Pensione di reversibilità: a chi spetta?

1 Luglio 2024 in Domande e risposte

La Corte di Cassazione, sezione lavoro,  con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287 ha ribadito un orientamento consolidato in tema di Pensione di reversibilità  e in particolare sulla ulteriore attribuzione ai superstiti  in caso di decesso del titolare della reversibilità.

Nello specifico si afferma che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22, l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione ( coniuge e figli a minori o disabili carico ma  è escluso che , alla morte   del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. 

Il  diritto alla pensione di reversibilità  in sostanza si applica una sola volta, quando  derivante dal decesso di chi beneficiasse di  pensione diretta.

Pensione di reversibilità: quali superstiti hanno diritto?

Giova ricordare  piu in particolare che per l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”,:

  • al coniuge e
  • ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo e
  • ai  figli superstiti maggiorenni se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

Non può comunque, il diritto a pensione di reversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.

Pensione di reversibilità solo  per i figli  disabili a carico

Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione aveva   riaffermato che la pensione di reversibilità  spetta al figlio superstite  solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di  soggetto disabile.

Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina,  in riforma della sentenza di primo grado ,  il diritto  alla reversibilità  della pensione goduta in vita dal defunto  padre.

La Corte  aveva motivato la decisione sulla base della  consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.  e aveva anche confermato che non si era verificata la  prescrizione decennale del diritto,  in quanto vi era stata interruzione della prescrizione  mediante domanda amministrativa. Condannava quindi  l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere  dalla morte del padre.

Nel ricorso in Cassazione  l’Inps  evidenziava che la Corte  di appello non aveva  accertato un  requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.

Inoltre l'istituto riaffermava che  i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa  andavano comunque considerati prescritti. 

La cassazione  accogli entrambi i motivi di ricorso  dell'INPS in quanto :

  1. dalla sentenza emerge che nessun  accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita;  requisito che  si pone quale fatto costitutivo del  diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18),   Questa mancanza costituisce una errata applicazione  di legge, 
  2. In tema di prescrizione,  anche riconoscendo  l' atto  interruttivo costituito dalla proposizione della domanda  amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel  momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre,  senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo, fosse passato o meno  oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.

Concordato preventivo biennale: chi è escluso?

19 Giugno 2024 in Domande e risposte

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

Concordato preventivo biennale: chi è escluso?

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Imposta di bollo fatture: come si paga?

17 Giugno 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello n 129 del 5 giugno le Entrate hanno specificato il perimetro della esenzione dalla imposta di bollo per le quietanze di pagamento delle fatture (Leggi ancheImposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l'esenzione)

Inoltre, hanno chiarito le modalità di assolvimento della imposta, vediamole.

Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: 

  • a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
  • b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

IMU 2024: quando spettano le riduzioni?

6 Giugno 2024 in Domande e risposte

Entro il 30 giugno occorre presentare, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione IMU 2024.

A tal proposito è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.

Il principio generale, ricordato anche dalle istruzione al modello, è quello che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui:

  • sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, 
  • nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Si afferma nelle stesse istruzioni che la dichiarazione IMU deve essere presentata se:

  • l'immobile gode di qualche riduzione,
  • il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria

IMU 2024: quando spettano le riduzioni?

Vediamo i casi in cui la normativa IMU prevede delle specifiche riduzione dell'aliquota per le quali, in caso di cambiamenti, occorre presentare la relativa dichiarazione.

L’art. 1, comma 747 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

  • a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  • b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  • c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Sul comodato è bene anche ricordare che la Legge di conversione del Decreto Crescita ha abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado. L’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione IMU segue la logica per la quale non è necessario che il contribuente attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.

Inoltre, in tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.  Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.

Infine, la legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 760, prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Le istruzioni però specificano che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.

Ravvedimento speciale: quando si paga?

28 Maggio 2024 in Domande e risposte

L'agenzia delle entrate replicando ad una FAQ del 27 maggio ha pubblicato un utile calendario delle scadenze per il ravvedimento speciale.

In particolare, viene prima ricordato che al ricorrere delle condizioni previste in materia di “ravvedimento speciale”, il decreto legge n. 215/2023 ha esteso tale istituto al periodo d’imposta 2022, qualora la dichiarazione per tale periodo sia stata validamente presentata.

Il decreto legge n. 39/2024 invece, ha riaperto i termini per coloro che non hanno perfezionato entro la data originaria del 30 settembre 2023 la procedura di regolarizzazione (ravvedimento speciale previsto dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023) per l’anno d’imposta 2021 e precedenti.

Ora vediamo il calendarip di riepilogo delle prossime scadenza

Ravvedimento speciale: quando si paga?

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti:

  • l’adesione al ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022 si perfeziona con il versamento entro il 31 maggio 2024 dell’intero importo dovuto o della prima rata (entro lo stesso termine occorrerà, inoltre, rimuovere le irregolarità o sanare le omissioni che si intendono regolarizzare);
  • se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive alla prima vanno versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per queste tre rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
  • il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione per l’anno 2021 e precedenti presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024; 
  • oppure è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024 di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Rateizzazione Cartelle: come si compone la rata?

