Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

17 Luglio 2025 in Domande e risposte

L'agenzia delle Entrate con una FAQ di luglio replica ad un contribuente con dubbi sulla possibile detrazione degli interessi passivi di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

In particolare il soggetto dovendosi trasferire all'estero per motivi di lavoro domandava quanto segue: Ho acquistato in Italia un immobile da destinare ad abitazione principale contraendo un mutuo per l’acquisto e spostandovi la residenza. A seguito di trasferimento all’estero per motivi di lavoro posso ancora detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo?         

Vediamo replica e chiarimenti ADE.              

Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

L'agenzia con una faq del 17 luglio ha ricordato che l'articolo 15  comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori

Attenzione al fatto che, spiega l'agenzia, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. 

Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dal predetto articolo 15, comma 1, lett. b), del Tuir, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenz

Per approfondire tale aspetto è possibile consultare la Circolare n 17/2015.                 

Attestazione Revisore di Sostenibilità: i 5 crediti sono necessari per il 2024 e il 2025?

9 Luglio 2025 in Domande e risposte

Il MEF ha pubblicato in data 7 luglio due nuove faq nella sezione dei revisori della sostenibilità.

Con la FAQ n 30 veniva domandato quanto segue: il revisore dei conti che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità sia nel corso del 2024 che nel corso del 2025?

Attestazione revisore di sostenibilità. chiarimenti sui crediti 2024-2025

La replica del MEF è negativa. 

Come stabilito dalla circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024, nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025. 

Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi. 

Attestazione revisore di sostenibilità: i crediti in eccesso valgono per i crediti come revisore dei conti?

In una secondo quesito si domandava se i cinque eventuali crediti acquisiti da chi ne ha già maturati altri cinque nel 2024 possano, nel 2025 essere utili ai fini dell'assolvimento dei crediti degli iscritti al registro dei revisori dei conti.

La risposta del MEF con FAQ n 31 è affermativa.

Viene chiarito che nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025. 

Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF ?

30 Giugno 2025 in Domande e risposte

L’iscrizione all’ ENPAF –   ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi  sono  obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso  stabilito annualmente dalla cassa,  che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.

Va ricordato inoltre  che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno  è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno

Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).

Contributi previdenziali ENPAF 2025

Gli importi dei contributi annuali 2025, in forma ordinaria e ridotta,  e   suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità ,  sono  riassunti nell tabella seguente:

Contributo

Previdenza

Assistenza

Maternità

TOTALE

Intero

5.314,00

37,00

16,00

5.367,00

Doppio

10.628,00

37,00

16,00

10.681,00

Triplo

15.942,00

37,00

16,00

15.995,00

Riduzione del 33,33%

3.543,00

37,00

16,00

3.596,00

Riduzione del 50%

2.657,00

37,00

16,00

2.710,00

Riduzione dell’85%

797,00

37,00

16,00

850,00

Solidarietà 3% (dipendenti)

159,00

37,00

16,00

212,00

Solidarietà 1% (disoccupati)

53,00

37,00

16,00

106,00

Contributi ENPAF Pagamento e scadenze

I contributi di previdenza, assistenza e maternità  vengono  riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono  inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo enpaf@pecpopso.it entro il mese di maggio

I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online. 

la scadenza delle tre rate è fissata al:

  • 30 giugno, 
  • 31 luglio e 
  • 31 agosto.

 Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo  avviso di pagamento con scadenza 30 giugno

ENPAF quali sono le riduzioni contributive?

  • Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
  • Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
  • Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
  • Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
  • Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
  • Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it

NASpI: come si calcola il requisito delle 30 giornate di lavoro?

18 Giugno 2025 in Domande e risposte

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025 e la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025 – hanno chiarito come vanno conteggiate le 30 giornate di lavoro  richieste per accedere alla NASpI.

La prima ha stabilito che contano anche le giornate svolte in rapporti conclusi con dimissioni volontarie, se ricadono nei 12 mesi precedenti.

La seconda ha precisato che per “lavoro effettivo” si intendono tutte le giornate retribuite e con contributi, anche senza prestazione materiale (come ferie o riposi), mentre vanno esclusi i periodi di sospensione per maternità, malattia o CIG a zero ore.

vediamo meglio i dettagli dei due casi affrontati dai giudici di legittimità

Conteggio giornate per Naspi dopo le dimissioni: il caso

Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati. 

Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore  licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile, cui INPS negava il diritto all’indennità NASpI 

Il ricorso  del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.

 I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa. 

Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.

La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. 

In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:

  • sono  in stato di disoccupazione involontaria, 
  • possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
  •  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede  dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.

La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.

Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione

Con la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha fornito un chiarimento decisivo sul significato di “30 giornate di lavoro effettivo” richieste dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per ottenere l’indennità NASpI. Secondo i giudici, il concetto di “lavoro effettivo” va inteso in senso giuridico, non semplicemente come presenza fisica o attività lavorativa concreta svolta dal dipendente.

