Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

19 Maggio 2024 in Domande e risposte

Lo scorso 11 aprile è scaduto il termine (prorogato) per la prima comunicazione dei dati del Titolare Efettivo.

Ci si chiede se succesivamente, andranno effettuate altre comunicazioni. Vediamolo dalla normativa di riferimento.

ATTENZIONE: il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.

Titolare effettivo: operatività del registro

Prima di dettagliare le norme sulla comunicazioni dei dati del titolare effettivo, ricordiamo che con la pubblicazione in GU n. 236 del Decreto MIMIT 29 settembre 2023 è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. 

In base a tale decreto, dal 9.10.2023 sono decorsi i 60 giorni per la prima comunicazione dei dati, termine scaduto lo scorso 11 aprile, dopo la sospensione del termine iniziale fissato all'11 dicembre e congelato dal ricorso di Assofiduciaria presso il TAR del Lazio. L'intervento del Consiglio di Stato ha nuovamente sospseso fino alla decisione di merito che dovrà verificarsi dal prossimo 19 settembre.

Nel frattempo, in attesa di dati certi, ci si chiede se la prima comunicazione sui dati del titolare, vada poi confermata e cosa fare in caso di variazione degli stessi dati, vediamolo.

Titolare effettivo: la prima comunicazione e le successiva

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
Attenzione al fatto che, come specificato dalle istruzioni di Unioncamere, la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese.

Come recita l'art 3 comma 3 del DM n 5572023 e conferma la guida di unionecamere, unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma".

A tal proposito, le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.

Inoltre, come recita lo stesso articolo di legge i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Quindi sinteticamente, le comunicazioni dei dati del titolare effettivo, successive alla prima:

  • se sono comunicazioni di conferma, vanno inviate entro 12 mesi dal prima, anche insieme all'invio del deposito di bilancio (non risultano al momento ufficiali istruzioni da parte di Unioncamere), 
  • le comunicazioni di variazione vanno inviate singolarmente entro tre giorni dalla avvenuta variazione.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. 

Acquisti prima casa: cosa controlla il Fisco?

1 Maggio 2024 in Domande e risposte

Sugli acquisti immobiliari con l'agevolazione prima casa il Fisco controlla gli atti per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge.  A tal fine, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

Prima di dettagliare i termini dei controlli relativi agli acquisti con l'agevolazione prima casa, ricordiamo le condizione per le quali essa spetta.

Agevolazione prima casa 2024: i requisiti per averla

Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti, nel dettaglio:

  • la dichiarazione sostitutiva da parte dell’acquirente del possesso dei requisiti “prima casa” (attenzione la dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita),
  • l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
    • A/2 (abitazioni di tipo civile) 
    • A/3 (abitazioni di tipo economico) 
    • A/4 (abitazioni di tipo popolare)  
    • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)   
    • A/6 (abitazioni di tipo rurale) 
    • A/7 (abitazioni in villini) 
    • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
  • l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
    • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive) 
    • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro 
    • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.  

Acquisti prima casa 2024: che controlli effettua il Fisco

La verifica da parte del Fisco sul possesso dei su indicati requisiti va fatta, entro i seguenti termini: 

  • tre anni dalla data di registrazione dell’atto, 
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici 
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. 

In mancanza dei requisiti richiesti per l'agevolazione, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

Investitori esteri e Invest Italia: cosa offre alle imprese?

29 Aprile 2024 in Domande e risposte

Il MIMIT in data 24 aprile ha pubblicato un comunicato per annunciare “Invest in Italy”, la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla realizzazione di investimenti produttivi in Italia, dalla fase di negoziazione fino alla sua esecuzione, compresa l'eventuale domanda di incentivazione.

Cosa offre la Piattaforma Invest in Italy?

Lo Sportello Unico Invest in Italy opera con un approccio personalizzato per ogni investitore ed analizza:

  • le esigenze di insediamento (geografiche, infrastrutturali, tecniche ecc.)
  • le interconnessioni previste con la propria filiera, l’ecosistema dell’innovazione, il sistema educativo (scuole e università)
  • il progetto di investimento ed i suoi requisiti di sostenibilità
  • i tempi di esecuzione

Sulla base di questa analisi dettagliata, il portale offre tutti i servizi di supporto necessari per valorizzare, semplificare e velocizzare l’investimento.

