B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?

1 Novembre 2024 in Domande e risposte

Il Ministero del Turismo ha prorogato al 2025 gli obblighi inerenti il CIN affitti brevi.

In particolare, con avviso del 22 ottobre è stato disposto che entro il 1° gennaio 2025 è necessario munirsi del CIN richiedendolo sulla apposita piattaforma istituita dal Minstero, nota come BDRS ufficialmente operativa dallo scorso 3 settembre.

Tra le norme del CIN, per le strutture ricettive turistiche o di affitto breve, vi sono anche gli obblighi inerenti ai dispositivi di sicurezza che gli immobili devono avere in dotazione, tra questi, anche gli estintori.

A proposito della proroga, il 22 ottobre, sono state anche aggiornate le FAQ che replicano ai dubbi sugli adempimenti previsti per i dispositivi di sicurezza.

Tra queste, con una faq si replica al seguente quesito: "I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?"
La risposta del Ministero è negativa, vediamo ulteriori dettagli.

B&B o Affittacamere devo avere gli estintori?

Con FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Turismo si specifica che secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo di estintori e di dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio, solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di:

  • locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017),
  • o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi

e quindi per i B&B non è necessario.

Attenzione però al fatto che, specifica il Ministero, ciò non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza. 

Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?

29 Ottobre 2024 in Domande e risposte

In prossimità della scadenza del 31 ottobre per l'adesione al CPB da parte dei contribuenti forfettari e dei contribuenti ISA, le Entrate hanno pubblicato una serie di ulteriori chiarimenti con FAQ, ultimi dei quali i due quesiti cui si risponde il giorno 28 ottobre.

In particolare, attingendo dai quesiti del 25 ottobre, vediamo la replica ADE sulla omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2021/2023 e 224/2025.

Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?

Si chiedeva appunto se l'omessa dichiaraizone IRAP fosse o meno causa di esclusione dal CPB.

Le Entrate, confermano che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce  al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

Condanna con sentenza in giudicato: esclude dal CPB?

28 Ottobre 2024 in Domande e risposte

E' in scadenza la misura agevolativa rivolta ai contribuenti forfettari e agli ISA nota come CPB conconrdato preventivo biennale.

Salvo, proroga più volte smentita dai rappresentanti del governo, l'adesione al patto col Fisco dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre prossimo.

In attesa del termine le entrate hanno pubblicato una ulteriore trance di FAQ in replica ad altrettanti dubbi dei contribuenti.

In particolare si replica ad un quesito su una eventuale causa di esclusione, ossia, 

Esclusione dal CPB: occorre il giudicato della sentenza di condanna?

Con una FAQ si replica ad un contribuente che domanda se ai fini dell'esclusione del CPB occarra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se sia sufficiente una sentenza non definitiva.

Le Entrate con risposta del 25 ottobre hanno evidenziato che la risposta è da ricercare nei chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare n 18/2024, nella quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante  “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo  biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».

Ricordiamo infine che l'art 11 comma 1 lett b) del decreto CPB prevede tra le cause di esclusione la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al Dlgs n 74/2000 nonchè uno dei reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi 3 periodi di imposta antecendenti a quelli di applicazione del CPB stesso.

CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio?

28 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari:

  • ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, 
  • a quelle destinate alle locazioni brevi,
  • oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Il 3 settembre è stato pubblicato l'avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN.

Pertanto, le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sulla obbligatorietà del CIN e sulle eventuali sanzioni, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso.

Attenzione però al fatto che il Ministero del Turismo con apposito comunicato ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per provvedere alla richiesta ed esposizione del CIN nella propria struttura, i dettagli di seguito.

CIN affitti brevi: entro quando va richiesto?

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine

Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

CIN affitti brevi: alcune faq con chiarienti

In merito al CIN il Ministero ha pubblicato diverse FAQ di chiarimento per i termini, vediamole, distinguendo chi possiede già il CIR ossia il codice identificativo regionale e chi non lo possiede, i dettagli.

  1. Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
    I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
  2. Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
    In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
  3. Una struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
  4. In una Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la tipologia struttura, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la tua struttura, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
  5. Se la propria Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale. 

Transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?

1 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il Mimit informa della pubblicazione sul sito del GSE di una sezione specifica di faq in risposta ai dubbi frequenti sulla Transzione 5.0.

Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia. 

ll Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

Vediamo come si calcolano i consumi energetici anche per le imprese neo costituite.

Credito transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?