23 Maggio 2024 in Domande e risposte

L’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili.

Leggi anche Rateizzazione delle cartelle: guida 2024

Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere, di regola, inferiore a 50 euro, sono composte da:

  • quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
  • interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
  • c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
  • interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano (attualmente al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,5% per ruoli previdenziali);
  • diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
  • spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di:

  • interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento;
  • limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 eventuale ulteriore “aggio” pro-rata calcolato nella misura piena

Occorre sottolineare che la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (c.d. “aggio”) per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022

Dichiarazione 730 a debito: come rateizzo i pagamenti?

22 Maggio 2024 in Domande e risposte

Il Modello 730/2024 va presentato da dipendenti e pensionati entro il 30 settembre di quest'anno.

Dal 730 si calcolano le imposte dovute a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.

Il pagamento delle imposte avviene secondo precise regole e scadenze, vediamo se è possibile pagare a rate e se si come.

Il Modello 730/2023 nella sezione V denominata Misura degli acconti per l’anno 2024 e rateazione del saldo 2023 consente di optare per un pagamento a rate.

In particolare, al Rigo F6 bisogna specificare se si intende pagare a rate il saldo dell'irpef 2023.

Come specificato dalle istruzioni al modello, il Rigo F6 deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale:

  • gli acconti dell’Irpef (colonna 1 o colonna 2), 
  • dell’addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4)
  • della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l’anno 2024

Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. 

Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2023 deve compilare la colonna 7 del rigo F6.

730/2024: come rateizzo il pagamento delle tasse?

Nella Colonna 7 del rigo F6 occorre indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute

  • per il 2023: saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
  • per il 2024: prima rata di acconto Irpef, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
  • acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

Attenzione al fatto che, nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2024).

Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?

21 Maggio 2024 in Domande e risposte

Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.   

In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.   

Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.   

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.   

Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.   

Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità. 

In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità. 

Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti. 

Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione

In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni

In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.

Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

19 Maggio 2024 in Domande e risposte

Lo scorso 11 aprile è scaduto il termine (prorogato) per la prima comunicazione dei dati del Titolare Efettivo.

Ci si chiede se succesivamente, andranno effettuate altre comunicazioni. Vediamolo dalla normativa di riferimento.

ATTENZIONE: il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.

Titolare effettivo: operatività del registro

Prima di dettagliare le norme sulla comunicazioni dei dati del titolare effettivo, ricordiamo che con la pubblicazione in GU n. 236 del Decreto MIMIT 29 settembre 2023 è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. 

In base a tale decreto, dal 9.10.2023 sono decorsi i 60 giorni per la prima comunicazione dei dati, termine scaduto lo scorso 11 aprile, dopo la sospensione del termine iniziale fissato all'11 dicembre e congelato dal ricorso di Assofiduciaria presso il TAR del Lazio. L'intervento del Consiglio di Stato ha nuovamente sospseso fino alla decisione di merito che dovrà verificarsi dal prossimo 19 settembre.

Nel frattempo, in attesa di dati certi, ci si chiede se la prima comunicazione sui dati del titolare, vada poi confermata e cosa fare in caso di variazione degli stessi dati, vediamolo.

Titolare effettivo: la prima comunicazione e le successiva

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
Attenzione al fatto che, come specificato dalle istruzioni di Unioncamere, la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese.

Come recita l'art 3 comma 3 del DM n 5572023 e conferma la guida di unionecamere, unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma".

A tal proposito, le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.

Inoltre, come recita lo stesso articolo di legge i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Quindi sinteticamente, le comunicazioni dei dati del titolare effettivo, successive alla prima:

  • se sono comunicazioni di conferma, vanno inviate entro 12 mesi dal prima, anche insieme all'invio del deposito di bilancio (non risultano al momento ufficiali istruzioni da parte di Unioncamere), 
  • le comunicazioni di variazione vanno inviate singolarmente entro tre giorni dalla avvenuta variazione.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. 

Acquisti prima casa: cosa controlla il Fisco?

1 Maggio 2024 in Domande e risposte

Sugli acquisti immobiliari con l'agevolazione prima casa il Fisco controlla gli atti per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge.  A tal fine, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

Prima di dettagliare i termini dei controlli relativi agli acquisti con l'agevolazione prima casa, ricordiamo le condizione per le quali essa spetta.

Agevolazione prima casa 2024: i requisiti per averla

Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti, nel dettaglio:

  • la dichiarazione sostitutiva da parte dell’acquirente del possesso dei requisiti “prima casa” (attenzione la dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita),
  • l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
    • A/2 (abitazioni di tipo civile) 
    • A/3 (abitazioni di tipo economico) 
    • A/4 (abitazioni di tipo popolare)  
    • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)   
    • A/6 (abitazioni di tipo rurale) 
    • A/7 (abitazioni in villini) 
    • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
  • l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
    • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive) 
    • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro 
    • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.  

Acquisti prima casa 2024: che controlli effettua il Fisco

La verifica da parte del Fisco sul possesso dei su indicati requisiti va fatta, entro i seguenti termini: 

  • tre anni dalla data di registrazione dell’atto, 
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici 
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. 

In mancanza dei requisiti richiesti per l'agevolazione, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.