La Cassazione ha affermato che devono essere considerate valide tutte le giornate per cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e su cui sono stati versati i contributi. Fanno quindi parte del conteggio le giornate di ferie e di riposo retribuito, anche se non corrispondono a prestazioni lavorative materiali. Questi momenti, infatti, sono parte integrante del normale svolgimento del rapporto di lavoro e mantengono attivo l’obbligo del datore di lavoro di versare la retribuzione e i contributi.

Inoltre, la Corte ha stabilito che l'arco di tempo di  riferimento (i 12 mesi precedenti la disoccupazione)non deve comprendere i periodi in cui il rapporto di lavoro è formalmente sospeso per cause tutelate dalla legge, come:

  •  la malattia, 
  • la maternità, 
  • la cassa integrazione a zero ore,
  •  i congedi parentali o 
  • i permessi per assistere familiari con disabilità. 

Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè esclusi dal calcolo dei 12 mesi, senza che ciò penalizzi il lavoratore.

Infine, i giudici sottolineano che questa interpretazione è necessaria per garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela previdenziale. Penalizzare il lavoratore per periodi di assenza tutelati, oppure per non aver svolto attività materiale durante giorni comunque retribuiti e contribuiti, sarebbe contrario al diritto a un trattamento equo in caso di disoccupazione.

Tabella di riepilogo

Tipologia di giornata Valida per il conteggio NASpI? Sentenza di riferimento Note
Giornate lavorative effettive (presenza al lavoro) Entrambe Rientrano sempre nel computo
Giornate di ferie o riposo retribuito Sent. 15660/2025 Costituiscono parte del normale svolgimento del rapporto
Giornate retribuite e con contributi ma senza attività concreta Sent. 15660/2025 Ritenute “effettive” sul piano giuridico
Giornate derivanti da contratto cessato con dimissioni volontarie Ord. 3593/2025 Contano se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione
Periodi di sospensione per malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. No (neutralizzati) Sent. 15660/2025 Non interrompono il diritto ma sono esclusi dal conteggio

Start up innovativa: di quali benefici gode?

9 Giugno 2025 in Domande e risposte

La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.

Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.

Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.

Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.

Start up innovativa: che requisiti deve avere?

I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.

Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • è costituita da non più di 5 anni;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  • 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  • 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Start up di quali vantaggi gode?

Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  •  Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
  • Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
  •  Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  • Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
  •  Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
  •  Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  •  Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  •  Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  •  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  •  Disciplina del lavoro flessibile
  •  Proroga del termine per la copertura delle perdite
  •  Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  •  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  •  Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
  •  Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività) 

Scrutatori e Presidenti Referendum 2025: quali sono i compensi ?

3 Giugno 2025 in Domande e risposte

In occasione dei referendum abrogativi che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nella circolare DAIT del 12.5.2025  i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Le cifre sono definite in modo forfettario e variano in base al tipo di sezione e al numero delle consultazioni in corso.

Ecco tutti i dettagli e una tabella di sintesi.

Compensi per i referendum: base e seggi speciali

Compensi base per i referendum 2025  (5 schede)

Per le consultazioni referendarie da svolgersi su 5 quesiti, ai componenti dei seggi ordinari e ai seggi per elettori fuori sede spettano i seguenti compensi:

  • Presidente di seggio: € 130,00 di base, con una maggiorazione di € 33,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 maggiorazioni → totale € 262,00.
  • Scrutatori e segretari: € 104,00 di base, maggiorazione di € 22,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 → totale € 192,00

Compensi per i seggi speciali

I seggi speciali sono quelli operativi in strutture sanitarie o penitenziarie. In questi casi, gli importi sono più bassi e non variano in base al numero dei referendum:

  • Presidente di seggio speciale: € 79,00
  • Scrutatori e segretari: € 53,00.

Compensi quando il referendum è abbinato alle elezioni amministrative

Quando il referendum coincide con un turno di ballottaggio per le amministrative (6 schede in totale), i compensi aumentano leggermente per via dell’impegno aggiuntivo:

  • Presidente: base € 150,00 + 4 maggiorazioni da € 33,00 = € 282,00
  • Scrutatori e segretari: base € 120,00 + 4 maggiorazioni da € 22,00 = € 208,00

Per i seggi speciali in questo caso:

  • Presidente: € 90,00
  • Scrutatori e segretari: € 61,00

Compensi seggi referendum: tabella di sintesi

Tipo di seggio Ruolo Compenso base Maggiorazioni (fino a 4) Totale
Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Presidente € 130,00 € 132,00 € 262,00
Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Scrutatore / Segretario € 104,00 € 88,00 € 192,00
Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Presidente € 79,00
Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Scrutatore / Segretario € 53,00
Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Presidente € 150,00 € 132,00 € 282,00
Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 120,00 € 88,00 € 208,00
Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Presidente € 90,00
Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 61,00

Compenso seggi referendum: altre informazioni utili

Va sottolineato che :

  • i compensi sono esenti da ritenute fiscali e non concorrono al reddito imponibile.
  • Spettano per intero, a meno che il componente non sia stato sostituito: in tal caso il pagamento è proporzionale alla durata effettiva della partecipazione.
  • I presidenti di seggio hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se provenienti da località oltre i 10 km.

Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura

1 Giugno 2025 in Domande e risposte

La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.

Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.

Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.

Quando si applica

Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.

Contenuto della fattura

La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:

"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."

Nel tracciato XML devono comparire:

  • <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
  • <RiferimentoNormativo> con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

Aspetti fiscali

Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.

Esempio pratico

  • Compenso: € 1.000
  • Contributo INPS 4%: € 40
  • IVA 22% su € 1.040: € 228,80
    Totale fattura: € 1.268,80
    Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)

Vediamo un esempio di fattura:

Dati del Professionista

Dott. Mario Rossi
 Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
CF: _______________
 P.IVA 01234567890
Email PEC: _______________
Codice SDI: ___________

Dati del Cliente (Ente Pubblico)

Università degli Studi di Napoli
Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
P.IVA 12345678901
Codice Univoco Ufficio: __________

Dati della Fattura

Fattura n. 78
Data emissione: 09/06/2025
Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
IBAN: _____________________
CIG: ________________
CUP: ____________________

Dettaglio Economico della Fattura

Voce

Importo

Compenso professionale

€ 1.000,00

Contributo INPS 4%

€ 40,00

Imponibile IVA

€ 1.040,00

IVA 22% (scissione dei pagamenti)

€ 228,80

TOTALE FATTURA

€ 1.268,80

Importo da incassare (IVA esclusa)

€ 1.040,00

Importo IVA trattenuto dal committente

€ 228,80

Annotazioni Obbligatorie

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972. 
L’IVA è versata dal committente. 
Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).

Indicazioni per XML FatturaPA

– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
 – <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

 

Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

26 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

  • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
  • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
  • non impiega lavoro irregolare o minorile.

La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

  • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
  • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
  • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
  • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

  1. sulla  regolarità dell'azienda e
  2. sulla competenza del consulente

Vantaggi per le imprese e procedura

Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

  • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
  • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
  • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
  • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

  • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
  • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
  • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

– prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

– pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

– gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

– utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

– audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?

16 Maggio 2025 in Domande e risposte

La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB  è parametrata all'anzianità di iscrizione.

 La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare. 

Per il 2025 : 

  • il contributo soggettivo a conguaglio  è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo  aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%. 
  • Il contributo integrativo sul volume di affari  è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).

 Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni,  annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.

Biologi contributi minimi ENPAB 2025

 Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi  dovuti a ENPAB  nel 2025

Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali

Soggettivo Integrativo Maternità Totali
€1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29

Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%

Soggettivo Integrativo Maternità Totali
€643,00 €104,00 €129,29 €876,29

In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .

L'approvazione  da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB  del 28.11.2024,  concernente  la   determinazione   del  contributo di maternita' per l'anno  2024,  in  misura  pari  a  euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .

Biologi comunicazione reddituale

La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene  esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".

L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software

Scadenze contributi Biologi

scadenza 

Tipo di Versamento 

30 aprile 

1ª rata contributo minimo anno in corso 

30 giugno 

2ª rata contributo minimo anno in corso 

15 ottobre 

presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente 

31 ottobre

Unica soluzione oppure
 1ª rata conguaglio * dovuta a saldo

30 novembre

2ª rata conguaglio dovuta a saldo 

30 dicembre

3ª rata conguaglio dovuta a saldo 

30 gennaio

4ª rata conguaglio dovuta a saldo 

Modalità di versamento dei contributi e sanzioni

Per il  2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito  (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze  indicate  dalla procedura software.

I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.

I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

ATTENZIONE   Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente

Allegati:

Bilancio d’esercizio 2024: entro quando va depositato?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

Il codice civile stabilisce che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio.

In via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni

Per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non è stata riproposta la norma che prevedeva lo slittamento automatico a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio; pertanto il bilancio 2024 è stato approvato, salva l’esistenza delle particolari esigenze, nel termine ordinario del 30 aprile 2025.

Successivamente, il bilancio va depositato ad opera degli amministratore presso il Registro delle Imprese, entro quando?

Vediamo sinteticamente il calendario di approvazione e deposito del bilancio di esercizio 2024.

Bilancio d'esercizio 2024: entro quando va presentato?

L'approvazione del bilancio di esercizio prevede varie fasi che possono essere cosi sintetizzate:

  1. Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione,
  2. Trasmissione del bilancio all'organo di controllo,
  3. Deposito del bilancio presso la sede della società,
  4. Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio,
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese.

Il bilancio d'esercizio, in via ordinaria, approvato entro il 30 aprile 2025 e pertanto il relativo deposito presso il registro delle imprese dovrà avvenire entro trenta giorni dalla sua approvazione ossia:

  • entro il 30 maggio,
  • oppure entro il 30 luglio prossimo se il bilancio è stato approvato entro i 180 giorno dalla chiusura dell'esercizio 2024.

Per tutte le istruzioni scarica qui la Guida Unioncamere 2025..