CIN affitti brevi e sanzioni: quando scattano?

3 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il CIN per gli affitti brevi e turistici è richiedibile su tutto il territorio nazionale, infatti dal 3 settembre è attivo definitivamente il portale BDRS per le richieste.

Il Codice identificativo nazionale, si richiede tramite apposita procedura automatizzata ed è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Il 3 settembre il Turismo ha annunciato la pubblicazione in GU dell'avviso che attiva ufficialmente il BDRS e da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni per obblighi e sanzioni.

Il CIN va richiesto, infatti, entro il 2 novembre prossimo e decorso tale termine, scattano i 60 giorni, trascorsi i quali, i soggetti che non hanno provveduto alla richiesta saranno soggetti a sanzioni.

Pertanto, chi non provvede a richiedere il CIN, dal 2 gennaio 2025 sarà soggetto a sanzione, vediamo una tabella di sintesi con le sanzioni per gli inadempienti:

Fattispecie 

Sanzione

Mancata richiesta CIN

Da 800 a 8.000 euro

Mancata esposizione CIN

Da 500 a 5.000 euro

Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)

Sanzioni nazionali o comunali

Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) 

Da 600 a 6.000 euro

Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale) 

Da 2.000 a 10.000 euro

L’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici è una novità per il requisito nazionale e precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio, si rimanda alla normativa di riferimento.

Codice CIN affitti brevi: come si richiede?

2 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

Si evidenzia che il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Con le disposizioni applicative si regolamentano le modalità di interoperabilità tra:

  • la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche,
  • e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Tra le regole, viene specificato come si compone il CIN, codice unico nazionale per le locazioni brevi.

Il CIN viene generato dalla BDSR secondo il seguente formato:

Il modello d’interoperabilità presuppone la sussistenza di una banca dati presso le Regioni e le Province autonome dove vengono raccolte le informazioni relative alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, tramite l’utilizzo del CIR. 

Le banche dati devono possedere i seguenti requisiti di: 

  • A. Informazione: essere in possesso di un meccanismo di rilascio e gestione del CIR e mettere a disposizione il set minimo di informazioni richiesto dalla BDSR (come da Allegato B); 
  • B. Integrazione: essere in grado di integrarsi con le API messe a disposizione dal Ministero del turismo; inoltre dovranno utilizzare il meccanismo di autenticazione e autorizzazione stabilito dallo stesso Ministero, in accordo con le linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

Ricordiamo che il CIN è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 e può essere richiesto dai titolari o gestori della struttura. 

Accedi da qui alla BDRS per richiedere e ottenere il CIN e leggiCodice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo..

Esame Revisori 2024: come si svolge l’esame?

28 Agosto 2024 in Domande e risposte

Pubblicato in GU Concorsi ed esami n 63 del 6 agosto viene pubblicato il Bando per l'esame dei Revisori 2024

Attenzione al fatto che all'atto della domanda, da inviarsi entro il 5 settembre prossimo, il candidato provvede al pagamento on line della quota di iscrizione pari a euro 100.

Esame Revisori 2024: come si svolge l'esame?

 Il MEF nell'avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale ha precisato che con DM 13 febbraio 2023, n. 71Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.  Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.

La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

2 Agosto 2024 in Domande e risposte

La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Vediamo, ai fini della tassazione, quando per tali contratti si può optare per la cedolare secca.

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

L'agenzia delle entrate aggiorna le regole per le locaizoni brevi ad agosto 2024 precisando che, la cedolare secca può essere scelta per i contratti per cui:

  • la durata non deve superare i 30 giorni,
  • non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale,
  • devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze,
  • possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche),
  • le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa,
  • può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni,
  • possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

La cedolare secca ricordiamolo prevede che il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere
di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.

Attenzione al fatto che, con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%.
Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. 

L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Compravendite di prima casa: cosa controlla il Fisco?

1 Agosto 2024 in Domande e risposte

L'Ade ha di recente pubblicato la Guida 2024 all'acquisto della casa.

Tra le varie informazioni vi è anche una sezione FAQ con cui le Entrate replicano alle domande più frequenti.

Vediamone una sui controlli del Fisco per chi ha appena acquistato la prima casa.

Cosa controllano le Entrate sulle compravendite la “prima casa"?

Gli uffici dell’Agenzia delle entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. 

Per effettuare questo controllo, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini: 

  • tre anni dalla data di registrazione dell’atto,
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici,
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

Per tutte le altre info relative alle imposte e agevolazioni per chi acquista casa si rimanda alla consultazione della guida 2024.

Chiusura per ferie: si comunica alle Entrate?

1 Agosto 2024 in Domande e risposte

Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderano una pausa di chiusura per le ferie.

A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.

Attività chiusa per ferie: occorre comunicarlo al Fisco?

Per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio.

Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.

Mettendo il registratore telematico fuori servizio le Entrate sapranno a cosa è dovuta la mancanza del flusso dati.

