Rottamazione quater: quando scade la prima rata per gli Alluvionati?

27 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Nel comunicato stampa datato 25 ottobre, nel quale la Riscossione ricorda termini e modalità di pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quater, in scadenza il prossimo 31 ottobre, viene anche evidenziata la differente scadenza per gli alluvionati.

A livello generale, ricorda la Riscossione, la prima o unica rata di pagamento della rottamazione quater delle cartelle scade il prossimo 31 ottobre con tolleranza fino al 6.11.

In proposito il comunicato precisa infatti che: "per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la rata in scadenza il 31 ottobre saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è festivo quindi il termine slitta al giorno successivo)".

Invece, per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. 

Pertanto, la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.

L'Agenzia delle entrate Riscossione ricorda anche che, sono stati resi disponibili sul proprio sito internet alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento. 

In particolare, è sempre possibile per coloro che non sono in possesso, per qualsiasi motivo, della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento, scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito:

  • www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  •  accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, 
  • oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

Proroga contratto locazione: l’imposta di registro va pagata tutta subito?

26 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Con una FAQ datata 25 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro nella proroga dei contratti di locazione.

Nel dettaglio, il contribuente chiedeva se, l’imposta di registro dovuta per la proroga per altri 4 anni di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo deve essere versata per l’intero periodo della proroga oppure può essere pagata anche di anno in anno.

Proroga contratto locazione: l'imposta d registro va versata tutta subito? 

Le Entrate sottolineano che per la proroga di un contratto di locazione pluriennale l’imposta di registro può essere corrisposta, a scelta dell’interessato, per la singola annualità o per tutto il periodo di durata della proroga.
L’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:

  • con i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) tramite richiesta di addebito su conto corrente. In tal caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga.
  • effettuando il pagamento con l'F24 elementi identificativi. In tal caso il contribuente deve comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni.

L'Agenzia ricorda anche che per i contratti di locazione per i quali si sceglie la cedolare secca (potendo optare per tale regime sostitutivo) l’imposta di registro per registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.

Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?

16 Ottobre 2023 in Domande e risposte

Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).

Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.

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Bonus colonnine di ricarica: cos'è

Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è:

  • 1.500 euro per gli utenti privati 
  • fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini

Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello. 

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). 

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:

  1. codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  2. delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
  3. copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
  4. estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
  5. relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
  6. idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
  7. i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.

Iscritto Albo con amministratore di sostegno: è soggetto a cancellazione?

28 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con il pronto ordini n 113 del 26 settembre il CNDCEC replica ad un quesito col quale si domanda se l’Ordine, informato che nei confronti di un iscritto è stato nominato un amministratore di sostegno, possa richiedere all’iscritto medesimo la visione del decreto di nomina al fine di verificare l’oggetto dell’incarico.
Il CNDCEC sottoliena innanzitutto che l'istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla L. n. 6/2004, ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L’amministrazione di sostegno si differenzia dall’interdizione e dall’inabilitazione, in quanto tali ultimi istituti tutelano soggetti che per malattie o altre cause non possiedono più la capacità di agire. 

Infatti, trattandosi di uno strumento che ha quali presupposti lo stato di ‘malattia’ e il fatto che da tale stato deriva una mancanza di autonomia nel compimento degli atti della vita, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva le capacità di agire ex art. 2 c.c.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, nonché ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili [art. 36, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 139/2005].

Tale requisito è posseduto da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento di interdizione e inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto.
Di conseguenza, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di un iscritto beneficiario di amministrazione di sostegno, quest’ultimo, in sede di aggiornamento e verifica periodica instaurata dall’Ordine, dovrà provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.
Ove questi non provasse il godimento pieno dei diritti civili, potrà attivarsi il procedimento per la sua cancellazione d’ufficio. 

Non appare pertanto necessario richiedere all’iscritto il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.

Modello 770/2023: quando va barrata la casella casi particolari?

28 Settembre 2023 in Domande e risposte

Entro il prossimo 31 ottobre i sostituti d'imposta dovranno provvedere alla trasmissione telematica del Modello 770.

