Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?

30 Settembre 2024 in Domande e risposte

In data 26 settembre il GSE gestore della misura transizione 5.0 ha dedicato una sezione del proprio sito a FAQ specifiche in risposta ai dubbi frequenti.

Ricordiamo che su questa misura il MIMIT ha pubblicato la Circolare 16 agosto 2024 e sempre dal sito GSE sono reperibili delle slide di sintetiche che riepilogano le regole per la misura.

Vediamo dalle FAQ quali sono i controlli che il GSE effettua sulle domande di credito transizione 5.0.

Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?

Il GSE ha specificato che ai sensi dell'art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:

  • a)la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
  • b)la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
  • Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l'avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Integrativa di Precompilata: cosa faccio se ho già avuto il rimborso?

27 Settembre 2024 in Domande e risposte

Con un faq del 27 settembre l'Agenzia risponde a dubbi sulla precompilata e la possibilità di inviare una dichiarzione integrativa.

In particolare, il contribuente riferisce di aver inviato una dichiarazione precompilata ed ha ricevuto il rimborso.

Avendo dimenticato di dichiarare il reddito percepito da un affitto di un immobile domanda se possa integrarla o sono scaduti i termini.

Dichiarazione integrativa della precompilata: entro quando si presente?

L'ade conferma che nella situazione esposta nel quesito è sempre necessario integrare la dichiarazione già presentata, per riportare il reddito derivante dall’affitto non inserito nel modello inviato, e che i termini per l’integrazione non sono scaduti.

Viene anche precisato che quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Redditi Pf.

Viene poi specificato che il modello “Redditi Persone fisiche 2024” può essere presentato:

  1. entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini)
  2. entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
  3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998).

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, bisognerà inoltre pagare le imposte dovute, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e alle sanzioni in misura ridotta previste nei casi di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Credito transizione 5.0: spetta per il fotovoltaico?

26 Settembre 2024 in Domande e risposte

In una FAQ datata 26 settembre il GSE replica ad un contribuente interessato alla transizione 5.0 che domandava se tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici.

In sintesi il GSE replica che sia i moduli che le celle degli impianti fotovoltaici devono essere prodotti negli stati membri Ue. 

Viene poi specificato che per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024), che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. 

Nelle more della formazione del registro sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia: 

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell'Unione Europea.

Diffida amministrativa: per quali violazioni è applicabile?

18 Settembre 2024 in Domande e risposte

Con la nota 6774 del 17 settembre 2024  l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024  e le relative istruzioni .

Viene precisato che  art. 6 prevede, fra l’altro, che:

  •  “l’istituto della diffida amministrativa  di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha  già chiarito che
  •  “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

ATTENZIONE  anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del

D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

Verbale di diffida amministrativa

nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso,  in allegato alla nota è fornito   il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non  superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).

Riportiamo le principali violazioni ammesse. 

Scarica qui  la nota con l'elenco completo 

Elenco Illeciti Ammessi

Violazione Norma di riferimento
Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113
Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979
Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007

Detrazione spese gite scolastiche: quanto spetta in dichiarazione dei redditi?

11 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il giorno 30 settembre scade il termine per inviare la dichiarazione dei redditi Modello 730/2024 per dipendenti e pensionati.

Invece, a seguito della proroga disposta dal DL Correttivo di agosto il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF 2024 scade il 31 ottobre (anziché il giorno 15 ottobre come previsto inizialmente).

Nei modelli dichiarativi tra le spese detraibili vi sono quelle sostenute per le gite scolastiche dei figli, vediamo tutti i dettagli.

Spese gite scolastiche: sono detraibili nel 730/2024?

Con una FAQ del 10 settembre l'Agenzia delle entrate conferma che le spese per le gite scolastiche deliberate dagli organi d’istituto sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%. 

Queste spese rientrano tra quelle di istruzione scolastica (art 15 comma 1 lettera e-bis del Tuir) e si possono portare in detrazione a condizione che il pagamento avvenga con versamento bancario (o postale) o mediante altri sistemi di pagamento tracciabile. 

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Si ricorda, inoltre, che se la spesa viene pagata direttamente alla scuola non è necessario richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare

In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all’agenzia di viaggio) va richiesta all’istituto scolastico un’attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente.

Riposo compensativo e riposo settimanale nel lavoro a turni, come funziona?

10 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il riposo compensativo va assicurato  non solo quando viene superato l'orario di lavoro contrattuale  complessivo ma anche per recuperare energie dopo un turno particolarmente gravoso. Questo non incide sul diritto al giorno di riposo settimanale. 

Il tema è stato affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23164 del 27 agosto 2024. 

Vediamo di seguito i dettagli del caso e le considerazioni della Suprema Corte. 

Lavoro per turni e giorno di riposo: il caso

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23164 del 27 agosto 2024, affronta una controversia riguardante il diritto degli infermieri turnisti a ricevere una maggiorazione salariale per i giorni successivi ai turni notturni. 

