Servizi in reverse charge: come si regolarizza il minor importo in ft?

26 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il meccanismo del reverse chiarge costituisce una deroga alla regola generale dell'IVA, e laddove esso debba essere applicato: 

  • il cedente/prestatore emette fattura senza rivalsa dell’IVA;
  • il cessionario/committente:
    • registra la fattura ricevuta integrandola dell’IVA (o emette autofattura) con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’ammontare dell’imposta dovuta;
    • procede alla doppia annotazione: ossia registra la fattura integrata (o l’autofattura) sia nel registro IVA acquisti, sia nel registro IVA vendite, neutralizzando l’operazione.

Per ulteriori approfondimenti sul reverse charge leggi anche: Reverse charge o inversione contabile: cos'è e come funziona? 

Vediamo cosa fare se la fattura in reverse charge contiene un importo inferiore a quello effettivamente pagato.

Fattura di importo errato per servizi in reverse charge: come si corregge?

Qualora ad esempio, l’importo indicato nella fattura è inferiore a quanto pagato dal cessionario, la regolarizzazione tramite lo Sdi Sistema di interscambiova effettuata compilando i seguenti tipi documento:

  • il TD20 ( Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture) deve riportare solo la differenza dell’imponibile e va registrato nel registro degli acquisti (codice N6.7).
  • il TD16 (tipo documento integrazione fattura da reverse charge interno) per il differenziale d’imposta. 

L’Iva si assolve in reverse charge annotando il TD16 nei registri delle vendite e degli acquisti.

Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?

13 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.

Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?

In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro. 

Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita. 

Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. 

La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).

Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..

Visita medica al dipendente dopo lunga malattia: è obbligatoria?

8 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro  ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università,  in tema di obbligo di  effettuazione della visita medica di controllo  di un  dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni 

La commissione  chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la  continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria 

In particolare la nota della Commissione   riepiloga il quadro normativo, ricordando che    l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  al comma  1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di  rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

 Invece  l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le 

attività,  l’obbligo di “nominare il medico  competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto  legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023) 

Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i  compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :

  1. “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza”,  e di: 
  2. “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Infine  l’articolo 41, sulla  “Sorveglianza  sanitaria”, prevede  in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

 L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566  in cui è stato chiarito che l"a  "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere  "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in  azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime  mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario

compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza  pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

La Commissione conclude affermando  che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere  sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare  la loro idoneità  alla mansione già svolta.

Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?

7 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.

Attenzione al fatto che, i soggetti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2024 entro il 29 febbraio prossimo, con l'inclusione del quadro VP.

Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?

Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzional;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?

6 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Con una FAQ del 5 febbraio le Entrate confermano quanto previsto dal DL n 212/2023 sul bonus barriere architettoniche.

In particolare, si replica ad un contribuente che domandava: È vero che se sostituisco gli infissi non posso più richiedere la detrazione del 75% prevista per eliminare le barriere architettoniche?

La risposta è affermativa, la detrazione del 75% non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari. 

Leggi anche Bonus barriere architettoniche: stop alle detrazioni per infissi e bagni

Detrazione 75% eliminazione barriere architettoniche: spetta per gli infissi?

Le entrate specificano che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 art 3 la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche prevista dall'art 119 ter del decreto legislativo n. 34/2020, spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici

la medesima non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Inoltre, le nuove regole prevedono l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l’asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.

Bonus barriere architettoniche: importi massimi per la detrazione

Le Entrate evidenziano inoltre che, dopo il DL n 212/2023, restano invariati gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?

6 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Nel corso dell’ultimo Telefisco 2024 il Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF ha chiarito che, fino a che non sarà adottato l’apposito decreto ministeriale, con cui verrà varato il modello di testimonianza scritta per il processo tributario, sarà utilizzabile il diverso modello previsto dal Codice di procedura civile (art. 257-bis e art. 103-bis delle relative disposizioni attuative) e dal DM 17.02.2010.

Il tutto, evidentemente, pur con le modifiche del caso, come ad esempio riferimenti della Corte di Giustizia Tributaria che ha ammesso la prova testimoniale nel contenzioso in corso. 

Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?

Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 220/2023, di riforma del processo tributario, è intervenuto anche sulla disposizione del D.Lgs 546/1992 (art. 7, comma 4), in tema di testimonianza nel processo tributario

E lo ha fatto stabilendo innanzitutto la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

Nello specifico viene oggi previsto, in deroga alle previsioni attuative del codice civile, che il testimone munito di firma digitale può: 

  • rendere la testimonianza su un apposito modulo, che sarà scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria non appena introdotto dal DM illustrato in precedenza, e 
  • sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, con successivo deposito telematico da parte del difensore della parte che ha reso la testimonianza.

In proposito la relazione illustrativa al Decreto evidenzia che il deposito tramite il difensore della parte che ha citato il testimone si rende necessario in quanto il testimone non ha accesso al SIGIT (ossia al “Portale del processo tributario telematico” – PTT).

Al di là delle recenti novità, l’art. 7 del D.Lgs 546/1992 – che disciplina i poteri delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado – prevede al comma 4 che non sia ammesso il giuramento e che la Corte, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale (da effettuarsi comunque in forma scritta) nonché infine che, ove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova sia ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Ecobonus auto e moto 2024: come si ottiene il contributo?

