 novembre MIT/MIMIT informano della emissione della Circolare n 33775/2023 esplicativa delle novità appena introdotte sulle licenze aggiuntive per i Taxi.

Prima di dettagliarle, si evidenzia che il comune di Milano ha approvato una delibera per immettere su strada almeno 450 nuovi taxi a cui potrebbero aggiungersi altri 100 con doppia guida entro giugno 2024 in ragione delle novità introdotte dalla conversione del Decreto Asset 2023.

Licenze taxi: le novità in arrivo 

Sinteticamente ricordiamo che, la Legge di conversione del Decreto Asset con l'art 3 prevede Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma.

A tal fine i Comuni hanno la facoltà di bandire concorsi straordinari per licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare il notevole incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

Altra novità riguarda  la guida aggiuntiva del proprio taxi, vediamo i dettagli.

Licenze Taxi: posso richiedere una seconda guida?

Con due nuovi commi dell'art 3 si norma la possibilità di chiedere una guida aggiuntiva sul taxi

Il nuovo comma 5-bis. stabilsce che, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. 

I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della Legge n 136/2023 di conversione del DL Asset e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa.
Con il comma 5-ter si prevede che per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei re- quisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.

Leggi anche Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT per tutti i dettagli sulle novità in materia.