Dichiarazione IVA 2024: quando si invia se si compila il quadro VP?

23 Gennaio 2024 in Domande e risposte

L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2024 per la Dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 da presentare dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.

Ricordiamo che l'invio è possibile esclusivamente in via telematica:

  • a) direttamente dal dichiarante; 
  • b) tramite un intermediario; 
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Vediamo i termini per i contribuenti che compilano il quadro VP.

Dichiarazione IVA 2024: quando va inviata se si compila il quadro VP?

All'interno del modello IVA, il Quadro VP – Liquidazioni Periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il quadro VP è composto dai righi che vanno da VP1 a VP14

Nel caso appunto il contribuente intenda avvalersi di questa opzione, la dichiarazione annuale 2024 deve essere presentata entro il mese di febbraio. 

Il quadro VP, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. 

Dichiarazione IVA 2024: come si compila il quadro VP?

Secondo quanto riportato anche nelle istruzioni al Modello IVA 2024, qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

Si evidenzia invece che, nel Quadro VP rigo VP1 

 

La compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

Attenzione al fatto che, in linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e per l’individuazione dei dati da indicare nei diversi righi, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2024.

Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?

23 Gennaio 2024 in Domande e risposte

Con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio le Entrate approvano il modello e le istruzioni per la certificazione unica 2024.

Va precisato che, per quest'anno l'invio va effettuato entro il giorno 18 marzo, in quanto il 16 marzo termine ordinario scade di sabato.

Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?

Come evidenziato nelle istruzioni al Modello della CU 2024, sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2024 coloro che nel 2023 hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
  • contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail
  • somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Sono tenuti, inoltre, i titolari di posizione assicurativa INAIL che mediante la presentazione della Certificazione Unica, comunicano i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l’obbligo della denuncia nominativa, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all’INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, come disposto dall’articolo 1, comma 109, della legge n. 234 del 2021;

  • tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2023 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:
  • Gestione Cassa Pensioni Statali;
  • Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
  • Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
  • Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
  • Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
  • Gestione INADEL;
  • Gestione ENPAS;
  • Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
  • Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • Gestione ENAM.

Sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

Consorzio di trasporto pubblico: deve inviare i dati per la Precompilata?

10 Gennaio 2024 in Domande e risposte

Le Entrate in data 9 gennaio hanno ulteriormente chiarito il perimetro dell'invio dei dati per la Precompilata relativamente alle spese di trasporto pubblico locale.

Prima di dettagliare il chiarimento ricordiamo che con Provvedimento n 354629 del 4.10.2023 sono state pubblicate le relative regole.

In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ogni anno:

  • gli  enti  pubblici,
  • o i  soggetti privati 

affidatari del servizio di trasporto pubblico, trasmettono telematicamente una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di  trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Attenzione al fatto che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, mentre resta facoltativo per il 2024.

Consorzio imprese trasporto pubblico: è obbligato all'invio dati per precompilata?

Ciò premesso, il chiarimento riguarda un consorzio di imprese di trasporto pubblico che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto. 

Si domandava in questo caso chi sia tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
Le entrate specificano che il provvedimento su indicato ha individuato quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. 

Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati.

Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Spetta la tredicesima ai lavoratori domestici ? Come si calcola?

13 Dicembre 2023 in Domande e risposte
Il lavoratore domestico sia convivente che non convivente ha diritto alla tredicesima mensilità. Infatti, l’art. 38 del CCNL lavoratori domestici precisa che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa, se è dovuta, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

La tredicesima mensilità trova la sua fondamentale disciplina nell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace  per tutti con il d.p.r. 1070/1960 e prevede appunto che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto compresi anche i compensi per lavoro straordinario e notturno. 

Per calcolare la quota oraria della tredicesima, basta dividere per 12 (mesi dell’anno) la paga oraria pattuita più la quota orario di vitto ed alloggio, se si tratta di lavoratore convivente.

ESEMPI

1) Per un lavoratore domestico convivente, che raggiunge un anno di servizio, nel 2009, percepisce come paga base Euro 8,00 l’ora, lavora per 25 giorni, con un totale di 160 ore mensili, qual è l’importo della quota oraria di tredicesima mensilità?

A riguardo bisogna calcolare prima la quota di indennità di vitto ed alloggio e sommarla con la paga oraria e divedere il tutto per 12 mesi.

Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2009 che è di Euro 4,896, la si moltiplica per 25 giorni si ottiene Euro 122,4 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 160 ore e si ha Euro 0,765, che la quota oraria mensile.

Per calcolare la tredicesima: bisogna sommare la quota di indennità di vitto ed alloggio con la paga oraria, il cui totale deve essere diviso per 12 (12 mesi dell’anno):

Dunque: 

paga oraria: Euro 8,00

quota di indennità di vitto ed alloggio: Euro 0,76

TOTALE = 8,76

 8,76 : 12 = Euro 0,73 (quota oraria di tredicesima).