5 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il MIMIT ieri 1 febbraio ha tenuto un incontro del Tavolo Automotive per la presentazione dei contenuti del DPCM di rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti (Ecobonus).

Il ministro Urso ha illustrato le principali novità dell’Ecobonus 2024 che stanzia risorse per 950 milioni di euro per gli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni inquinanti.

È previsto inoltre un contributo di rottamazione proporzionale alla classe ambientale di appartenenza del veicolo rottamato e la possibilità di rottamare anche le Euro 5. 

Nel 2024 il contributo massimo ottenibile, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5.000 a 13.750 euro.

Ecobonus auto e moto 2024: a quanto ammontano le risorse?

Le risorse complessive dell’Ecobonus 2024 verranno così ripartite: 

  • 793 milioni per le auto; 
  • 35 milioni per ciclomotori, motocicli, quadricicli; 
  • 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri; 
  • 20 milioni per l'usato di auto; 
  • 50 milioni per un programma sperimentale di noleggio a lungo termine.

Ecobonus auto e moto 2024: come si chiede e si ottiene il contributo?

Vediamo l'iter dell’Ecobonus 2024 che prevede in dettaglio quattro fasi:

  1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata,
  2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto,
  3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato,
  4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Per le domande di prenotazione del bonus da parte dei rivenditori leggi: Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01

Bonifici a cavallo d’anno: qual’è la rilevanza fiscale per emittente e ricevente?

5 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Le Entrate hanno nuovamente trattato la questione della corretta imputazione di incassi e pagamenti a cavallo d'anno, lato percipiente e lato emittente.

Nel dettaglio, ieri 1 febbraio durante Telefisco 2024, tra i vari quesiti sulle principali tematiche fiscali, è stato chiarito che per i bonifici in uscita rileva l’ordine di pagamento e nessuna importanza assume la data dell’addebito sul conto corrente dell’emittente.

Vediamo però le differenza sulla rilevanza fiscale tra i pagamenti lato emittente e lato ricevente

Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il pagatore

Il caso specifico del quesito, trattato ieri dall'agenzia, riguardava un soggetto che ha effettuato il pagamento, quindi lato pagatore, in tal caso rileva il momento dell'ordine da parte del soggetto.

Per il chiarimento, l’Amministrazione rimanda al contenuto della Risoluzione n. 77/2007, secondo la quale i contributi previdenziali pagati, tramite carta di credito, alla Cassa di previdenza sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF nel momento in cui è utilizzata la carta. 

Pertanto, per citare l'esempio utilizzato nel chiarimento, se il professionista effettua un bonifico il 29 dicembre 2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2 gennaio 2024, secondo l’Agenzia il costo sostenuto è riferito all’anno 2023 da dedurre nel modello Redditi 2024.

Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il percipiente

In precedenza, la stessa Agenzia aveva già trattato il tema dal punto di vista del percipiente, precisando che rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente, quindi della disponibilità.

Dal momento della disponibilità infatti il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente l'incasso.

Restando sul medesimo esempio:

  • il 29 dicembre 2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo,
  • l’accredito della somma sul conto corrente del professionista avviene il 2 gennaio 2024.

Il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 e andrà dichiarato nel modello Redditi 2025.

Incassi e pagamenti: rilevanza fiscale

Per valutare la rilevanza fiscale distinguiamo tra:

  • pagamento/riscossione in contanti: il momento del pagamento e il momento dell’incasso coincidono, pertanto rileva la consegna del denaro;
  • pagamento/riscossione con strumenti diversi dal contante quali: assegni, bonifici, bancomat o carte di credito) va considerato lo sfasamento temporale che si verifica tra la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente e l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.

Atto pignoramento presso terzi: va notificato sia al terzo che al debitore?

1 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.

Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.

Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?

L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.

Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.

Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).

L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.

Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.

L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

24 Gennaio 2024 in Domande e risposte

Il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tra le novità, incide anche sulla soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità andando a modificare l'art 9 bis comma 11 lett a) e b) del DL n 50/2017.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Sinteticamente, in base alle nuove disposizioni l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti è previsto:

  • per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l'IVA;
  • per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente per le imposte dirette e IRAP.

Previsto inoltre l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Più in dettaglio, il comma 1, sostituendo le lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone:

  • per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 
  • e l’incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell’omologa soglia relativa alle imposte dirette e all’IRAP (nuova lettera a); 
  • inoltre eleva da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA (nuova lettera b). 

La Relazione al decreto specifica che le soglie più elevate si applicheranno solo ai soggetti con un punteggio ISA particolarmente elevato pari o superiore a nove. 

Pertanto, l'ambito di applicazione sarà circoscritto a soggetti particolarmente affidabili.

E' bene specificare che anche se il D.Lgs n 1/2024 di cui si tratta è entrato in vigore il 13 gennaio 2024, l’operatività della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. 

A conferma si evidenzia anche che il recente Modello IVA 2024 pubblicato dalle entrate continua a riportare la vecchia soglia di esonero dal visto pari a 50.000 richiamando espressamente l'ultimo Provvedimento in materia di ISA dell'Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.