Nella compilazione del Frontespizio vi è la casella "casi particolari", vediamo chi riguarda.

Modello 770/2023: quando va barrata la casella casi particolari?

In particolare, il Frontespizio del Modello 770 contine:

  1. nella prima facciata, l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  2. nella seconda facciata, i riquadri:
    1. tipo di dichiarazione, 
    2. dati relativi al sostituto, 
    3. dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, 
    4. redazione.

La casella "cari particolari" contenuta nel quadro "dati relativi al sostituto" deve essere barrata per segnalare l’esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia.

In particolare, si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali la stessa non assume il ruolo di sostituto d’imposta.

Leggi anche Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre con alcune delle novità di quest'anno.

Redditi PF: come si calcola il ritardo per ravvedersi?

27 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con una faq datata  27 settembre le entrate rispondono ad un quesito sull'omesso pagamento delle tasse scaturenti dal Modello Redditi PF 2023.

Un contribuente non ha versato entro il 31 luglio 2023 gli importi dovuti in base alla liquidazione delle imposte derivanti dal Modello redditi 2023.

Vorrebbe ricorrere all'istituto del revvedimento operoso e chiede se sia corretto individuare nel 31 luglio 2023 il giorno dal quale far decorrere il calcolo, previa maggiorazione delle imposte dello 0,40%.

La risposta delle Entrate.

Leggi anche Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

Modello Redditi PF 2023: come si calcola il ritardo per l'omesso pagamento?

Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto va effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione o entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art.17 del Dpr 435/2001).
I versamenti derivanti da Redditi PF 2023 andavano effettuati:

  • entro il 30 giugno 2023, senza alcuna maggiorazione,
  • dal 1° al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è una domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40%.

L’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare n 2772013 che, nel caso in cui il contribuente non abbia versato alcun importo, né a giugno né a luglio e quindi il 31 per quest'anno, “il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza” pertanto il 30 giugno 2023, per imposte scaturenti dal modello Redditi Pf 2023.
Qualora il contribuente, prosegue l'agenzia, avesse effettuato tra il 1° e il 31 luglio un versamento parziale, con la maggiorazione dello 0,40%, e intendesse in seguito regolarizzarlo, il termine cui fare riferimento per calcolare gli importi dovuti con il ravvedimento operoso decorre dal 31 luglio 2023, cioè dalla scadenza di pagamento con la maggiorazione.

Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso acquistare?

17 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con una FAQ pubblicata in data 15 settembre le entrate  chiariscono il numero massimo di dispositivi che un soggetto in Legge n 104 può acquistare con IVA agevolata al 4%.

Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso comprare?

Veniva domandato se una persona in possesso di legge 104 (articolo 3) possa acquistare nello stesso anno più di un sussidio informatico con Iva ridotta al 4% e se c’è un limite massimo di prodotti acquistabili.

Le entrate replicano che dalla normativa che disciplina l’agevolazione fiscale non emerge alcuna indicazione sul numero massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità. 

Tuttavia, sono previste precise disposizioni sulla documentazione necessaria per usufruire dell’aliquota Iva agevolata individuate dal Decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, modificato dall’art 29 bis del decreto legge n. 76/2020 e dall’art.1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021
L’interessato all’acquisto con Iva agevolata deve presentare al venditore:

  • copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, 
  • attestante l’invalidità funzionale permanente, 
  • da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che intende acquistare.

Attenzione, l'agenzia precisa che, la necessità di attestare questo collegamento vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che possono essere utilizzati esclusivamente da persone affette da menomazioni funzionali permanenti.

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per gli approfondimenti sul tema.

Fatture contestate: è possibile detrarre l’IVA?

12 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre le Entrate chiariscono che il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata in quanto, l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante.

Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

La risposta a interpello in oggetto tratta il caso di un soggetto passivo istante Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta, la quale nel 2021 ha emesso fatture attive.
Tali fatture venivano contestate da Alfa che richiedeva al prestatore l’emissione di note di credito.

Alfa non pagava l'importo addebitato da Beta e instaurava un giudizio mentre Beta, nel frattempo, cedeva il proprio credito a un terzo Nel 2023 la controversia è stata definita con una transazione. 

