Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.
ISU aziende Come fare domanda
Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS.
La richiesta deve essere presentata
- dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
- entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.
Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.
La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e “CISOA Web” per il settore agricolo.
Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione: ad esempio, per aziende operanti nelle aree colpite oppure per lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati.
Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.
Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.
ISU collaboratori e autonomi
Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.
La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire
- dal 20 aprile 2026 e
- fino al 20 giugno 2026.
È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.
Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa.
L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Tabella causali ISU e CISOA
| Ambito | Codice causale | Descrizione | Quando si utilizza | Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 704 | Aziende operanti nel luogo dell’evento | Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici | Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 705 | Lavoratori residenti nel luogo dell’evento | Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro | Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 706 | Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento | Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro | Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 707 | Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento | Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti | Secondo fattispecie (90 o 15 giornate) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 19 | Sospensione attività con contratto attivo al 18/01 | Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026 | Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 20 | Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01 | Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 | Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 21 | Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti | Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare | Max 15 giornate |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 22 | Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati | Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare | Max 15 giornate |