ISEE 2025, come si richiede

31 Gennaio 2025 in Domande e risposte

ISEE sta per Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento istituito nel 1998 per valutare  la situazione economica delle famiglie. Si tratta di  un valore che viene calcolato dall'INPS sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc. 

Al disotto di determinate soglie, la certificazione ISEE  garantisce l'accesso ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali come ad esempio:   posti negli asili  nido pubblici, alloggi di edilizia popolare, sconti nelle tasse universitarie, contributi per l'asilo nido, Bonus bebé,  Reddito di Cittadinanza , Reddito di Emergenza per COVID 19, Assegno di inclusione 

 Nel 2017 l'ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure,   con migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio.    Sono stati anche differenziati diversi tipi di ISEE,  utili per differenti finalità:

  1. ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, 
  2. ISEE “socio-sanitario”, 
  3. ISEE “socio-sanitario residenze”, 
  4. ISEE “università”, 
  5. ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

Come ottenere l'ISEE: compilazione DSU

Per ottenere la propria certificazione ISEE aggiornata  è necessario innanzitutto

  – essere in possesso   dello SPID o della Carta nazionale dei servizi o della Carta di identità digitale CIE

2 – Poi è necessario  compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

 L’INPS calcola infatti l’ ISEE sulla base della DSU (e anche di altre informazioni  acquisite dall’Agenzia delle Entrate) e lo rende disponibile al  dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU. 

Il modello della DSU è stato rinnovato più volte:  trovi qui il nuovo modello e le istruzioni valide dal 1 gennaio 2024 (DM 13.12.2023

ISEE i documenti necessari

Per la compilazione della DSU  per l'ISEE  (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

  • codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
  • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso  si risieda in affitto;
  • documenti che attestano i redditi percepiti  nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero  Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD ed eventualmente:
    • documenti o certificazioni relative a redditi esenti , indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero,  borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli;
    • dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;
  • documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a 
    • depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;
    • giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;
    • patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio  per lavoratori autonomi e società;
    • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE
  • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
  • Targa o estremi di registrazione al PRA  di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, in caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare anche 

  • certificati di invalidità;
  • spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

Calcolo ISEE

Il calcolo ISEE si ottiene dal rapporto tra la somma dei redditi/patrimoni e la scala di equivalenza con i seguenti parametri

n. componenti famiglia parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Sono previste anche le seguenti maggiorazioni 

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli,
  • 0,35 in caso di quattro figli,
  • 0,5 in caso di almeno cinque figli;

Vedi maggiori informazioni in  ISEE, come si calcola ? 

Per avere un idea del valore del proprio ISEE, è possibile collegarsi al sito INPS WWW.INPS.IT dove  è presente uno strumento di Simulazione del calcolo dell'ISEE ordinario  (Non c'è bisogno del PIN INPS).

ATTENZIONE Il simulatore fornisce un dato indicativo, che non costituisce attestazione ISEE con valore legale.

ISEE e DSU  scadenza e rinnovi 

Dal 2019 la scadenza delle DSU presentate durante l'anno è fissata al 31 dicembre dello stesso anno (ad es. una DSU presentata il 1 agosto 2020 scade il 31 dicembre 2020).

Per non perdere il diritto alle prestazioni agevolate  per nessuna mensilita la DSU va ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Cos'è l'ISEE Corrente

Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, ma vi siano :

 in qualsiasi momento dell'anno è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente,  riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione.

L’ "ISEE corrente" ha validità di sei  mesi dal momento della presentazione della "DSU ISEE corrente".

Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?

27 Novembre 2024 in Domande e risposte

Il Modello RLI serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:

  • la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili,
  • comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri,
  • per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca,
  • per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto,
  • la rinegoziazione del canone. 

Il 26 novembre le entrate hanno anche disposto un aggiornamento del modello, per tutte le novità leggi anche: Contratti di locazione: Modello RLI aggiornato al 26 novembre.