Il caso specifico coinvolgeva un'infermiera della ASL Napoli 3 Sud, impiegata presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, che ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione prevista dal contratto collettivo per i turnisti anche per i giorni successivi ai turni notturni. 

La Corte d'Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito che la giornata successiva al turno notturno di 12 ore doveva essere considerata come un giorno di riposo compensativo, durante il quale la lavoratrice non era tenuta a prestare servizio e quindi aveva diritto alla maggiorazione retributiva prevista dall'art. 44 del CCNL del 1995.

Riposo settimanale e riposo compensativo

Il tema centrale della sentenza riguarda la distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo. L'azienda sanitaria ricorrente ha sostenuto che, poiché la lavoratrice non aveva superato le 36 ore settimanali previste dal contratto, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma piuttosto come un secondo giorno di riposo settimanale. La Corte, però, ha respinto questa tesi, sottolineando che il riposo compensativo non è necessariamente legato al superamento dell'orario settimanale, ma può essere giustificato dalla particolare gravosità del turno, in questo caso notturno e della durata di 12 ore. La decisione si fonda sull'art. 26 del CCNL del 1999, che prevede la necessità di adeguati periodi di riposo tra un turno e l'altro per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore.

Il principio di diritto sancito dalla Cassazione stabilisce dunque  che il riposo compensativo spetta non solo quando viene superato l'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il lavoratore ha svolto un turno particolarmente gravoso, come un turno notturno di 12 ore.

 In questi casi, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo,  per il quale va riconosciuta l'indennità giornaliera prevista dal contratto collettivo.

        

Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

4 Settembre 2024 in Domande e risposte

I depositari delle scritture contabili di imprese e professionisti che intendono comunicare la cessazione dell’incarico nel caso di mancata comunicazione da parte del contribuente, titolare delle scritture possono provvedere tramite l'applicativo web delle entrate.

Per modello e istruzioni leggi anche: Depositario scritture contabili: attivo il servizio ADE per cessare 

In particolare, il servizio web, disponibile  all’interno del cassetto fiscale, consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempimenti” (Decreto legge n. 1/2024),  grazie al quale in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili per la fine dell’incarico del depositario, il professionista può informare direttamente l’Agenzia delle Entrate in caso di inerzia da parte del contribuente titolare delle scritture nei 30 giorni previsti per legge.

Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?

L’utilizzo del servizio è consentito ai depositari di scritture contabili per i quali risulti attivo un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a patto che:

  • siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico,
  • il contribuente depositante sia stato informato – con PEC o Raccomandata A/R – dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate,
  • l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13/01/2024.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 2 settembre una guida utile a tal proposito.

Codice CIN affitti brevi: come si richiede?

2 Settembre 2024 in Domande e risposte

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

Si evidenzia che il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Con le disposizioni applicative si regolamentano le modalità di interoperabilità tra:

  • la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche,
  • e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Tra le regole, viene specificato come si compone il CIN, codice unico nazionale per le locazioni brevi.

Il CIN viene generato dalla BDSR secondo il seguente formato:

Il modello d’interoperabilità presuppone la sussistenza di una banca dati presso le Regioni e le Province autonome dove vengono raccolte le informazioni relative alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, tramite l’utilizzo del CIR. 

Le banche dati devono possedere i seguenti requisiti di: 

  • A. Informazione: essere in possesso di un meccanismo di rilascio e gestione del CIR e mettere a disposizione il set minimo di informazioni richiesto dalla BDSR (come da Allegato B); 
  • B. Integrazione: essere in grado di integrarsi con le API messe a disposizione dal Ministero del turismo; inoltre dovranno utilizzare il meccanismo di autenticazione e autorizzazione stabilito dallo stesso Ministero, in accordo con le linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

Ricordiamo che il CIN è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 e può essere richiesto dai titolari o gestori della struttura. 

Accedi da qui alla BDRS per richiedere e ottenere il CIN e leggiCodice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo..

Esame Revisori 2024: come si svolge l’esame?

28 Agosto 2024 in Domande e risposte

Pubblicato in GU Concorsi ed esami n 63 del 6 agosto viene pubblicato il Bando per l'esame dei Revisori 2024

Attenzione al fatto che all'atto della domanda, da inviarsi entro il 5 settembre prossimo, il candidato provvede al pagamento on line della quota di iscrizione pari a euro 100.

Esame Revisori 2024: come si svolge l'esame?

 Il MEF nell'avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale ha precisato che con DM 13 febbraio 2023, n. 71Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.  Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.

La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

2 Agosto 2024 in Domande e risposte

La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Vediamo, ai fini della tassazione, quando per tali contratti si può optare per la cedolare secca.

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

L'agenzia delle entrate aggiorna le regole per le locaizoni brevi ad agosto 2024 precisando che, la cedolare secca può essere scelta per i contratti per cui:

  • la durata non deve superare i 30 giorni,
  • non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale,
  • devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze,
  • possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche),
  • le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa,
  • può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni,
  • possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

La cedolare secca ricordiamolo prevede che il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere
di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.

Attenzione al fatto che, con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%.
Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. 

L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.