Secondo i chiarimenti del GSE pubblicati con FAQ il 26 settembre per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

  • 1.la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione; 
  • 2.la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a); 
  • 3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.

Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

Mediante altra faq lo stesso GSE evidenzia che la riduzione dei consumi energetici invece è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016".

Integrativa di Precompilata: cosa faccio se ho già avuto il rimborso?

27 Settembre 2024 in Domande e risposte

Con un faq del 27 settembre l'Agenzia risponde a dubbi sulla precompilata e la possibilità di inviare una dichiarzione integrativa.

In particolare, il contribuente riferisce di aver inviato una dichiarazione precompilata ed ha ricevuto il rimborso.

Avendo dimenticato di dichiarare il reddito percepito da un affitto di un immobile domanda se possa integrarla o sono scaduti i termini.

Dichiarazione integrativa della precompilata: entro quando si presente?

L'ade conferma che nella situazione esposta nel quesito è sempre necessario integrare la dichiarazione già presentata, per riportare il reddito derivante dall’affitto non inserito nel modello inviato, e che i termini per l’integrazione non sono scaduti.

Viene anche precisato che quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Redditi Pf.

Viene poi specificato che il modello “Redditi Persone fisiche 2024” può essere presentato:

  1. entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini)
  2. entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
  3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998).

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, bisognerà inoltre pagare le imposte dovute, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e alle sanzioni in misura ridotta previste nei casi di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Credito transizione 5.0: spetta per il fotovoltaico?

26 Settembre 2024 in Domande e risposte

In una FAQ datata 26 settembre il GSE replica ad un contribuente interessato alla transizione 5.0 che domandava se tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici.

In sintesi il GSE replica che sia i moduli che le celle degli impianti fotovoltaici devono essere prodotti negli stati membri Ue. 

Viene poi specificato che per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024), che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. 

Nelle more della formazione del registro sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia: 

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell'Unione Europea.

Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

25 Settembre 2024 in Domande e risposte

Ai sensi del DM n 55/2023 sono tenute alla comunicazione dei dati della titolarità effettiva le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

La Banca D'Italia nella sezione apposita del proprio sito ha evidenziato, con FAQ predisposte congiuntamente a MEF e UIF, un chiarimento per gli enti ecclesiastici, vediamolo.

Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 

Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: 

  • a) i fondatori, ove in vita; 
  • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

Riparazione veicoli disabili: quando spetta la detrazione al 19%?

13 Settembre 2024 in Domande e risposte

Le Entrate con una FAQ dell'11 settembre specificano il perimetro della detraibilità delle spese di manutenzione per i veicoli adattati dei disabili.

Si chiedeva se spetta la detrazione Irpef anche per la riparazione di un adattamento fatto su un autoveicolo acquistato con le agevolazioni fiscali da una persona con disabilità di tipo motoria.

Riparazione veicoli adattati disabili: quando spetta la detrazione al 19%?   

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni fiscali sull’acquisto del veicolo è condizionato all’adattamento dello stesso alla minorazione di tipo motorio da cui sono affette. 

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile, e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida o alla struttura della carrozzeria o quelle effettuate per la sistemazione interna del veicolo.

La detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi, spetta anche per le spese sostenute per riparare un adattamento del veicolo (compresi i pezzi di ricambio necessari alla riparazione) a condizione che le spese di riparazione:

  • concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa detraibile (18.075,99 euro)
  • devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo
  • non sono rateizzabili.

Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

4 Settembre 2024 in Domande e risposte

I depositari delle scritture contabili di imprese e professionisti che intendono comunicare la cessazione dell’incarico nel caso di mancata comunicazione da parte del contribuente, titolare delle scritture possono provvedere tramite l'applicativo web delle entrate.

Per modello e istruzioni leggi anche: Depositario scritture contabili: attivo il servizio ADE per cessare 

In particolare, il servizio web, disponibile  all’interno del cassetto fiscale, consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempimenti” (Decreto legge n. 1/2024),  grazie al quale in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili per la fine dell’incarico del depositario, il professionista può informare direttamente l’Agenzia delle Entrate in caso di inerzia da parte del contribuente titolare delle scritture nei 30 giorni previsti per legge.

Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

L’utilizzo del servizio è consentito ai depositari di scritture contabili per i quali risulti attivo un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a patto che:

  • siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico,
  • il contribuente depositante sia stato informato – con PEC o Raccomandata A/R – dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate,
  • l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13/01/2024.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 2 settembre una guida utile a tal proposito.