Piattaforma Invest in Italy: attivazione di un TUTOR

In particolare l'attivazione del tutor e il team decicato si offre:

  • comprensione del “sistema Italia",
  • si attiva la ricerca dei siti di insediamento/espansione adatti,
  • si facilita il dialogo con le Amministrazioni Centrali/Locali, funzionale all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari,
  • si facilita il dialogo con la filiera, i Centri di Ricerca, le Università, le scuole tecniche superiori,
  • si individuano gli schemi di incentivazione più idonei a sostenere gli investimenti, 
  • si costruiscono le relazioni con i centri per l’impiego regionali e le agenzie di collocamento locali per la ricerca di personale,
    si segue il processo di ottenimento dei visti, autorizzazioni e permessi di lavoro per il personale degli investitori stranieri non UE.

730 semplificato 2024: quali sono le novità?

29 Aprile 2024 in Domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la dichiarazione semplificata dei dipendenti e pensionati 2024, come introdotta dalle anticipazioni della Riforma Fiscale.

In particolare, oggi 29 aprile viene pubblicato il Provvedimento n 210954 delle Entrate con il quale viene disciplinata la dichiarazione 730/2024 precompilata, nonché la dichiarazione semplificata alternativa al tradizionale modello 730.

730 semplificato dipendenti 2024: quali sono le novità?

Le Entrate evidenziano che dal 30 aprile saranno disponibili online i modelli alla dichiarazione semplificata, le istruzioni sono state pubblicate col provvedimento di oggi 29 aprile, e dal 20 maggio sarà possibili effettuare i primi invii.

Con il nuovo 730 semplificato o dichiarazione semplificata dipendenti e pensionati 2024 il cittadino:

  • non dovrà più conoscere quadri, righi e codici,
  • sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici,
  • ad esempio i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”,
  • i dati degli oneri saranno raccolti nella sezione “spese sostenute”, 
  • le informazioni su coniuge e figli saranno raccolte nella sezione “famiglia”,
  • dopo aver accettato o modificato i dati (dal 20 maggio in poi) sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, 
  • i rimborsi anche per i sostituti saranno erogati dalle entrate, su scelta del contribuente.

E' bene precisare che sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2024.

L'accesso all'applicativo web necessario alla dichiarazione semplificata avviene tramite:

  • le proprie credenziali Spid, 
  • Carta d’identità elettronica (Cie) 
  • o Carta nazionale dei servizi (Cns),

e avendo i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

Attenzione al fatto che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

Spese per cure termali: sono detraibili sul 730?

25 Aprile 2024 in Domande e risposte

Veniva domandato se le spese per cure termali, con abbonamento, siano detraibili in dichiarazione.

Le Entrate con una FAQ del 23 aprile replicano di si, vediamo a che condizioni.

In particolare viene chiarito che, le spese sostenute per cure termali, ad eccezione di quelle relative al viaggio e al soggiorno termale, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro.

La detrazione spetta a condizione che vi sia una prescrizione medica che dimostra il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Ai fini della indicazione delle spese nel Modello 730/2024 occorre essere in possesso (e conservare) i seguenti documenti:

  • ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
  • prescrizione medica
  • ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Attenzione al fatto che per le prestazioni che non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

17 Aprile 2024 in Domande e risposte

La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi.

Sinteticamente, si prevede che l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:

  • dal 21 al 26 per cento,
  • l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
  • applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. 

A tal  proposito l'agenzia delle entrate con una FAQ del 17 aprile chiarisce che per chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell'anno ha comunque diritto all'aliquota del 21%, vediamo i dettagli.

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, il proprietario (o il titolare di diritto reale di godimento) di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca (in alternativa al regime ordinario).

Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26% come sopra specificato.

La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Le Entrate, con FAQ del 17 aprile, hanno fornito un chiarimento al seguente quesito: Se affitto più volte nel corso del 2024 la stessa unità immobiliare mediante contratti di locazione breve e scelgo il regime della cedolare secca, mi confermate che l’aliquota di tassazione è del 21% e non del 26%? 

La risposta ADE è affermativa, dal momento che il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione. 

Se, per ipotesi, gli immobili locati fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, sull’altro quella del 26%.

Si ricorda, che per locazioni brevi devono intendersi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?

16 Aprile 2024 in Domande e risposte

Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.

Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.

Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.

Omesso deposito del bilancio: le sanzioni

L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio

  • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”                  

Dichiarazione precompilata 730/2024 e detrazione spese per asili nido

21 Marzo 2024 in Domande e risposte

Nella dichiarazione dei redditi precompilata in linea di massima sono presenti le spese sostenute dai genitori per l'asilo nido. Com'è noto infatti, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

Questo vuol dire che lo sconto effettivo sull’imposta non sarà di 632 euro ma al massimo a 120 euro per figlio (il 19% di 632 euro).