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. 

ATTENZIONE La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. 

Nel caso in cui, il lavoratore domestico svolga più rapporti di lavoro avrà diritto a tante tredicesime mensilità quanti sono i rapporti di lavoro.

Tredicesima lavoro domestico FAQ

 Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale, per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

 Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  non raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità? 

La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale per 52 (settimane) e dividendo il totale per  i mesi lavorati. 

Per un lavoratore domestico non convivente a servizio intero, che raggiunge un anno di servizio e viene retribuita mensilmente, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità si calcola dividendo la retribuzione globale di fatto per 12 mesi. 

 Un lavoratore domestico non convivente, che raggiunge un anno di servizio e non ha un orario fisso nell’arco del mese o della settimana, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità si calcola sommando tutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividendo il totale per 12 mesi. 

Per un lavoratore domestico convivente a servizio ad ora e raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale (comprensiva dell’indennità settimanale di vitto ed alloggio), per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

 

Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

5 Dicembre 2023 in Domande e risposte

L'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 5 dicembre una Circolare la numero 32 con chiarimenti sulle novità normative riguardanti il regime forfettario, alla luce di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023.

La circolare esplicita le novità più rilevanti su:

  • ingresso,
  • permanenza,
  • e fuoriuscita,

dal regime agevolato.

Oltre a queste specifiche, l'agenzia, nell'ultima parte del documento di prassi, ha risposto a quesiti dei contribuenti.

Se ne estrapola uno relativo al reverse charge per i forfettari nel caso di fuoriuscita dal regime.

Reverse charge e Forfettari: chiarimenti ADE in caso di fuoriuscita dal regime

Veniva domandato se nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare a partire dal trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, debba essere compresa anche l’imposta a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate nel medesimo periodo, ma ancora in regime forfetario"

Le Entrate replicano innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2015, i «contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni». È il caso delle operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto IVA, in cui il contribuente forfetario è, in veste di cessionario o di committente, il soggetto debitore d’imposta, tenuto al versamento della stessa con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge), tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L'agenzia appunto chiarisce che, in tale ipotesi, la norma su indicata, si limita a prescrivere l’obbligo di versamento dell’imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all’esonero dagli adempimenti IVA disposto dal precedente comma 59.

Pertanto l'agenzia chiarisce che, nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario. 

L’applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA, infatti, decorre dal momento di incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi «percepiti». 

L'agenzia propone anche un esempio in proposito, vediamolo:

  • se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l’acquisto in reverse-charge il 10 aprile 2023,
  • e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un’operazione effettuata il 10 maggio 2023, 
  • la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all’operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni ad essa successive, ma non anche l’anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui IVA deve essere versata entro il 16 maggio 2023.

La plusvalenza dell’immobile acquisito per donazione è tassabile?

30 Novembre 2023 in Domande e risposte

Quando oggetto della vendita è un fabbricato ad uso abitativo  ricevuto in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione (IRPEF) solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi 5 anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.

In questo caso la plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
In pratica la donazione non interrompe lo scorrere dei 5 anni per affrancare la plusvalenza.
Se pero’ il donatario ha destinato l’immobile a prima casa la plusvalenza non è tassabile e non importa piu’ fare riferimento al donante.
La plusvalenza se tassabile è considerata reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
L’obbligo di dichiarare il reddito sorge con l’incasso in ossequio al principio di cassa, e deve essere dichiarato nel quadro RL del Modello Unico.

Conduzione associata dei terreni: spetta l’esenzione IMU?

20 Novembre 2023 in Domande e risposte

Il quesito n. 3 al quale risponde la RisoluzioneMEF n 4 del 16 novembre 2023  riguarda la conduzione associata di terreni e la eventuale esenzione IMU.

Conduzione associata terreni: che cos'è?

Viene evidenziato che, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione del genere da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta di prodotti agricoli. Viene, altresì, puntualizzato che le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono:

  1. il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009 e art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014) 
  2. il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56, della legge n. 203 del 1982) 
  3. e che in entrambe le suddette fattispecie l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo.

Conduzione associata terreni: spetta l'esenzione IMU?

Nei due casi prospettati,

  • il coltivatore diretto, 
  • lo IAP 
  • la società agricola 

che hanno stipulato i contratti, non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in tali ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Nel quesito in esame si conclude di per poter usufruire della suddetta esenzione, al contempo viene segnalato che “Alcune amministrazioni comunali, tuttavia, non sono dello stesso avviso ed interpretano la norma in modo restrittivo nonostante non ci sia nemmeno giurisprudenza che supporti tale interpretazione”.

In proposito il MEF sottoliena che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore IMU (di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).

Rottamazione quater: come posso pagare ?