Tale esigenza nasce per, solo quando lo stop supera 12 giorni.

Nelle specifiche tecniche "specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri" ultima versione 11.1 allegata a provvedimento del 18 gennaio 2023 delle Entrate, nella sezione 2.7 generazione trasmissione dati si legge: Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

Allegati:

Come beneficiare del Credito per la ZES Unica?

29 Luglio 2024 in Domande e risposte

Dal 31 luglio e fino ed entro il 17 gennaio 2025 è possibile inviare le comunicazioni integrative per usufruire del credito ZES Mezzogiorno.

Si tratta delle comunicazioni integrative, previste dal Provvedimento dell'11 giugno delle Entrate, per i soggetti che hanno validamente presentato la prima comunicazione e con le stesse modalità devono indicare gli investimenti

  • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione; 
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione. 

Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Per approfondimenti si rimanda alle istruzioni al modello di cui si tratta

Come fruire del Credito per la ZES Unica?

Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024 (Termine scaduto) all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota dall'Agenzia delle entrate in data 22 luglio 2024 e fissata al 17,6668 per cento dell'importo richiesto (Provvedimento 305765/2024)

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con il codice tributo " 7034".

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Come sopra già evidenziato, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.  Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

Libretto Famiglia 2024, come funziona?

24 Luglio 2024 in Domande e risposte

Il libretto di famiglia  è   lo strumento  individuato dal DL n. 50 2017  per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le  persone fisiche, senza partita IVA )  con 

  1. un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi   comprensivo di contributi INPS  e premio INAIL  per il lavoratore
  2. obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS,  che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro. 

Libretto di famiglia cos'è

Si tratta di un  "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS  (www.inps.it)  in cui si versano   gli importi di denaro  necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori  di queste tre tipologie:

  • lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
  • lavori di manutenzione della casa o del giardino
  • lezioni private e ripetizioni scolastiche

L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni)  quanto dovuto,  sulla base delle comunicazioni ricevute  relative alle prestazioni  di lavoro effettuate

Prima della prestazione di lavoro   devono essere registrati  sulla piattaforma INPS  :

  1. sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che 
  2. il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà  anche i dati bancari  in modo da ricevere  l'accredito del compenso dall'Inps.

Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro  il costo è pari a  10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro  per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione. 

Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni,   utilizzando:

  • il modello F24 Elide   in Posta o in banca.
  • il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online,  sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.

La norma prevede il limite  massimo di utilizzo di  2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;

Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è  stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui. 

Il prestatore di lavoro  invece può guadagnare

  • complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
  • al massimo 2500 con la stessa famiglia

Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare  con il lavoratore  un compenso maggiore . 

Per alcune categorie di lavoratori (pensionati,  studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito)  il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .

 La procedura  per utilizzare il Libretto famiglia

Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :

1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI 

  • SPID oppure
  • CNS  Carta nazionale servizi
  • CIE Carta di identità elettronica 

2- REGISTRAZIONE DATI  UTILIZZATORE  E PRESTATORE  – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore  può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)

3- ACQUISTO  dei buoni telematici  che vengono accreditati nel Libretto famiglia   può essere fatto  versando l'importo  prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere)   con una delle due modalità seguenti:

A–  con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno  indicati:
 nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
 nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

  •  nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
  •  nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  •  nel campo “codice”, la causale contributo LIFA 
  •  nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel  formato “AAAA”( ad es. 2017)

Bcon carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA  di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto  automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.

4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo,   i seguenti dati:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore  riceve notifica tramite mail o SMS.

Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che  a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO  accedendo all’area riservata MyINPS.

5-  PAGAMENTO DEI  COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE 

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi  al lavoratore  con la modalità prescelta al momento della  registrazione.  

I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL   vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il  prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo  con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito. 

Perché non trovo il modello 730-4 negli archivi dell’INPS?

23 Luglio 2024 in Domande e risposte

Può accadere che il contribuente, accedendo all’Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2024»; questa situazione si verifica nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha trasmesso all’INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.

In questi casi, il contribuente viene informato:

  • direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
  • dall’intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.

Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all’INPS il modello 730-4, e, pertanto, il contribuente per eventuali problematiche dovrà fare riferimento esclusivamente all’Agenzia.

Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l’assenza negli archivi Inps del modello 730-4:

  • il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
  • la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all’Agenzia delle Entrate e da parte dell’Agenzia verso l’Istituto;
  • la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.

Leggi anche INPS e assistenza fiscale nel 2024

730/2024: che cos’è la dichiarazione congiunta?

23 Luglio 2024 in Domande e risposte

Il Modello 730/2024 va presentato entro il 30 settembre.

Tale modello presenta nel frontespizio uno spazio riservato alla Dichiarazione congiunta.

Vediamo che cos'è

730/2024: che cos'è la dichiarazione congiunta?

In particolare, se entrambi i coniugi possiedono solo redditi 2023 indicati di seguito

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.   

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.   

Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 

Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.