Vediamo cosa occorre fare se si comunica la risoluzione di un contratto oltre l'anno.

Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?

Il Modello RLI può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta: 

  • direttamente (in tal caso deve essere in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi Telematici) 
  • oppure tramite un intermediario abilitato.

A tal fine può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile

sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Nel modello però, a seconda dell'adempimento per cui si presenta l'RLI vengono specificate relative istruzioni.

In merito alla Risoluzione del contratto, le istruzioni specificano che occorre indicare:

  • il codice 4 nella casella “Adempimenti successivi”, 
  • indicare la data relativa all’adempimento selezionato e gli estremi del contratto

In presenza di un corrispettivo, deve essere compilato l’apposito campo (nel caso in cui è prevista la risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo va indicato il codice 7). Compilare, inoltre, la casella “Tipologia di regime” seguendo le istruzioni riportate più avanti.

Attenzione al fatto che, nel caso di risoluzione tardiva, effettuata oltre l’anno, l’adempimento non può essere fatto telematicamente ma è necessario rivolgersi all’ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione dell’atto.

Si rimanda al modello RLI e istruzioni per tutte le altre informazioni del caso.

Quali sono i nuovi limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata?

17 Novembre 2024 in Domande e risposte

Il nuovo art. 2435-bis del Codice civile (così come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) dispone i nuovi limiti entro i quali le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

In particolare, relativamente agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024 o in data successiva, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in luogo di € 4.400.000) dato dalla somma degli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D dell'attivo dello Stato patrimoniale;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in luogo di € 8.800.000) dato dall'mporto della voce A.1 del Conto economico;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità, dato dalla media giornaliera dei dipendenti occupati, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:

  • nel primo esercizio di attività, semprechè non siano superati 2 dei parametri sopra indicati,
  • e successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei parametri sopra indicati.

le imprese che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare

Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?

5 Novembre 2024 in Domande e risposte

Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della  formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica   con la  legge di bilancio 2022.

QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale

L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:

  1. Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto  con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
  2.  se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.

La risposta del Ministero  ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo  provvedimento ministeriale.

Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.

Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.

Formazione preposti: gli obblighi in pratica

L’aggiornamento biennale  della formazione professionale per i preposti non è ancora  obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Si ricorda che i preposti attualmente  devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.

Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?

29 Ottobre 2024 in Domande e risposte

In prossimità della scadenza del 31 ottobre per l'adesione al CPB da parte dei contribuenti forfettari e dei contribuenti ISA, le Entrate hanno pubblicato una serie di ulteriori chiarimenti con FAQ, ultimi dei quali i due quesiti cui si risponde il giorno 28 ottobre.

In particolare, attingendo dai quesiti del 25 ottobre, vediamo la replica ADE sulla omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2021/2023 e 224/2025.

Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?

Si chiedeva appunto se l'omessa dichiaraizone IRAP fosse o meno causa di esclusione dal CPB.

Le Entrate, confermano che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce  al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio?

28 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari:

  • ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, 
  • a quelle destinate alle locazioni brevi,
  • oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Il 3 settembre è stato pubblicato l'avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN.

Pertanto, le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sulla obbligatorietà del CIN e sulle eventuali sanzioni, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso.

Attenzione però al fatto che il Ministero del Turismo con apposito comunicato ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per provvedere alla richiesta ed esposizione del CIN nella propria struttura, i dettagli di seguito.

CIN affitti brevi: entro quando va richiesto?

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine

Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

CIN affitti brevi: alcune faq con chiarienti

In merito al CIN il Ministero ha pubblicato diverse FAQ di chiarimento per i termini, vediamole, distinguendo chi possiede già il CIR ossia il codice identificativo regionale e chi non lo possiede, i dettagli.

  1. Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
    I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
  2. Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
    In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
  3. Una struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
  4. In una Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la tipologia struttura, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la tua struttura, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
  5. Se la propria Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
    Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale. 