16 Novembre 2023 in Domande e risposte

Il 30 novembre scade la seconda rata di pagamento della Rottamazione quater.

L'agenzia della Riscossione ha specificato che, la norma prevede 5 giorni di tolleranza, e pertanto saranno considerati regolari i pagamenti effettuati entro il 5 dicembre 2023.

Per il calendario dei pagamenti leggi: Rottamazione quater: quando scade il prossimo pagamento?

Rottamazione quater: come posso pagare?

E' possibile pagare con i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga on-line".

E' possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.

Inoltre, è on-line anche il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato. Di seguito i dettagli.

Infine, sono sempre disponibili gli sportelli di agenzia della riscossione previo appuntamento.

Posso pagare solo alcune cartelle indicate tra le somme dovute?

Ricordiamo che in data 5 ottobre la Riscossione ha aggiornato le FAQ relative alla Rottamazione quater rispondendo alle domande frequenti dei contribuenti che hanno aderito alla agevolazione fiscale.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del fatto che il 29 settembre la stessa Riscossione informava coloro che hanno aderito entro il 30 giugno 2023, termine ordinario, alla Definizione agevolata delle cartelle di aver terminato l'invio delle Comunicazione delle somme dovute, ossia i prospetti di riepilogo contenenti:

  • l’esito della richiesta di Rottamazione quater,
  • l’elenco dei debiti “rottamati” 
  • l’importo dovuto.

In particolare, con una faq si domandava se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle o avvisi indicati nella comunicazione somme dovute ricevute dalla Riscossione.

La risposta dell'Agenzia della Riscossione è affermativa, vediamo il perchè.

Se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare:

  • il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, 
  • il numero e la data del documento,
  •  una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta.

Confermata l’operazione, si riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate (anche quelli successivi alla decima scadenza, se la soluzione rateale lo prevede).

Viena anche precisato che per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

Inoltre, per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

Licenze Taxi: posso richiedere un sostituto alla guida?

10 Novembre 2023 in Domande e risposte

Con una nota congiunta del 7 novembre MIT/MIMIT informano della emissione della Circolare n 33775/2023 esplicativa delle novità appena introdotte sulle licenze aggiuntive per i Taxi.

Prima di dettagliarle, si evidenzia che il comune di Milano ha approvato una delibera per immettere su strada almeno 450 nuovi taxi a cui potrebbero aggiungersi altri 100 con doppia guida entro giugno 2024 in ragione delle novità introdotte dalla conversione del Decreto Asset 2023.

Licenze taxi: le novità in arrivo 

Sinteticamente ricordiamo che, la Legge di conversione del Decreto Asset con l'art 3 prevede Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma.

A tal fine i Comuni hanno la facoltà di bandire concorsi straordinari per licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare il notevole incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

Altra novità riguarda  la guida aggiuntiva del proprio taxi, vediamo i dettagli.

Licenze Taxi: posso richiedere una seconda guida?

Con due nuovi commi dell'art 3 si norma la possibilità di chiedere una guida aggiuntiva sul taxi

Il nuovo comma 5-bis. stabilsce che, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. 

I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della Legge n 136/2023 di conversione del DL Asset e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa.
Con il comma 5-ter si prevede che per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei re- quisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.

Leggi anche Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT per tutti i dettagli sulle novità in materia.

Cancellazione ipoteca: come verificarla?

8 Novembre 2023 in Domande e risposte

Con una faq del giorno 8 novembre le Entrate replicano a richieste di chiarimenti sulla cancellazione di una ipoteca.

Nel dettaglio veniva richiesto come verificare che una ipoteca sia stata cancellata dale creditore.

Le Entrare ricordano che per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare.

Cancellazione ipoteca: come verificarla?

Al fine di verificare lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria è possibile utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia Interrogazione del Registro delle comunicazioni”. 

Viene chiarito che per accedere alle informazioni basta indicare il codice fiscale del debitore.
Il servizio può essere richiesto nei modi seguenti:

Con il modello l’utente può richiedere gratuitamente l’interrogazione del registro e fornire i seguenti esiti:

  • ipoteca cancellata: il procedimento si è concluso con la cancellazione dell'ipoteca
  • in fase istruttoria: la comunicazione è stata presa in carico dall’ufficio che la sta lavorando
  • richiesta non ricevibile: la comunicazione non è stata presa in carico dall'ufficio perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione
  • richiesta non eseguibile: la cancellazione non può essere eseguita per ragioni di tipo giuridico (per esempio il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).
    Il sistema non fornisce informazioni sullo stato delle comunicazioni scartate automaticamente in fase di trasmissione (per esempio perché sottoscritte
    con firma digitale da un soggetto non autorizzato).

Attenzione al fatto che, la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati in base al decreto legislativo n. 196/2003, e che l’uso improprio o eccessivo di queste informazioni è punibile ai sensi di legge.