Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

30 Maggio 2025 in Domande e risposte

Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche private ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.

Il MEF con Decreto 21 gennaio ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024.

Il GSE con un comunicato stampa del 15 maggio ha anche reso noto che, per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili da quest'anno, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024. 

Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità sarà disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025. 

Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2024 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2025.

Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).

Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

Le Entrate in varie circostanze con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:

  • nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",

  • nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.

Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

26 Maggio 2025 in Domande e risposte

L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

  • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
  • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
  • non impiega lavoro irregolare o minorile.

La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

  • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
  • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
  • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
  • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

  1. sulla  regolarità dell'azienda e
  2. sulla competenza del consulente

Vantaggi per le imprese e procedura

Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

  • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
  • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
  • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
  • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

  • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
  • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
  • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

– prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

– pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

– gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

– utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

– audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?

16 Maggio 2025 in Domande e risposte

La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB  è parametrata all'anzianità di iscrizione.

 La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare. 

Per il 2025 : 

  • il contributo soggettivo a conguaglio  è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo  aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%. 
  • Il contributo integrativo sul volume di affari  è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).

 Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni,  annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.

Biologi contributi minimi ENPAB 2025

 Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi  dovuti a ENPAB  nel 2025

Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali

Soggettivo Integrativo Maternità Totali
€1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29

Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%

Soggettivo Integrativo Maternità Totali
€643,00 €104,00 €129,29 €876,29

In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .

L'approvazione  da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB  del 28.11.2024,  concernente  la   determinazione   del  contributo di maternita' per l'anno  2024,  in  misura  pari  a  euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .

Biologi comunicazione reddituale

La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene  esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".

L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software

Scadenze contributi Biologi

scadenza 

Tipo di Versamento 

30 aprile 

1ª rata contributo minimo anno in corso 

30 giugno 

2ª rata contributo minimo anno in corso 

15 ottobre 

presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente 

31 ottobre

Unica soluzione oppure
 1ª rata conguaglio * dovuta a saldo

30 novembre

2ª rata conguaglio dovuta a saldo 

30 dicembre

3ª rata conguaglio dovuta a saldo 

30 gennaio

4ª rata conguaglio dovuta a saldo 

Modalità di versamento dei contributi e sanzioni

Per il  2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito  (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze  indicate  dalla procedura software.

I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.

I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

ATTENZIONE   Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente

Allegati:

Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

6 Maggio 2025 in Domande e risposte

Entro il 30 maggio vanno depositati i bilanci 2024 approvati entro il 30 aprile scorso.

Ricordiamo infatti che secondo il codice civile il bilancio va depositato 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Vediamo gli imprti da corrispondere per il deposito presso il Registro delle imprese.

Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

Come specificato dalla Guida Unoncamere 2025 gli importi per il deposito dei bilanci in liquidazione sono i seguenti:

  •  diritti di segreteria € 62,40;
  • imposta di bollo € 65,00.

Inoltre, durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL.

Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.

Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori. 

Come si definiscono le PMI? Le soglie dimensionali aggiornate

1 Maggio 2025 in Domande e risposte

La definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, recepita anche nell’ordinamento italiano, in particolare ai fini fiscali, statistici e per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni.

Le soglie individuano la dimensione dell’impresa in base a tre parametri principali:

  • Numero di dipendenti
  • Fatturato annuo
  • Totale di bilancio annuo

A partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore nuove soglie dimensionali per la classificazione delle imprese, stabilite dalla Direttiva (UE) 2023/2775

Queste modifiche hanno aggiornato i criteri precedenti (previsti dall’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE), aumentandoli del 25% per tenere conto dell'inflazione e delle evoluzioni economiche recenti.