In generale, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio. 

Si sottolinea che

  1. non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. 
  2. non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

FAQ sulla detrazione per asili nido nel 730/2024

I contribuenti che utilizzano la dichiarazione dei redditi precompilate, di solito trovano questa spesa già inserita ma a volte sono presenti errori nei dati. Che fare in quel caso? Vediamo le risposte alle FAQ più comuni.

Cosa fare nel caso in cui la spesa per la frequenza dell’asilo nido sia stata sostenuta da entrambi i genitori ma è riportata per intero nella dichiarazione precompilata di un solo genitore? Come regola generale, la spesa per la frequenza dell’asilo nido è esposta, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del genitore indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’asilo nido. Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. 

Quale importo viene indicato in dichiarazione nel caso di voucher erogato da un ente (ad esempio comune o INPS) direttamente all’asilo nido? Come regola generale, il contribuente può detrarre solo le spese relative alle rette per la frequenza dell’asilo nido effettivamente sostenute. Nell’ipotesi di erogazioni di contributi da parte di un Ente direttamente alla struttura prescelta dal genitore è necessario distinguere due casi:

  1. se il contributo erogato dall’ente è pari alla retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata non sarà riportato nessun importo come onere detraibile riguardante spese per la frequenza asilo nido; 
  2. se il contributo erogato dall’ente ha comportato una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata sarà riportato solo l’importo della retta effettivamente pagata corrispondente alla quota rimasta a carico del/i genitore/i. 

Quale importo viene indicato nella dichiarazione precompilata nel caso di rimborsi delle spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido degli anni d'imposta precedenti? Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, come regola generale i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. 

Infine ricordiamo che se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.

Comunicazione Preventiva ZES Unica Mezzogiorno: che cos’è?

13 Marzo 2024 in Domande e risposte

Tra le faq pubblicate sul sito della Missione della Zes Unica Mezzogiorno che comprende le 8 ZES delle regioni: 

  • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, 

sono chiesti chiarimenti sulle finalità della Comunicazione Preventiva.

Viene chiarito che la Comunicazione Preventiva è un servizio accessorio e non obbligatorio collegato alla Autorizzazione Unica.

Vediamo maggiori dettagli.

Comunicazione Preventiva ZES Unica: che cos'è?

In dettaglio, per un miglior servizio all’utenza lo sportello digitale S.U.D. ZES consente di interagire con la Struttura di Missione presentando un'anteprima del progetto/iniziativa che si intende avviare in modo da comprendere se tale progetto/iniziativa ha i requisiti per richiedere una Autorizzazione Unica.

Il modulo di Comunicazione Preventiva è disponibile come prima opzione nella sezione "Scelta settore attività" della componente di Front Office, accessibile a seguito del click sul tasto "Richiedi autorizzazione unica"

La comunicazione preventiva NON è obbligatoria e NON sostituisce in alcun modo la formale presentazione dell’istanza e il conseguente avvio del procedimento, ma ha la finalità di interloquire con la struttura per un primo orientamento.

Se gli elementi informativi forniti con la Comunicazione Preventiva sono sufficienti, sarà la Struttura di missione a indicare se l’iniziativa illustrata dall’impresa rientra nel novero normativo della Autorizzazione Unica e se, quindi, va inoltrata formale istanza tramite lo Sportello e la modulistica ad hoc.

È comunque sempre possibile presentare una richiesta di Autorizzazione Unica indipendentemente dalla eventuale Consultazione Preventiva.

730/2024: chi ne è esonerato?

13 Marzo 2024 in Domande e risposte

Il Modello 730/2024 non deve essere presentato dai contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati in specifiche condizioni, come dettagliato nelle sezioni:

  •  "CASI DI ESONERO",
  • e "CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO",

delle istruzioni al Modello.

Casi di esonero dal 730/2024

Non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 se il contribuente rientra in una delle seguenti categorie:

  • Redditi da abitazione principale e relative pertinenze, e altri fabbricati non locati: Non si applica l'esonero se il fabbricato non locato si trova nello stesso comune dell'abitazione principale.
  • Lavoro dipendente o pensione: Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale.
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale. 
  • Redditi esenti come rendite INAIL per invalidità, borse di studio, pensioni di guerra, interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico, e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come gli interessi su conti correnti bancari o postali.
  • Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico 
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Per i casi di esonero con limiti di reddito si rimanda alle istruzioni al modello.