L’accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo omnicomprensivo di 70.000 euro.

Secondo l’istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell’intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito. Peraltro le note credito non possono più essere emesse, essendo scaduto il termine annuale previsto dall’art 26 comma 3 del DPR 633/72.

Le Entrate non concordano con la soluzione dell'istante e riepilogano la normativa utile al caso di specie.

Viene ricordato che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta.

Il testo della disposizione dispone che il diritto a detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'IVA che ha versato, ma anche l'IVA dovuta ossia quella che deve essere ancora pagata.

Ne consegue che il diritto a detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa.

Tuttavia il principio vale se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto  cui corrisponde l'Iva detraibile ­non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

Si tratta del tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA che è stato affrontato spesso nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

Secondo la giurisprudenza, il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

L'agenzia è del parere che la corrispondenza deve esserci anche se non sia più possibile emettere una nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.

L'agenzia cita tra gli altri i giudici europei nella causa C- 334/20 secondo i quali l’ammontare detraibile “dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (…), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo”.

Allegati:

Nota di credito per accordi transattivi: quali sono i termini per l’emissione?

12 Settembre 2023 in Domande e risposte

Con la Massima n 222 dell'AIDC,  Associazione Italiana Dottori Commercialisti, del 7 settembre, si chiarisce quando la nota variazione può essere emessa anche oltre l'anno.

La massima in oggetto specifica che il termine annuale previsto dall’art. 26, 3° comma del DPR 633/1972 per l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti é circoscritto ai casi in cui, in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto, le parti decidono di variarne i termini di comune accordo.

Qualora, invece, intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale.

Leggi anche E' detraibile l'indebita IVA indicata in fatture contestate? 

Nota di credito per accordi transattivi: i termini per l'emissione

Secondo l’art 26 comma 2 del DPR n 633/72 se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

Tuttavia, per rettificare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo si ha un anno di tempo dalla effettuazione dell’operazione.

La norma in oggetto sottolinea la natura antielusiva del termine.

Viene precisato che, se invece per dirimire una contestazione interviene una transazione, anche a tale fattispecie non deve applicarsi il termine dell'anno. Sarà necessario provare, con elementi documentali in suo possesso, all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.

Duplicato tessera sanitaria minore: come si richiede online?

27 Luglio 2023 in Domande e risposte

Le Entrate con una faq datata 26 luglio replicano ad un contribuente che domanda come richiedere il duplicato della tessera sanitaria smarrita del filgio minorenne.

Nel dettaglio, viene chiarito che un genitore può richiedere il duplicato della tessera sanitaria del figlio minore, utilizzando un apposito servizio on line presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione.

Duplicato tessera sanitaria minore: richiedi online

Per richiedere il duplicato on line della tessera sanitaria del minore occore: 

  • chiedere prima l’abilitazione a operare per conto del minore. La procedura è stata stabilita dal provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 con il quale l'Agenzia ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche. 
  • accedere alla sua area riservata,
  • scegliere di operare per conto del minore.

Come specificato il primo passo da seguire è quello di richiedere l'abiliazione, per farlo l'agenzia specifica che:

  • il genitore, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi per i propri figli minorenni, compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di attestare la propria condizione di genitore, e la copia del documento di identità del minore, 
  • il modulo è sottoscritto con firma digitale del genitore e inviato tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata; oppure, qualora venga sottoscritto con firma autografa, è inviata, con la medesima modalità, la copia per immagine del documento analogico;
  • il modulo può essere trasmesso anche in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico, unitamente alla copia del documento d’identità del genitore;
  • oppure ancora, il genitore può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del minore. 

Duplicato tessera sanitaria minore: richiedi con modello cartaceo

Viene anche specificato che, in alternativa, la richiesta del duplicato della tessera sanitaria di un minore può essere effettuata:

  • inviando il Modello AA4/8 disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite posta elettronica certificata o e-mail (gli indirizzi sono nella pagina 
  • presentando lo stesso modello a un ufficio territoriale previo appuntamento.

Per ulteriori approfondimenti sui servzii on line leggi: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia con le novità 2023.