Le nuove soglie si applicano ai fini contabili e di bilancio, mentre per l'accesso a determinati programmi di finanziamento e agevolazioni continuano a valere le definizioni previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE

Nuove soglie dimensionali in vigore dal 1° gennaio 2024

Categoria Totale attivo (euro) Ricavi netti (euro) Numero medio dipendenti
Microimpresa ≤ 450.000 ≤ 900.000 ≤ 10
Piccola impresa ≤ 5.000.000 ≤ 10.000.000 ≤ 50
Media impresa ≤ 25.000.000 ≤ 50.000.000 ≤ 250

Per determinare la categoria di appartenenza, un'impresa deve soddisfare almeno due dei tre criteri sopra indicati. Queste soglie sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, e si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 2024.

Differenze tra la Direttiva 2023/2775/UE e la Raccomandazione 2003/361/CE

È importante notare che le soglie introdotte dalla Direttiva 2023/2775/UE si riferiscono principalmente agli obblighi contabili e di bilancio.

Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti, agevolazioni e programmi specifici dell'UE, continuano a valere le definizioni di micro, piccola e media impresa stabilite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che prevedono le seguenti soglie:

Categoria Fatturato annuo (euro) Totale bilancio annuo (euro) Numero dipendenti
Microimpresa ≤ 2.000.000 ≤ 2.000.000 < 10
Piccola impresa ≤ 10.000.000 ≤ 10.000.000 < 50
Media impresa ≤ 50.000.000 ≤ 43.000.000 < 250

Pertanto, per una corretta classificazione e per determinare l'accesso a specifiche agevolazioni o obblighi contabili, è fondamentale considerare entrambe le normative e valutare quale sia applicabile in base al contesto specifico.

Plusvalenze da criptoattività: come vengono tassate le persone fisiche?

30 Aprile 2025 in Domande e risposte
Con una FAQ del 30 aprile pubblicata nella sezione del Modello 730/2025 le Entrate rispondono al seguente quesito: come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?
Prima dei dettagli si ricorda che, dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2025 per tutti i contribuenti e gli intermediari interessati.

Plusvalenze da criptoattività: tassato l’importo eccedente la franchigia

Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%. 

Viene chiarito che per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.

Le Entrate esemplificando hanno prodotto il seguente esempio:

  • se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione:
    • del quadro T del Modello 730/2025
    • o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF
  • sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.

Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?

23 Aprile 2025 in Domande e risposte

In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge. 

Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.

Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?

Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.

La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.

Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.

Quando è legittima una riduzione della retribuzione?

La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.

Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.

Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.

La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.

Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare

La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:

  • Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
  • Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
  • Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.

Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.

RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

11 Aprile 2025 in Domande e risposte

Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

 Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

Dopo l’inserimento:

  • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
  • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4

31 Marzo 2025 in Domande e risposte

Gli iscritti all'EPPI –  cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali  alle date seguenti:

  • 15 dicembre primo acconto
  • 15 aprile, secondo acconto 
  • 30 settembre  saldo e presentazione dichiarazione reddituale

I contributi da versare sono:

  • contributo soggettivo
  • contributo integrativo
  • di maternita'

Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi

La percentuale del contributo soggettivo  da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024  è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%

Per l’anno 2024

  • il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
  •  il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.

Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.

Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.

La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.

Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.

Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.

I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.

Contributo di maternità EPPI

Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.

La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.

Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.

Contributi periti industriali come versare?

Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .

Per il Versamento il codice causale contributo  "E068"  è stato riconfermato  il 22 settembre 2023  con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate 

In sede di compilazione del modello F24, la causale  va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

  • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
  • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Si ricorda che  è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.

I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.

Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI

Come detto entro il 30 settembre  di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife con il  Modello EPPI 03 

È disponibile nell’Area Riservata  anche una Guida dedicata alla compilazione 

Bando sostegno salute 2025

Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025  il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.

È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:

  • assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
  • interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
  • assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
  • assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
  • assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
  • degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
  • concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.

Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.

PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per gli inadempienti?

19 Marzo 2025 in Domande e risposte

Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti relativi all'obbligo dei PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo. 

Vediamo le regole sotto il profilo sanzionatorio per chi non adempie.

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PEC amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede?

La Nota in oggetto ha specificatamente sottolienato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società la norma istitutiva dell'obbligo " la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del più volte menzionato decretolegge n. 185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"

 

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