Condanna con sentenza in giudicato: esclude dal CPB?

28 Ottobre 2024 in Domande e risposte

E' in scadenza la misura agevolativa rivolta ai contribuenti forfettari e agli ISA nota come CPB conconrdato preventivo biennale.

Salvo, proroga più volte smentita dai rappresentanti del governo, l'adesione al patto col Fisco dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre prossimo.

In attesa del termine le entrate hanno pubblicato una ulteriore trance di FAQ in replica ad altrettanti dubbi dei contribuenti.

In particolare si replica ad un quesito su una eventuale causa di esclusione, ossia, 

Esclusione dal CPB: occorre il giudicato della sentenza di condanna?

Con una FAQ si replica ad un contribuente che domanda se ai fini dell'esclusione del CPB occarra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se sia sufficiente una sentenza non definitiva.

Le Entrate con risposta del 25 ottobre hanno evidenziato che la risposta è da ricercare nei chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare n 18/2024, nella quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante  “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo  biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».

Ricordiamo infine che l'art 11 comma 1 lett b) del decreto CPB prevede tra le cause di esclusione la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al Dlgs n 74/2000 nonchè uno dei reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi 3 periodi di imposta antecendenti a quelli di applicazione del CPB stesso.

Bonus mobili: è detraibile la rata saldata nel 2025?

8 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Con una FAQ del 7 ottobre si replica ad un quesito di un contribuente che ha acquistato una cucina che al prezzo di euro 6.500 e di cui pagherà solo 4.000 euro nel 2024, in quanto i lavori di ristrutturazione non vengono terminati entro tale scadenza.

Egli chiese se sia possibile portare in detrazione per 10 anni solo tale importo e poi magari nel 2025 i restanti 1.000 euro, oppure se deve pagare l’intero importo di 6.500 euro entro la fine del 2024

Le entrate chiariscono che secondo l’attuale normativa, ossia l'art 16 comma 2 del DL n 63/2013 il bonus mobili ed elettrodomestici spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. 

Per gli acquisti effettuati nel 2024 la detrazione del 50% va calcolata, in ogni caso, su un importo massimo di 5.000 euro.

Pertanto, a meno che non interverranno nuove proroghe, le spese che si sosterranno nel 2025 non potranno essere portate in detrazione

Si ricorda, infine, che una delle condizioni fondamentali per richiedere il bonus è che l’acquisto dei beni avvenga in data successiva a quella di avvio dei lavori e che non rileva la data in cui termineranno gli interventi di ristrutturazione.

Leggi anche Bonus mobili 2024: guida passo per passo.

CIN affitti brevi: dove si deve esporre?

7 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il CIN  affitti brevi e turistici è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della pubblicazione del relativo avviso del Turismo in gazzetta ufficiale.

Dopo la piena operatività del BDRS, portale tramite il quale richiedere il codice identificativo per la propria struttura, vediamo dalle FAQ del Ministero, aggiornate al 4 ottobre, dove esporre il CIN.

CIN affitti brevi: dove si espone?

In base ad una faq del 4 ottobre il Ministero ha replicato ad un contribuente che domandava dove va esposto il CIN.

In particolare, il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'art 109 del Testo Unico sulla pubblica sicurezza (regio decreto n 773/1931) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

CIN affitti brevi: come si espone?

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. 

Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall'art 109 suddetto.

Transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?

1 Ottobre 2024 in Domande e risposte

Il Mimit informa della pubblicazione sul sito del GSE di una sezione specifica di faq in risposta ai dubbi frequenti sulla Transzione 5.0.

Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia. 

ll Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

Vediamo come si calcolano i consumi energetici anche per le imprese neo costituite.

Credito transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?

Secondo i chiarimenti del GSE pubblicati con FAQ il 26 settembre per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

  • 1.la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione; 
  • 2.la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a); 
  • 3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.

Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

Mediante altra faq lo stesso GSE evidenzia che la riduzione dei consumi energetici invece è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016".